STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 1 DEL 10 – 1 – 2022
Oggetto: linee guida covid del 6–12–2021 e D.L. 221 del 24–12–2021

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre sono state pubblicate le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che aggiornano la precedente versione del maggio 2020, vengono emanate sulla base delle varie disposizioni di legge in materia di COVID ovvero:

  • decreto legge 25 marzo 2020 n° 19
  • decreto legge 16 maggio 2020 n° 33
  • decreto legge 30 luglio 2020 n° 83
  • decreto legge 7 ottobre 2020 n° 125
  • decreto legge 14 gennaio 2021 n° 2
  • decreto legge 13 marzo 2021 n° 30
  • decreto legge 1° aprile 2021 n° 44
  • decreto legge 22 aprile 2021 n° 52
  • decreto legge 23 luglio 2021 n° 105
  • decreto legge 6 agosto 2021 n° 111
  • decreto legge 21 settembre 2021 n° 127
  • decreto legge 8 ottobre 2021 n° 139
  • decreto legge 26 novembre 2021 n° 172

nonché svariati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze della Protezione civile.

Le linee guida in esame contengono indicazioni separate per i seguenti settori di attività:

  • ristorazione e cerimonie
  • attività turistiche e ricettive
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • piscine termali e centri benessere
  • servizi alla persona
  • commercio
  • musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • parchi tematici e di divertimento
  • circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • convegni e congressi
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • sagre e fiere locali
  • corsi di formazione
  • sale da ballo e discoteche

Indicazioni generali

Le seguenti prescrizioni si applicano a tutte le attività:

  • l’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID–19 salvo ove specificamente indicato;
  • la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID 19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione quali l’utilizzo della mascherina
  • bisogna privilegiare l’accesso alle attività previa prenotazione (possibilmente on line) e mantenere gli elenchi delle presenze per un periodo di almeno quattordici giorni. È comunque ammesso l’accesso anche senza prenotazione nei limiti della capienza massima consentita.
  • deve essere predisposta un’adeguata informativa sulle misure di prevenzione anche per i clienti di altre nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e⁄o sistemi audio–video, sia ricorrendo a personale addetto incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;
  • bisogna promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. All’uopo possono essere affissi cartelli, delimitare gli spazi con adesivi sul pavimento, pallini, nastri segna percorso etc.
  • la postazione dedicata alla cassa od alla reception può essere dotata di barriere fisiche
  • bisogna favorire le modalità di pagamento elettroniche;
  • gli addetti al servizio di cassa o di reception, alla fine di ogni turno, provvedono alla pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate;
  • i clienti devono sempre utilizzare la mascherina sia negli ambienti chiusi sia all’aperto in caso di assembramenti. Solamente nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i clienti possono togliere la mascherina ma esclusivamente quando sono al tavolo;
  • i lavoratori dovranno sempre utilizzare la mascherina
  • bisogna rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura
  • sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (ad esempio carte da gioco) purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni:
    • obbligo di utilizzo di mascherina
    • igienizzazione frequente delle mani e delle superfici da gioco
    • rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i giocatori di tavoli diversi
    • nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata una frequente sostituzione di carte usate con nuovi mazzi
  • bisogna riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato al fine di evitare code ed assembramenti
  • se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita;
  • è preferibile utilizzare sistemi automatizzati di check–in e check–out
  • è consentita la messa a disposizione di riviste e quotidiani e materiale informativo da consultare previa igienizzazione delle mani;
  • ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere igienizzato prima della consegna all’ospite;
  • bisogna effettuare frequentemente la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori etc.)
  • ove possibile dovranno essere identificati percorsi che non consentano l’incrocio tra le persone;
  • nel caso venga raggiunta la capienza massima bisogna predisporre un cartello che blocchi l’accesso
  • programmare le attività in modo da evitare code ed assembramenti e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa prevedendo percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita;
  • le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona e in ogni caso a fine giornata
  • i piani di lavoro ed i tavoli da gioco devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo

