STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 24 DEL 10 – 8 – 2021
Oggetto: conversione in legge del decreto “Sostegni bis” (D. L 73 del 2021)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato pubblicato il testo del decreto legge 73 del 2021 coordinato con le numerosissime modifiche apportate in sede di conversione. Vedasi anche la nostra precedente circolare n° 16. Nella presente circolare ve ne forniamo un rapido sunto.

Art. 1 – contributo a fondo perduto

L’articolo 1, nella versione originaria, si componeva di 30 commi. I primi 29 erano relativi al contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi fino a 10 milioni e non sono stati variati in sede di conversione.

Relativamente a questi primi 29 commi riportiamo quanto già scritto nella nostra circolare n° 16.

In materia di contributi a fondo perduto il decreto Sostegni bis innova in modo significativo quanto già previsto nel decreto Sostegni. In pratica il vecchio contributo a fondo perduto viene scisso in tre distinte componenti.

PRMA COMPONENTE

A tutti i contribuenti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41 del 2021 (art. 1) viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto di pari importo L’erogazione avviene in automatico sul conto corrente già comunicato e non occorre presentare alcuna istanza

SECONDA COMPONENTE

In alternativa al contributo appena visto, viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto, per il quale bisogna presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica che, a tutt’oggi, non è ancora stata attivata. Le modalità di determinazione di questo secondo contributo sono differenti rispetto a quelle per il contributo ex DL 41 del 2021, per tale motivo può accadere che l’ammontare di tale secondo contributo sia differente rispetto a quello che in automatico l’Agenzia riconosce ai titolari di P. IVA.

In tal caso si applicano le seguenti regole:

  • se il nuovo contributo è d’importo inferiore a quello già percepito automaticamente, il contribuente ha diritto a trattenere quanto già incassato anche per la parte eccedente
  • se, invece, il nuovo contributo è d’importo superiore rispetto a quanto già incassato, il contribuente ha diritto alla differenza.

I requisiti per presentare la domanda del nuovo contributo sono:

  • essere titolari di P. IVA alla data del 25⁄5
  • avere conseguito nell’anno 2019 ricavi non superiori a 10 milioni di Euro
  • aver sopportato una perdita di almeno il 30% tra l’ammontare del fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il contributo viene determinato in maniera differente a seconda se il contribuente abbia già percepito il contributo di cui al DL 41 del 2021 o no. Quindi i soggetti che hanno già percepito il contributo del DL Sostegni e che riceveranno in automatico il contributo del Sostegni bis (prima componente), se fanno la domanda riceveranno esclusivamente l’eventuale differenza.

Per chi ha già percepito il contributo del decreto Sostegni (DL 41 del 2020), il nuovo contributo si determina applicando le seguenti percentuali alla perdita mensile del fatturato:

  • 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100 mila Euro
  • 50% per i soggetti con fatturato compreso tra 100 mila Euro e 400 mila Euro
  • 40% per i soggetti con fatturato compreso tra 400 mila Euro e 1 milione
  • 30% per i soggetti con fatturato compreso tra 1 e 5 milioni
  • 20% per i soggetti con fatturato compreso tra 5 e 10 milioni.

Per chi, invece, non ha percepito il contributo di cui al DL 41 del 2021 le percentuali, da applicare sempre alla perdita di fatturato, sono:

  • 90% per i soggetti con fatturato fino a 100 mila Euro
  • 60% per i soggetti con fatturato tra 100 mila e 400 mila Euro
  • 50% per i soggetti con fatturato tra 400 mila e 1 milione
  • 40% per i soggetti con fatturato tra 1 e 5 milioni
  • 30% per i soggetti con fatturato tra 5 e 10 milioni

TERZA COMPONENTE

Una terza componente che viene appena delineata e che sarà oggetto di successivi provvedimenti è prevista per i soggetti che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio (cioè del reddito non del fatturato) relativo al 2020 rispetto a quello del 2019. Con decreti ministeriali dovrò essere stabilito:

  • la percentuale di peggioramento del reddito che darà diritto a questa terza componente;
  • la percentuale da applicare sulla diminuzione del reddito al fine di calcolare la terza componente del contributo a fondo perduto

Questo contributo, essendo a conguaglio, dovrà essere defalcato delle somme già percepite con le componenti sopra viste. L’istanza per questo contributo potrà essere presentata solamente se la dichiarazione dei redditi verrà presentata entro il 10⁄9⁄2021, quindi con grande anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30⁄11.

