Sulla Gazzetta Ufficiale del 6⁄4 è stata pubblicata la legge n° 46 contenente Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
Si tratta del primo passo verso la ridefinizione delle provvidenze per i genitori che hanno figli a carico, il Governo dovrà predisporre (entro dodici mesi) uno o più decreti legislativi rispettando di criteri indicati nella legge medesima.
I criteri direttivi che il Governo dovrà osservare sono contenuti negli articoli 1 e 2:
- l’accesso all’assegno dovrà essere assicurato per ogni figlio a carico
- l’assegno dovrà essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare attraverso l’utilizzo dell’ISEE;
- l’assegno è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza;
- l’assegno non deve essere considerato per la richiesta ed il calcolo delle prestazioni sociali agevolate previste in favore dei figli con disabilità
- l’assegno deve essere ripartito in eguali misure tra i genitori o, in caso di assenza, deve essere attribuito a che esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta al genitore affidatario e, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, deve essere ripartito in parti uguali tra i genitori;
- l’assegno può essere corrisposto con due distinte modalità:
- erogazione mensile di una somma di denaro
- credito d’imposta
- l’assegno è compatibile con eventuali ulteriori provvidenze erogate dalle Regioni;
- l’assegno viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza;
- per i figli successivi al secondo spetta una maggiorazione;
- la misura piena dell’assegno spetta per i figli a carico fino alla maggiore età; per quelli sempre a carico fino a 21 anni spetta in misura ridotta e può essere corrisposto direttamente al figlio;
- l’assegno per i figli maggiorenni di età fino a 21 anni può essere corrisposto solamente nel caso lo stesso frequenti un percorso di formazione scolatica o professionale, un corso di laurea o svolga un tirocinio od un’attività lavorativa con reddito inferiore ad un determinato importo, sia disoccupato ed in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego od un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile unversale;
- per le madri di età inferiore a 21 anni l’assegno sarà maggiorato;
- l’assegno sarò maggiorato per i figli disabili e spetta anche dopo il compimento del 21 nesimo anno di età per i figli disabili ancora a carico;
- l’assegno spetta:
- ai cittadini italiani o di uno Stato membro della UE
- ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
- a chi sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- a chi è residente o domiciliato in Italia per la durata del beneficio;
- a chi è stato o è residente in Italia per almeno due anni anche non continuativi.
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