STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 15 DEL 3 – 6 – 2021
Oggetto: conversione in legge del Decreto Sostegni

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21⁄5 è stata pubblicata la legge di conversione del DL 41⁄2021 – Decreto Sostegni, con numerose modifiche rispetto al testo originario.

Nella presente circolare vi illustriamo esclusivamente le modifiche apportate rimandando per quanto non modificato alla nostra circolare n° 8⁄2021.

Art 01 – Proroga del versamento dell’IRAP.

Prevede che il termine del 30 aprile 2021 già fissato dall’art. 42 bis comma 5 del DL 104⁄2020 venga spostato al 30 settembre 2021. Si tratta del termine per il versamento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 da parte dei soggetti che lo avevano erroneamente non versato in conseguenza di un’errata applicazione della Comunicazione della Commissione Europea del 19⁄3⁄2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA

L’articolo in esame ha subito solamente modifiche marginali in sede di conversione:

  • il nuovo comma 5 bis contiene la previsione dell’impignorabilità del contributo
  • il nuovo comma 17 bis estende all’anno 2021 quanto già previsto per gli anni 2019 e 2020 dall’art. 12, comma 7 bis del DL 145⁄2013 relativamente alla possibilità di utilizzare i crediti verso la Pubblica Amministrazione per pagare le somme affidate all’Agente della riscossione,
  • Art. 1 bis – Modifica all’articolo 110 del DL 104⁄2020

    Viene apportata una modifica alla normativa sulla rivalutazione dei beni d’impresa che, ora, può essere effettuata anche nel bilancio 2021.

    Art. 1 ter – Contributo a fondo perduto alle start up

    Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto di 1.000 Euro al massimo alle imprese che hanno aperto la P. IVA nel corso del 2018 la cui attività è iniziata nel corso del 2019 che non possono usufruire del contributo di cui all’articolo 1 (vedasi la ns. circolare 8⁄2021) in quanto il fatturato medio mensile del 2020 non è inferiore di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2019.

    Art. 2 – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

    Viene istituito un fondo di 700 milioni destinato alla concessione di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni e servizi con sede nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici.

    Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID 19

    Il comma 14 del presente articolo modifica l’art. 15, comma 7 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relativamente alla comunicazione che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione devono inviare ai debitori qualora abbiano accumulato un’esposizione rilevante.

    Il termine originariamente previsto nel DL ante conversione viene ora modificato nel modo seguente:

    • per l’Agenzia delle entrate: a partire dalle comunicazioni delle liquidazione periodi IVA relative al primo trimestre 2023
    • per l’INPS e l’Agenze della riscossione; dal 2022.

    Resta invece fissata al 1° settembre 2021 la decorrenza degli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione.

    Ricordiamo che gli obblighi di segnalazione ai fini IVA sono i seguenti:

    • per le imprese con volume d’affari fino a 1 milione: 100 mila Euro di debiti IVA
    • per le imprese con volume d’affari fino a 10 milioni: 500 mila
    • oltre 10 milioni di volume d’affari: 1 milione.

    Per l’Agente della riscossione l’obbligo di segnalazione scatta se l’esposizione debitoria è superiore a 500 mila Euro per le ditte individuali e 1 milione per le società

    Per l’INPS l’obbligo di segnalazione scatta in caso di omesso versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’nno precedente e comunque d’importo superiore a 50 mila Euro.

    Il comma 22 bis, introdotto in sede di conversione, proroga il termine di versamento dell’accisa sui prodotti da fumo .

    Art. 5 bis – norma di interpretazione autentica dell’articolo 6 bis del DL 8⁄4⁄20 n° 23, convertito con modificazioni dalla legge 50⁄2020

    L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, reca una norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva) dell’art. 6 bis del DL 23⁄2020. Detta norma deve essere interpretata nel senso che e consentita la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31⁄12⁄19 per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

    Si ricorda che il citato articolo 6 bis prevede, a favore delle imprese alberghiere e termali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni senza alcun pagamento e che, facoltativamente, il saldo attivo della riserva di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

    Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI.