I nuovo contributo determinato come sopra non può comunque eccedere l’importo di 150 mila Euro.

Il contributo non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi né dell’IRAP né concorre alla determinazione del pro rata in presenza di redditi esenti e, su scelta dei contribuenti, può essere riconosciuto nell’intero ammontare sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Il nuovo contributo è subordinato all’autorizzazione dell’Unione europea.

* * * *

Il comma 30 è stato abrogato ed al suo posto sono stati introdotti i commi da 30 bis a 30 quater che disciplinano il contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni

Art. 1 ter – contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA

L’articolo in esame è relativo ai contributi a fondo perduto nel settore del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie–Restaurant–Catering (HORECA).

La disciplina del contributo dovrà essere definita con apposito decreo del ministro dello sviluppo economico e la sua elargizione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea

Art. 1 quater – incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Il fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 13 quaterdecies del DL 137 del 2020) viene incrementato di 60 milioni ed una quota viene riservata a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle ONLUS titolari di P. IVA che svolgono attività di prestazione di servizi socio assistenziali in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili.

Art. 1 sexies – modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agenzia della riscossione

L’articolo in esame, inserito in sede di conversione, prevede la rimodulazione dei termini per il versamento delle rate 2020 e 2021 delle seguenti definizioni agevolate:

  • rottamazione ter delle cartelle esattoriali (art. 3 del DL 119 del 2018 e art. 16 bis del DL 34 del 2019)
  • definizione agevolata delle risorse proprie UE (art. 5 del DL 119 del 2019)
  • saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 190 e 193 della legge 145 del 2018)

Viene previsto che le rate scadute nel 2020 e quelle scadenti il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio del 2021 possa essere effettuato alle seguenti scadenze:

  • 31 luglio 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020
  • 31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020
  • 30 settembre 2021 per la rata in scadenza il 31 luglio 2020
  • 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza il 30 novembre 2020
  • 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

Art. 2 – fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Commi da 1 a 4 – fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Viene istituito il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse con una dotazione di 140 milioni (nel testo originario erano 100) al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivamente superiore a 100 giorni per effetto delle misure anti COVID.

Anche per questo contributo viene prevista l’emanazione di un decreto entro 30 giorni

Commi da 4 bis a 4 quater – sostegno a fiere e congressi: soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporti

Viene incrementata la dotazione del fondo destinato al ristoro delle perdite dovute all’annullamento, rinvio o ridimensionamento di fiere e congressi e viene prevista la possibilità di erogazioni anche a favore dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Art. 3 bis – incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali

Il fondo per il ristoro delle città portuali (art. 1, comma 734 legge 178 del 2020) viene incrementato.

Art. 4 – estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Comma 1 – proroga del beneficio in favore di imprese turistico–ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

La proroga viene concessa dal 30 aprile al 31 luglio 2021 relativamente al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda delle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Il credito spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi ma solamente ai soggetti che per ciascuno dei mesi hanno subito una diminuzione di almeno il 50% dei ricavi rispetto al corrispondente mese del 2019.

Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione
  • 30% (50% per le stutture turistico–ricettive) dell’ammontare mensile dei canoni per l’afffito d’azienda;

Comma 2 – estensione del beneficio ad altri operatori economici con volume di ricavi o compensi fino a 15 milioni nel 2019 e ad enti non commerciali

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda viene esteso a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni nel 2019
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti

I requisiti per poterne usufruire sono:

  • per gli esercenti attività economica occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020
  • il credito spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019

Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • 60% del canone di locazione degli immobili
  • 30% (50% per le strutture turistico–ricettive) del canone per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda

Commi da 2 bis a 2 quater: estensione del beneficio per le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni

I credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per l’affitto di azienda, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, spetta anche alle imprese che esercitano il commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni nel 2019, alle seguenti condizioni:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 deve essere inferiori del 30% almeno rispetto all’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo comprese tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019 il credito spetta anche in assenza del suddetto requisito.

