STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 17 DEL 15 – 6 – 2021
Oggetto: Regione Liguria – bonus assunzionali per il settore turistico

La Regione Liguria in data 4⁄6 ha approvato un bando per la concessione di 3,7 milioni di Euro con la modalità del bonus assunzionale.

Beneficiari

Possono beneficiare del presente bando:

A) le imprese private del settore turistico che esercitino una delle attività elencate nel seguito e che siano costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dal 15⁄3⁄2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria.

  • 55.10.00 alberghi
  • 55.20.00 alloggi
  • 55.20.10 villaggi turistici
  • 55.20.20 ostelli della gioventù
  • 55.20.30 rifugi di montagna
  • 55.20.40 colonie marine e montane
  • 55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed abd breakfast, residence
  • 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 55.30.08 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 55.90.10 gestione di vagoni letto
  • 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.10.11 ristorazione con somministrazione
  • 56.10.30 gelaterie e pasticcerie
  • 56.21.00 catering per eventi e banqueting
  • 56.30.00 bar e altri esercii simili senza cucina
  • 79.11.00 attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12.00 attività dei tour operator

B) le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 4⁄7⁄2019 n° 574 che abbiano assunto nel periodo comprese tra il 1⁄12⁄2019 ed il 23⁄4⁄2020 e che, a causa della chiusura anticipata del suddetto Avviso non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda. Per queste imprese bisogna fare riferimento ai codici ISTAT ed alle altre condizioni già contenute nel relativo bando (per approfondimenti su questo bando vedasi la nostra circolare 14 del 2019).

Requisiti (per la parte A)

Per accedere ai contributi bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • avere almeno un’unità produttiva nel territorio della Liguria
  • essere in regola con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
  • essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi
  • essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  • essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette
  • essere regolarmente iscritte presso il Registro delle iprese della CCIAA con lo stato “attivo”
  • esercitare la propria attività d’impresa alla data di presentazione della domanda
  • essere in regola con la normativa vigente inerenti all’attività svolta
  • non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto;
  • non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo

Destinatari (per la parte A)

Sono destinatari del bonus le persone assunte a decorrere dal 15⁄3⁄2021 presso una unità operativa ubicata in Liguria che si trovano nello stato di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 14⁄9⁄2015 n° 150 ovvero:

  • persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione a misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale o sul quello nazionale
  • lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente o autonomo porta ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex art. 13 del TUIR e che hanno rilasciato la DID
  • persone in stato di non occupazione e che non hanno rilasciato la DID

Tempistica

Per le imprese che ricadono nel gruppo A le domande devono essere presentate dal 22⁄6⁄2021 al 31⁄12⁄2021

Per le imprese che ricadono nel gruppo B le domande devono essere presentate dal 22⁄6⁄201 al 23⁄7⁄2021.

Tipologie contrattuali ammesse

Le tipologie contrattuali ammesse sono le seguenti:

  • contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 15⁄3⁄2021 e, se part time, con un impegno orario di almeno 24 ore settimanali
  • contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 15⁄3⁄2021 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 4 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali

Non sono ammesse le domande per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti di apprendistato
  • contratti di somministrazione a tempo indeterminato
  • contratti per il lavoro domestico, ripartito od accessorio
  • contatti di lavoro a chiamata e intermittente
  • contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.

Incremento occupazionale netto

L’incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori occupati nell’impresa alla data dell’ultima assunzione oggetto della richiesta di bonus ed il numero dei lavoratori risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell’anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di bonus.

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti dal trasferimento di azienda.

Importi del bonus

I bonus Assunzionali hanno un valore variabile in funzione di:

  • tipologia del contratto
  • durata del contratto

e varia da un minimo di 1.500 ad un massimo di 4.500 Euro.

Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili (Art. 15 legge regionale 30⁄2007) o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, l’importo del bonus è incrementato del 10%.

L’importo del bonus è incrementato del 30% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato (a far data dal 1⁄1⁄2021) accordi aziendali, territoriali finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.

Nel caso di assunzione di lavoratori disabili l’importo del bonus è incrementato del 25%.




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