STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 30 DEL 7 – 10 – 2021
Oggetto: enti del Terzo settore ed attività diverse

Con un Decreto del 19 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i criteri ed i limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare.

Si tratta di un decreto emanato in attuazione dell’articolo 6 del codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117 del 2017). Riportiamo per praticità il testo del suddetto articolo:;

Art. 6 Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le condizioni definite ora affinché le attività ulteriori rispetto a quelle d’interesse generale possano effettivamente considerarsi tali sono:

  1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
  2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore

Non occorre che le suddette condizioni siano soddisfatte entrambe, basta che ne venga rispettata una delle due. A tal fine l’organo amministrativo di ciascun ente deve esplicitare con le modalità previste dall’art. 13, comma 6 del medesimo decreto 117 (nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio) quale delle due venga rispettata e deve essere ingrado di dimostrare il rispetto del criterio scelto.

Qualora il criterio scelto sia quello sub b), tra i costi complessivi dell’ente devono essere ricompresi:

  1. i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro dei volontari non occasionali (art. 17, comma 1 del D. Lgs 117). I costi figurativi dei volontari devono essere calcolati attraverso l’applicazione alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi
  2. le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale
  3. la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistti ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;

Nel caso i limiti sopra detti non vengano rispettati, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio in cui i limiti vengono sforati, l’ente deve inviare apposita segnalazione al Registro unico nazionale (RUNTS). Nell’esercizio successivo l’ente deve ridurre il rapporto tra le attività d’interesse generale e quelle secondarie di una percentuale tale da compensare lo sforamento dell’esercizio precedente. Nel caso la segnalazione dello sforamento non venga effettuata o non si ottenga una riduzione sufficiente del rapporto come appena detto, l’Ufficio del registro dispone la cancellazione dell’ente dal Registro stesso.




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