La misura del credito d’imposta è:

  • 40% dei canoni di locazione dell’immobile
  • 20% dei canoni per contratti di servii a prestazioni complesse e di affitto d’azienda.

Art. 4 bis – modifica dell’articolo 6 novies del decreto legge 22 marzo 2021 n° 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n° 69

L’articolo prevede che, a determinate condizioni, il locatore ed il locatario debbano collaborare tra di loro per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economiche che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 30 giugno 2021 inferiore di almeno il 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 ed il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020.

Art. 4 ter – esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

La disposizione, introdotta in sede di conversione, esenta dal versamento dell’IMU per il 2021 le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020 con sospensione dell’esecuzione fino al 30 giugno 2021 ovvero successivamente al 28 febbraio 2020 con sospensione dell’esecuzione fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Spetta il rimborso dell’IMU pagata entro il 16 giugno 2021.

Art. 6 – agevolazioni TARI

Viene istituito un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni, di una riduzione della TARI a causa delle chiusure registrate dalle imprese. I Comuni possono anche ampliare (con proprie risorse) le agevolazioni.

Art. 6 bis – rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

La misura minima del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte sena fine di lucro viene ridotta da Euro 2.500 a Euro 500.

Art. 7 – misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali delle Città d’Arte e bonus alberghi

Commi 6 quater e 6 quinquies – trasporto commerciale di persone e mediante bus turistici

Vengono stanziati nuovi fondi al fine di ristorare gli operatori dei servizi di trasporto di linea di persone mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Commi 1 e 2 – rifinanziamento del Fondo di cui all’art. 182 decreto Rilancio

La norma incrementa la dotazione del fondo istituito per sostenere le agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico–ricettive, guide ed accompagnatori turistici nonché imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

Comma 3 – tax credit vacanze: estensione ad agenzie di viaggio e tour operator

Il tax credit vacanze può essere utilizzato anche per il pagamento dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio e tour operator.

Comma 5 – credito d’imposta per riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere

La misura già prevista dall’articolo 10 del D L 83 del 2014 viene ampliata anche al 2022

Comma 6 bis – contributo per Comuni facenti parte della rete città creative dell’UNESCO

Comma 6 ter – contributo in favore di guide e accompagnatori turistici

Viene incrementato il fondo di cui all’art. 182, comma 1 del DL 34 del 2020 da utilizzare nel 2021 per l’erogazione di contributi a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di P. IVA.

Art. 7 bis – misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione

Comma 1 – tax credit vacanze

Viene previsto che, fra i servizi pagabili usufruendo del credito d’imposta, siano ricompresi anche i “pacchetti turistici” come definiti dall’articolo 34 dell’Allegato 1 del D Lgs 79 del 2011 (Codice del turismo della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”.

Comma 2 – contributo per agenzie di animazione

Vengono inserite le agenzia di animazione per feste e villaggi turistici tra i beneficiari del fondo per sostenere gli operatori turistici (art. 182, comma 1 del DL 34 del 2020).

Comma 3 – sostegno alle strutture extra alberghiere a carattere non imprenditoriale

Viene istituito un fondo per sostenere le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Art. 8 – misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Il credito d’imposta di cui all’art. 48 bis del DL 34 del 2020 viene esteso al 2021. La disposizione prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. I soggetti che intendono avvalersene devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle entrate

Art. 9 – proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti di plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

Comma 1 – proroghe del periodo di sospensione dell’agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché da avvisi di accertamento esecutivi.

Comma 1 bis – Proroga della sospensione per compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo in sede di rimborsi fiscali

Viene ulteriormente estesa fino al 31 agosto la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali

Comma 1 bis – credito d’imposta per investimenti nelle regioni d’Italia centrale colpite dagli eventi sismici

Comma 1 septies – esenzione IMU per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici nell’Isola di Ischia

Comma 2 – validità degli atti e provvedimenti dell’agenzia della riscossione emanati fino al 26 maggio 2021

L’art. 48 bis del DPR 602 del 1973 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano eseguire la verifica di esistenza debiti prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori. Le verifiche già effettuate alla data del 26 maggio 2021 restano sospese con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare i pagamenti ai loro fornitori.

