STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 28 DEL 17 – 9 – 2021
Oggetto: assegno unico universale

La legge 46 del 2021 attribuisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile. A tutt’oggi i decreti sono in fase di elaborazione. Tuttavia alcune misure sono state anticipate con il DL 70 del 2021 di cui vi forniamo una sintetica esposizione.

Assegno temporaneo per i figli minori

La misura temporanea in esame è stata prevista a favore dei soggetti che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e spetta limitatamente al secondo semestre 2021.

La misura dell’assegno varia in relazione ai seguenti elementi:

  • numero de figli
  • ISEE
In dettaglio:
  • l’assegno diminuisce al crescere dell’ISEE fino ad annullarsi completamente per ISEE superiore a 50 mila Euro
  • se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio viene maggiorato del 30%
  • in presenza di figli con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 Euro per ciascun figlio con disabilità

L’assegno spetta in presenza di figli minori inclusi i figli adottati e quelli in affido preadottivo.

L’assegno temporaneo spetta ai soggetti che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) ovvero:

  • disoccupati
  • incapienti
  • lavoratori autonomi
  • liberi professionisti

Ulteriori requisiti sono:

  • essere cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ed essere titolare del permesso di soggiorno
  • essere cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere residente o domiciliato in Italia ed avere figli minori a carico
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
  • essere in possesso di un ISEE d’importo non superiore a 50 mila Euro

La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal sito dell’INPS. Per le domande presentate entro il 30 settembre l’assegno avrà decorrenza dal 1° luglio (quindi con gli arretrati), per le domande presentate successivamente avrà decorrenza dal mese di presentazione incluso.

In caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso dei figli è possibile chiedere l’accreditamento del 50% a ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

L’assegno è compatibile con le seguenti misure di sostegno al reddito:

  • reddito di cittadinanza (DL 4 del 2019). Per i nuclei familiari che già percepiscono il reddito di cittadinanza, l’assegno unico universale viene corrisposto d’ufficio.
  • altre misure di sostegno per i figli a carico erogate dalle Regioni
  • misure previste dalla egge 46 del 2021 (art. 3, comma 1, lett. a) e b)) ovvero: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita o all’adozione di un minore, “Fondo di sostegno alla natalità”, detrazioni fiscali per figli a carico

Non è invece compatibile con l’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 DL 69 del 1988

TABELLA DEGLI IMPORTI SPETTANTI




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