    Agli originari 4 commi della versione originaria sono stati aggiunti altri tre commi che prevedono:

    per l’anno 2021 le strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande comprese le attività similari svolte da Enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone RAI e, nel caso lo stesso fosse già stato versato alla data del 23⁄3⁄21, verrà riconosciuto un credito d’imposta di pari importo che non concorre alla formazione del reddito.

    Art. 6 bis – Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica

    L’articolo prevede una modifica alla disciplina del superbonus 110%. L’IVA indetraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal superbonus deve essere considerata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalle modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

    Art. 6 quinquies – Misure per l’incentivazione del welfare aziendale

    Viene prorogata al 2021 la misura di incentivazione di welfare aziendale che incrementa da 258,23 a 516,46 Euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito.

    Art. 6 sexies – Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria

    L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, dispone l’esenzione dal versamento della prima rata IMU per i soggetti che:

    • erano titolari di P. IVA alla data del 23⁄3⁄2021
    • nel 2019 hanno avuto ricavi non superiori a 10 milioni
    • nel 2020 hanno avuto un fatturato medio mensile inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019
    • l’attività viene esercitata in locali di proprietà del medesimo soggetto che sia anche il titolare dell’attività medesima.

    Art. 6 septies – Canoni di locazione non percepiti

    Anche l’articolo in esame è stato introdotto in sede di conversione e prevede la non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito complessivo, dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020 anche se riferibili a contratti stipulati precedentemente.

    Art. 6 octies – Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico

    Viene rimodulata la rateizzazione del versamento del saldo del prelievo erariale unico e del canone concessorio per gli apparecchi da intrattenimento nel modo seguente:

    • la quarta rata in scadenza il 30⁄4⁄21 viene spostata al 29⁄10⁄21
    • la quinta rata in scadenza il 31⁄5⁄21 viene spostata al 30⁄11⁄21
    • la sesta rata in scadenza il 30⁄6⁄21 viene spostata al 15⁄12⁄21

    Art. 22 bis – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni

    L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico dei liberi professionisti abilitati nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di sopravvenuto inadempimento per motivi connessi al COVID 19. La mancata trasmissione di atti, documenti e istanze nonché i mancati pagamenti da parte dei professionisti per sopravvenuta impossibilità per motivi connessi all’infezione COVID 19 non comporta decadenza né costituisce inadempimento e non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

    Il termine è sospeso dall’inizio dell’impedimento (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva) fino a 30 giorni dalla sua cessazione.

    Una volta scaduto il termine di sospensione il professionista avrà sette giorni per adempiere.

    Art. 28 – Regime–quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza da COVID 19

    Il comma 1 è stato modificato in sede di conversione e consente, ora, di rateizzare, per un massimo di 24 rate mensili, l’importo degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati dalle imprese percipienti.

    Art. 30 – Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche

    In sede di conversione è stato modificato il comma 1, lettera a) che proroga al 31⁄12⁄2021 (nel testo originario la proroga era al 30⁄6⁄21) alcune misure di sostegno in favore dei pubblici esercizi e degli esercenti attività di commercio su aree pubbliche.

    Per i pubblici esercizi (ristoranti, bar, sale da ballo ed esercizi similari) viene prorogato l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria

    Per il commercio su aree pubbliche viene disposto l’esonero dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio.

    Art. 36 bis – credito d’imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

    L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, riconosce un credito d’imposta del 90% alle imprese che svolgono attività teatrali e di spettacolo dal vivo che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. Il credito spetta per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività

    Art. 37 ter – Codice crisi d’impresa: modifiche della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione.

    L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, modifica l’art. 182 bis della legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione tra imprenditori ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, allineando di fatto l’articolo della legge fallimentare all’articolo 58 del Codice della Crisi d’Impresa che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

    In particolare viene previsto che dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, se si rendono necessarie modifiche sostanziali al medesimo, l’imprenditore possa modificare l’originaria formulazione richiedendo al professionista incaricato una nuova relazione.

    Art. 40 ter – Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva.

    Viene prevista la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa qualora siano state iniziate procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.




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