Art. 9 bis – differimento della TARI

L’articolo in esame ha come destinatari i Comuni che, ora, hanno tempo fino al 31 luglio per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI.

Art. 9 ter – proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

I soggetti per i quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono usufruire di una proroga dei termini di versamento dei debiti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Tutti i termini che scadono dal 30 giugno al 31 agosto sono prorogati al 15 settembre.

La proroga riguarda anche i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, il regime forfetario nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzopme della trasparenza fiscale.

Art. 10 – misure di sostegno al settore sportivo

Commi 1 e 2

Il credito d’imposta previsto dall’articolo 81 del DL 104 del 2020 relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, si applicano anche per le spese sostenute durante il 2021

Il credito è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI

Commi 3 e 4

Viene istituito un fondo finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto destinato al ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione nonché per l’effettuazione di test di diagnosi in favore delle società sportive professionistiche che nel 2020 hanno conseguito un valore della produzione inferiore a 100 milioni e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Viene prevista l’emissione di apposito decreto ministeriale per disciplinare il contributo.

Commi 5 – 7

Il Fondo unico per il sostegno delle asociazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito dall’art. 3 del DL 137 del 2020, viene incrementato di 190 milioni. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo vengono rimesse ad un decreto ministeriale.

Commi 8 – 12

I commi in esame hanno ad oggetto il potenziamento degli strumenti di garanzia e contributi in conto interessi per agevolare la concessione di finanziamenti nell’ambito del credito sportivo.

Comma 13 quater, lettere a) e b) – assicurazione degli sportivi professionisti

Il comma in esame differisce dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore delle nuove norme introdotte dal D. Lgs. 36 del 2021 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Art. 10 bis – ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, riconosce un contributo a fondo perduto alle associazioni ed alle società sportive iscritte al CONI ed affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva che hanno per oggetto anche la gestione di impianti sportivi, in particolare piscine,.

Il contributo viene riconosciuto per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza. Seguirà decreto ministeriale per la definizione delle modalità.

Art. 10 ter – proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche

Le concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali già scadute o in scadenza fino al 31 dicembre 2021 delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

Art. 11 – misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione

Vengono incrementate le risorse del “Fondo rotativo 394” e del “Fondo per la promozione integrata” (ex art. 72 DL 18 del 2020) a favore delle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo 394.

Art. 11 bis – disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma cashback e credito d’imposta POS

Il programma Cashback viene sospeso per il 2° semestre del 2021.

Il comma 10 modifica l’art. 22 del DL 124 del 2019 che prevede un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni con ricavi non superiori a 400 mila Euro.

Nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 il credito d’imposta viene incrementato al 100% nel caso in cui i beneficiari del pagamento adottino strumenti per l’accettazione dei pagamenti elettronici collegati con quello per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei corrispettivi ovvero adottino strumenti di pagamento evoluto.

Il comma 11 istituisce un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono pagamenti elettronici collegati con strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta nel limite massimo di 160 Euro per ciascun soggetto, spetta nelle seguenti misure:

70% per i soggetti con ricavi fino a 200 mila Euro

40% per i soggetti con ricavi fino a 1 milione

10% per i soggetti con ricavi fino a 4 milioni.

Analogamente viene previsto un credito d’imposta per i soggetti che, nel corso del 2022, acquisteranno o noleggeranno strumenti evoluti di pagamento che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito, nel limite massimo di 320 Euro per ciascun soggetto, spetta nelle seguenti misure:

100% per i soggetti con ricavi fino a 200 mila Euro

70% per i soggetti con ricavi fino a 1 milione

40% per i soggetti con ricavi fino a 5 milioni.

I suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione successivamente al sostenimento della spesa e dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e di utilizzo, non concorrono alla fomazione del reddito né della base imponibile IRAP e sono assoggettati alla disciplina de minimis.

Art. 11 ter – semplificazione e rifinanziamento della misure Nuova Sabatini

Vedasi la nostra circolare 22.

