STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 37 DEL 30 – 11 – 2021
Oggetto: Decreto Antifrode

Sulla Gazzetta Ufficiale del 11 novembre è stato pubblicato il DL 157 detto Antifrode che è entrato in vigore il giorno 12 e contiene alcune disposizioni che si sono rese necessarie in seguito alle numerose frodi che sono state commesse in materia di bonus ristrutturazioni, in particolare relativamente alle operazioni di cessione dei crediti e di sconto in fattura. Con la circolare n° 16/E del 29 novembre sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito

La principali novità sono relative a:

  • visto di conformità
  • attestazione di congruità

Visto di conformità

Le disposizioni in materia di visto di conformità sono differenti in relazione alla tipologia di bonus di cui si intende usufruire.

Superbonus.

Come noto, precedentemente al decreto in esame, il visto di conformità era richiesto esclusivamente in caso di sconto in fattura o di cessione del credito.

Ora il visto di conformità deve essere sempre richiesto anche qualora il contribuente intenda usufruire del credito d’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi. Restano esonerati da tale obbligo solamente i contribuenti che presentano la propria dichiarazione direttamente all’Agenzia (attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata) ovvero tramite il proprio datore di lavoro che presta l’assistenza fiscale.

Il visto deve essere rilasciato dai soggetti specificamente abilitati, principalmente dai commercialisti, dai revisori contabili e dai CAF.

Altri bonus

Per gli altri bonus (90%, 65%, 50% etc) precedentemente al decreto Antifrode non era prevista l’apposizione del visto di conformità.

Ora, invece, il visto di conformità deve essere sempre presentato qualora il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Attestazione di congruità

Superbonus

La certificazione della conguità delle spese era già prevista dalla precedente normativa pe tutte le pratiche relative al superbonus (110%).

La modifica più importante riguarda il riferimento ai prezzari in vigore. Non più solamente quelli stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 e quelli stabiliti nei prezziari regionali. Ora viene prevista l’emanazione di un nuovo decreto del ministro della transizione ecologica.

Altri bonus

Precedentemente per i lavori diversi dal 110% non era prevista alcuna attestazione di congruità delle spese, ora, invece, tale dichiarazione deve essere sempre presentata qualora il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Disciplina transitoria

Alla luce del recente intervento dell’Agenzia delle entrate, il visto di conformità deve essere apposto, in via generale, sulle comunicazioni trasmesse a decorrere dal 12 novembre, anche con riferimento alle spese sostenute precedentemente.

Tuttavia, qualora tutti gli adempimenti (pagamento delle fatture e stipula del contratto in caso di cessione del credito) siano stata eseguiti precedentemente al 12 novembre, l’Agenzia ha specificato che è possibile inviare il modello di comunicazione per l’opzione senza apposizione del visto di conformità.

Infine si chiarisce che qualora il visto di conformità debba obbligatoriamente essere apposto sulla comunicazione, occorre altresì premunirsi dell’attestazione di congruità delle spese che costituisce presupposto indispensabile per l’apposizione del visto medesimo.

Compensi ai professionisti

Altra questione riguarda i compensi che devono essere corrisposti per il rilascio del visto di conformità. La normativa (che non è stata modificata su questo punto) prevede che questi compensi rientrino tra le spese detraibili solamente per gli interventi che usufruiscono del superbonus. La norma che estende il visto di conformità e l’attestazione della congruità a tutti gli altri bonus non dice nulla in proposito e, quindi, su questo punto si attendono chiarimenti

Controlli dell’Agenzia delle entrate.

La normativa da sempre prevede che l’Agenzia possa procedere, ovviamente, a dei controlli.

I decreto antifrode istituisce i c.d. “controlli preventivi” che si sommano alla normale attività di controllo sulle detrazioni operate nelle dichiarazioni dei redditi.

In virtù di tali controlli preventivi sulle comunicazioni di opzione l’Agenzia può sospendere (fino ad un massimo di 30 giorni) gli effetti delle comunicazioni (anche quelle successive alla prima), qualora vengano ravvisati profili di rischio particolari.

Anche relativamente a questa novità non è assolutamente chiaro il procedimento che si instaurerà a seguito della sospensione, delle modalità di comunicazione ai contribuenti, delle eventuali osservazioni dei medesimi.

Tra i criteri che l’Agenzia utilizzerà per operare uno screening dei profili di rischio, merita particolare attenzione la presenza di analoghe comunicazioni di opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito effettuate in precedenti esercizi. Tale criterio è particolarmente incisivo in quanto, come è noto, i massimali di detrazione sono stati stabiliti in relazione ad interventi unitariamente considerati (anche se di durata pluriennale) e quindi la successione di più interventi in esercii successivi potrebbe presentare profili di elusività finalizzati all’utilizzo reiterato del massimale disponibile in conseguenza di un artificioso frazionamento delle spese.

Anche sulla materia dei controlli preventivi verrà emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 010⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it





TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO