STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 22 DEL 22 – 7 – 2021
Oggetto: nuova Sabatini

Dal 2 luglio è stato riaperto lo sportello telematico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di ulteriori 425 milioni.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale del 25⁄1⁄2016 e nella circolare direttoriale del 15⁄2⁄2017 n° 14036

Nel seguito tratteggiamo le principali caratteristiche della Nuova Sabatini.

Natura

Si tratta di una misura agevolativa messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed ha lo scopo di sostenere gli investimenti per acquistare (anche in leasing) macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Beneficiari

Possono beneficiarne le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  • hanno sede in uno Stato membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento
  • sono ammessi tutti i settori produttivi inclusi agricoltura e pesca ad eccezione dei seguenti:
    • attività finanziarie ed assicurative
    • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Oggetto dell’investimento

I beni di investimento che possono usufruire dell’agevolazione sono:

  • impianti e macchinari (voce B.II.2 dell’art. 2424 del Codice Civile)
  • attrezzature industriali e commerciali (voce B.II.3 dell’art. 2424 del Codice Civile)
  • altri beni (voce B.II.4 dell’art. 2424 del Codice Civile)
  • software e tecnologie digitali

Non sono mai ammesse le spese relative a terreni e fabbricati, per l’acquisto di beni usati o rigenerati, nonché classificabili nella voce «immobilizzazioni in corso o acconti».

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari
  • correlazione dei beni all’attività produttiva dell’impresa.

L’agevolazione

L’agevolazione consiste nella concessione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari che hanno aderito ad apposita convenzione, di finanziamenti nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi passivi sui predetti finanziamenti.

Il finanziamento può coprire interamente l’investimento e può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere di durata non superiore a 5 anni e d’importo compreso tra 20.000 Euro e 4 milioni. Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammessi.

Il contributo del Ministero è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni ad un tasso di interesse pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,57% per gli investimenti in tecnologie digitali ed in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti («industria 4.0).

Per i beni c.d. «industria 4.0» di cui agli allegati 6⁄A e 6⁄B al Decreto interministeriale 25 gennaio 2016, il contributo è maggiorato del 30%. Ad ulteriore chiarimento della natura tecnica delle caratteristiche dei beni elencati nei suddetti allegati vedasi la parte terza della circolare 4⁄E del 30⁄3⁄2017 dell’Agenzia delle entrate (allegata alla presente sub 2).

Procedura

La procedura è piuttosto articolata e si sviluppa nei seguenti passaggi:

  1. l’impresa richiedente deve presentare apposita richiesta di finanziamento alla banca unitamente alla domanda di accesso al contributo ministeriale, con l’attestazione del possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge;
  2. la banca dopo una verifica trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
  3. una volta ricevuta dal Ministero la conferma della disponibilità delle risorse per il contributo, la banca può concedere il finanziamento all’impresa richiedente
  4. la banca trasmette al Ministero la delibera che concede il finanziamento unitamente alla documentazione fornita dall’impresa richiedente
  5. il Ministero, previa verifica, adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette sia all’impresa sia alla banca
  6. la banca si impegna a stipulare il contratto di finanziamento e ad erogarlo in un’unica soluzione all’impresa ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima del decreto di concessione del contributo.
  7. l’impresa richiedente, ad investimento ultimato, attraverso l’apposita piattaforma, compila la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione e, a pagamento avvenuto del saldo dei beni, la Richiesta Unica (modulo RU)



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