Art. 11 quinquies – strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il DL 34 del 2020 (art. 26, comma 18) prevede che Invitalia spa (Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) possa utilizzare lo strumento della sottoscrizione degli strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni entro il termine del 30 giugno 2021. Con il presente comma tale termine viene prorogato al 31 dicembre 2021.

Art. 13 – misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Commi 1 –7

Il comma 1, tra le molte disposizioni:

  • proroga dal 30 giugno al 31 dicembre le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1bis1 del DL 23 del 2020
  • viene previsto di allungare fino a 10 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE spa. Tuttavia si segnala che la Commissione UE ha concesso l’allungamento fino a otto anni;
  • viene abolito il divieto di distribuzione di dividendi alle medie imprese (fino a 499 dipendenti) che da 1° marzo 2021 accedono a Garanzia Italia della SACE spa
  • in relazione all’operatività del Fondo di garanzia PMI viene ridotta da 90% all’80% la quota di garanzia sulle nuove operazioni finanziarie (art. 13, comma 1, lettera c) del DL 23 del 2020)
  • viene ridotta dal 100% al 90% la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 Euro di cui possono usufruire le PMI ed i professionisti;
  • viene previsto l’accesso degli enti non commerciali al Fondo di garanzia PMI per finanziamenti fino a 30.000 Euro, fino al 31 dicembre 2021;

Comma 2: stabilisce l’estensione fino al 31 dicembre 2021 degli interventi del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1 del DL 23 del 2020

Comma 7 bis: il comma sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva

Art. 14 – tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative

Commi 1 e 2

La disposizione, immutata rispetto al testo originario, mira ad agevolare le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa) che, tramite sottoscrizioni di capitale sociale da eseguire entro un periodo predeterminato, acquistono partecipazioni in start up innovative e PMI innovative e le detengono per almeno tre anni.

Comma 4 bis

Relativamente alla disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, viene modificata la disciplina sulla rateizzazione del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. In particolare la decorrenza della prima rata (delle tre annuali previste) deve essere versata entro il 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). Anche il termine ultimo per il giuramento della perizia viene spostato dal 30 giugno al 15 novembre.

Art. 15 – misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Viene istituito nell’ambito del Fondo di garanzia PMI un’apposita sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale.

Art. 16 – proroga moratoria per le PMI

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria dei debiti bancari (art. 56, comma 2 DL 18 del 2020) La proroga opera esclusivamente con riferimento alla quota capitale, quindi i soggetti che ne hanno beneficiato dovranno riprendere il versamento degli interessi dovuti.

Art. 18 – recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Anche questo articolo non ha subito variazioni rispetto al testo originario.

Nell’ipotesi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o commitenti coinvolti in procedure concorsuali viene concessa la possibilità al fornitore di effettuare la variazione in diminuzione dell’IVA non riscossa, sin dall’inizio della procedura concorsuale.

La nuova disposizione trova applicazione alle procedure concorsuali avviate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 18 bis – disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto

È relativo all’aliquota IVA per gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria

Art. 19 – proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021

Commi da 2 a 7

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese viene introdotto un rafforzamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno 2021.

Il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla fine del 2020 viene elevata al 15%.

Inoltre viene prevista la possibilità di usufruire anticipatamente dell’incentivo sotto forma di credito d’imposta.

Comma 8

Il comma 8 interviene sulla disciplina della trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate nel caso di operazioni di aggregazione aziendale realzzate attraverso operazioni di fusione, scissione e conferimnto di azienda.

Art. 20 – modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi

L’articolo in commento (non modificato rispetto al testo originario) introduce all’art. 1 della legge 178 del 2020 il comma 1059 bis che estende ai soggetti con ricavi non inferiori a 5 milioni la possibilità di usufruire in un’unica quota del credito d’imposta per acquisti effettuati a decorrer dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 di beni strumentali materiali non compresi nell’allegato A della legge 232 del 2016.

Art. 22 – estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021

Il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale già incrementato da 700 mila Euro a 1 milione dall’art. 147 del DL 34 del 2020 viene ora ulteriormente elevato a 2 milioni.per il solo anno 2021.

Art. 32 – credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo riconosce ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extralbeghiere a carattere non imprenditoriale

un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto dei dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi,

Art. 32 bis – autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio

Le rivendite di generi di monopolio vengono autorizzate alla vendita di mascherine medico–chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, guanti chirurgici, occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, camici e grembiuli monouso.

Art. 36 – ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Vengono riconosciute quattro ulteriori quote del reddito di emergenza (REM) relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 da richiedere all’INPS con apposita domanda entro il 31 luglio.

Art. 41 – contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione, attivabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, è un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150 del 2015, ovvero di coloro che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.

Ai datori di lavoro che assumono con questa tipologia contrattuale è riconosciuto (al sussistere di alcuni requisiti) , per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di 6.000 Euro su base annua

Art. 42 – proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Comma 1 – lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41 del 2021

La norma riconosce l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di 1600 Euro in favore dei beneficiari dei bonus disciplinati dal DL 41 del 2021 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato ed in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno cessato o sospeso la loro attività a causa del Covid e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Comma 2 – dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degi stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1600 Euro a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione.

L’erogazione di tale indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021, allo svolgimento delle prestazioni lavorative per almeno 30 giorni nel suddetto periodo ed alla non titolarità di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 26 maggio 2021.

Commi 3 e 5 – lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid

La disposizione prevede la concessione di un’indennità onnicomprensiva di 1600 Euro a favore dei seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivià in conseguenza del Covid:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggo 2021
  • lavoratori autonomi privi di P. IVA e non iscritti ad altre forme previdensiali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere in data 27 maggio 2021
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di P. IVA, iscritti alla gestione separata INPS alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Comma 5 – dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali

Viene disposta l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva di 1600 Euro in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente: titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nei medesimi settori; non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021.

Comma 6 – lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo

La norma riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1.600 Euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 che abbiano un reddito 2019 non superiore a 75 mila Euro e purché non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da un contratto intermittente.

L’indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori iscritti al medesimo fondo con almeno sette contributi giornalieri versati nel medesimo periodo che abbiano un reddito non superiore a 35.000 Euro.

Commi 7 e 8 – erogazione delle indennità

Tutte le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra di loro mentre sono cumulabili con l’eventuale assegno di invalidità percepito.

Art. 43 – decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, riconosce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio del settore creativo, culturale e dello spettacolo, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ai datori di lavoro che usufruiscono dell’esonero si applica il divieto di licenziamento individuale e collettivo.

Art. 43 bis – contributi per i servizi della ristorazione collettiva

L’articolo in esame prevede la possibilità di erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva. Verrà emanato apposito decreto ministeriale per definirne le modalità di attuazione.

Art. 43 ter – disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta turistica

Viene istituito un fondo straordinario per il sostegno al turismo consentendo alle Regioni di sipulare polizze assicurative di assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggono il COVID durante la loro permanenza nel territorio regionale quali ospiti di strutture turistico–ricettive. Sono esclusi gli abitanti di San Marino e del Vaticano.

Art. 44 – indennità per i collaboratori sportivi

Commi 1 e 4 – beneficiari dell’indennità e requisiti

La disposizione prevede il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rappprti di collaborazione presso il CONI, Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP, le socetà e associazioni sportive dilettantistiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza del COVID.

L’indennità varia in funzione dei compensi percepiti, non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell’assegno ordinario, dell’assegno ordinario di solidarietà e della cassa integrazione in deroga.

Commi 2 e 3 – ammontare dell’indennità

L’indennità spetta nelle seguenti misure:

  • Euro 2.400 per coloro che nel 2019 hanno percepito compensi in misura superiore a 10.000 Euro
  • Euro 1.600 per coloro che nel 2019 hanno percepito compensi tra 4.000 e 10.000 Euro
  • Euro 800 per coloro che nel 2019 hanno percepito compensi d’importo inferiore a 4.000 Euro.

Art. 47 – differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

La norma differisce dal 17 maggio al 30 agosto il termine per il versamento della rata 2021 dovuta da artigiani e commercianti.

Art. 48 bis – credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano) nel caso di spese per attività di formazione professionale di alto livello, sostenute nel periodo d’imposta 2021.

La misura del credito d’imposta è del 25% delle spese sostenute, fino all’imposto massimo di 30.000 Euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione

Art. 60 bis – modifica del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178

Viene previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma del credito d’imposta a favore delle imprese (nella precedente legislazione era previsto solamente a favore dei privati) che effettuano donazioni nel corso del 2021 e del 2022 nella forma di borse di studio.

Il credito d’imposta riconosciuto è:

  • del 100% per le micro e le piccole imprese
  • del 90% per le medie imprese
  • dell’80% per le grandi imprese

dell’importo della donazione effettuata fino ad un massimo di 100 mila Euro.

Art. 64 – misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

Il comma 1 non è variato rispetto al testo originario e prevede l’allargamento ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)

I commi successivi modificano la disciplina del suddetto Fondo Gasparrini, principalmente viene esteso ai giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età e viene aumentata la percentuali di garanzia per alcune categorie di beneficiari,

Art. 65 bis – credito d’imposta per interventi conservativi su immobili di interesse storico e artistico

Viene istituito un Fonso per il restauro e per altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e culturale per gli anni 2021 e 2022. Alle persone fisiche che detengono tali immobili, a condizione che non siano utilizzati nell’esercizio d’impresa, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese fino ad un importo massimo di 100 mila Euro

Art. 66 – disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo

La norma prevede numerose disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo in materia di indennità di malattia; un aumento della base retributiva giornaliera ai fini del calcolo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità di malattia e maternità; l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL anche per il personale orchestrale delle fondazioni lirico–sinfoniche.

Art. 67 – misure urgenti a sostegno delle filiere della stampa e investimenti pubblicitari

Commi da 1 a 6 – misure a sostegno delle imprese editrici che stipulano accordi di filiera

Viene riconosciuto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici un credito d’imposta fino al 30% della spesesa sostenuta, per l’anno 2020, per la distribuzione delle testate edite. Il beneficio spetta solamente per le imprese che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera atti a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Questo credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (ex art. 2, commi 1 e 2, della legge 198 del 2016 e D. Lgs. 70 del 2017) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Comma 7 – regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali

Comma 8 – estensione del tax credit edicole

La norma dispone che il credito d’imposta, già riconosciuto per il 2021 ed il 2022 in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali e riviste e delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono le rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitantie nei comuni con un solo punto vendita, può essere parametrato, oltre che agli mporti pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI anche agli importi spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Commi 9 bis, 9 ter e 9 quater – estensione del credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

Commi 10, 12 e 13 – investimenti pubblicitari

Viene confermato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta nella misura del 50% del valore degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciai.

Comma 11

Provvede ad abrogare i commi 612 e 613 dell’art. 1 della legge 178 del 2020 che avevano istituito un bonus, dell’importo massimo di 100 Euro sotto forma dello sconto sul prezzo di vendita, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale, a beneficio dei nuclei familiari meno abbienti.

Art. 67 bis – credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n° 160

La disposizione riconosce un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale diverse dalle insegne di esercizio.

Art. 68 – misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acqucoltura e il settore agrituristico

Le percentuali di compensazione IVA applicabili per l’anno 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina vengono innalzate entrambe al 9,5%.

Art. 68 quater – misure a sostegno del settore della birra artigianale

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei piccoli birrifici in misura di 0,23 Euro per litro di birra complessivamente presa in carico sulla base della dichiarazione riepilogativa presentata all’Ufficio dogane e monopoli.

Art. 69 – indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca

La norma prevede un’indennità di 950 Euro a favore dei pescatori autonomi, inclusi i soci di cooperative, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ad eccezione della gestione separata INPS.

Art. 70 – esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

Con riferimento alla mensilità di febbraio 2021 viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristici e vitivinicolo

Art. 73 bis – contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori

L’articolo dispone che le imprese di autotrasporto beneficiarie dei ristori conseguenti ai danni subiti per effetto del crollo del Ponte Morandi di Genova hanno diritto ad un contributo che non può superare l’importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi, sui richiamati ristori.

Art. 73 quater – sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera

Fino al 31 dicembre 2021 viene prevista la non applicazione della tassa di ancoraggio alle navi da crociera




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