Inoltre nei locali al chiuso:

  • è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.
  • in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti e l’affollamento deve essere correlato alla portata effettiva di aria esterna;
  • per gli impianti di condizionamento deve essere garantita la pulizia dei filtri dell’aria e, se possibile, bisogna sostituire i filtri esistenti con filtri di classe superiore
  • nei servizi igienici va mantenuta in funzione continuata l’estrazione dell’aria;
  • i locali adibiti ad attività singole devono essere disinfettati dopo ogni trattamento, le attrezzature e le superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, maniglie, interruttori) devono essere disinfettate frequentemente;
  • deve essere verificata l’adeguatezza della portata degli impianti di ricambio aria
  • l’affollamento deve comunque essere rapportato alla portata effettiva di aria esterna;
  • l’accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID–19;
  • predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche agli stranieri
  • indicare la capienza massima dei locali
  • rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani anche in più punti del locale, in particolare all’entrata ed in prossimità dei servizi igienici,
  • per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere la funzione di riciclo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta ed immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio.
  • la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche, in ogni caso bisogna favorire modalità di pagamento elettronico direttamente al tavolo

Ristorazione e cerimonie

Le indicazioni fornite si applicano per ogni tipologia di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self–service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per le attività di catering.

Sono esonerati:

  • i soggetti minori di dodici anni
  • i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica

Occorre:

  • adottare misure per prevenire assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze
  • non possono essere presenti all’interno dei locali più persone di quanti siano i posti a sedere
  • disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro tra i clienti di tavoli diversi sia negli ambienti al chiuso sia . all’aperto. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
  • i clienti dovranno indossare la mascherina in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo
  • favorire la consultazione on–line del menu oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabili dopo l’uso, oppure cartacei a perdere;
  • al termine di ogni servizio effettuare la disinfezione della superficie
  • nei locali che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione
  • è possibile organizzare una modalità a buffet prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e di utilizzo della mascherina
  • è possibile anche la modalità in self service adottando misure che evitino la formazione di assembramenti (ad esempio segnaletica a terra, e barriere) per garantire il distanziamento di almeno un metro;

Cerimonie

L’accesso ai banchetti conseguenti a cerimonie è consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID–19 salvo gli usuali esoneri.

Spiagge e stabilimenti balneari

Le misure si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate ed alle spiagge libere e devono essere integrate con quelle relative alle piscine ed ai servizi di ristorazione.

Occorre:

  • promuovere l’accompagnamento all’ombrellone da parte del personale adeguatamente preparato che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
  • favorire se possibile l’ampliamento delle zone d’ombra
  • assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone
  • tra le attrezzature di spiaggia (lettini, seggiole e sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro;
  • effettuare regolarmente e frequentemente la pulizia e la disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici) comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto;
  • le attrezzature come ad esempio i lettini, sedie e sdraio vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiaree in ogni caso a fine giornata;
  • anche nelle spiagge libere dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno un metro tra le persone nonché gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, e viene suggerita la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Attività ricettive

Le indicazioni fornito si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extra–alberghiere, agli alloggi negli agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico–ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici ed agli ostelli della gioventù

In funzione delle specifiche realtà le indicazioni vanno integrate con quelle relative alla ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

Oltre alle già viste norme generali si applicano le seguenti;

  • il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera
  • resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
  • la conservazione degli elenchi dei clienti non è necessaria in quanto si considera assolta con la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza
  • in caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati dei servizi accessori (quale piscina, ristorante etc.), non è necessario ripetere la registrazione;
  • l’utilizzo degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale

Strutture turistico–ricettive all’aria aperta

Le regole da osservare specificamente per queste attività sono:

  • i mezzi mobili di pernottamento (tende, roulottes etc.) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a tre metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali.
  • il distanziamento di 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche ne caso di utilizzo di accessori o pertinenze vari (tavoli, sedie etc.)
  • gli ospiti dovranno pulire e disinfettare gli arredi esterni ed interni
  • i servizi igienici comuni dovranno essere puliti almeno due volte al giorno. Nel caso di occupazione superiore al 70% gli interventi di pulizia dovranno essere almeno tre al giorno.
  • eventuali interventi negli appartamenti (bungalov etc.) in presenza degli ospiti, dovranno essere effettuati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro;

Rifugi alpini ed escursionistici

Le regole da osservare specificamente per queste attività sono:

  • quando possibile l’area esterna al rifugio deve essere delimitata in modo da consentire un accesso regolamentato
  • in presenza di tavoli esterni bisogna affiggere specifica cartellonistica che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l’incrocio delle persone
  • per i rifugi oltre quota 3.000 metri l’area esterna non può essere considerata usufruibile
  • le aree esterne dedicate al pranzo al sacco dovranno essere ad accesso limitato e dovranno essere predisposte coperture esterne (tende, pensiline etc.) in modo da evitare l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio;
  • l’entrata nel rifugio dovrà essere contingentata e solamente con la mascherina;

Camere da letto

Le regole da osservare specificamente per queste attività sono:

  • all’ingresso di ogni camera dovrà essere posizionato un dispenser di gel disinfettante;
  • ogni letto dovrà esser fornito di coprimaterasso in tessuto lavabile, coprifedera monouso
  • è comunque obbligatorio l’uso del sacco a pelo personale
  • nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso ed al coprifedera monouso;
  • nel caso di camere con posti letto ad uso promiscuo, la distanza tra i letti dovrà essere di almeno due metri;

Ostelli della gioventù

Le regole da osservare specificamente per queste attività sono:

  • quando possibile l’area esterna dovrà essere delimitata in modo da consentire un ingresso regolamentato;
  • in presenza di tavoli esterni bisogna affiggere specifica cartellonistica che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l’incrocio delle persone
  • all’ingresso di ogni camera dovrà essere posizionato un dispenser di gel disinfettante;
  • le aree esterne dedicate al pranzo al sacco dovranno essere ad accesso limitato e dovranno essere predisposte coperture esterne (tende, pensiline etc.) in modo da evitare l’eccessiva pressione all’entrata dell’ostello;
  • il pernottamento e l’eventuale somministrazione dei pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria

Impianti di risalita

Le disposizioni che seguono devono essere osservate in tutte le stagioni e si applicano ai seguenti impianti:

  • funivie
  • cabinovie
  • seggiovie
  • skilift
  • tapis roulant
  • nastri trasportatori per bervi percorsi

L’accesso agli impianti con le cupole paravento è consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19 e tale obbligo deve essere segnalato con apposita cartellonistica, i gestori possono effettuare controlli a campione.

Nelle zone arancioni e rosse, qualora sia prevista l’apertura degli impianti di risalita, bisogna limitare il numero massimo di presenze mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio determinato in base alle caratteristiche della stazione⁄area⁄comprensorio. Tali limiti devono essere definiti tra i rappresentanti di categoria degli esercenti le strutture e le aziende sanitarie competenti,

Il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tener conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti

Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie ed agli impianti di risalita al fine di evitare code ed assembramenti.

Infine:

  • per gli impianti chiusi la portata massima deve essere limitata all’80% della capienza
  • per gli impianti aperti la capienza può essee al 100%
  • per i veicoli chiusi bisogna garantire al massimo l’areazione mantenendo i finestrini aperti;
  • durante la fase di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare;

Cinema e spettacoli dal vivo

Le seguenti indicazioni si applicano agli spettacoli all’aperto, alle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento, spettacoli viaggianti:

  • l’ingresso e consentito esclusivamente alle persone dotate di certificazione verdi COVID 19
  • in zona bianca la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata
  • in zona gialla la capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata;
  • per tutta la durata dell’evento gli spettatori dovranno occupare esclusivamente i posti a sede loro assegnati con divieto di collocaione in piedi e di spostamento di posto;
  • in zona gialla i posti a sede dovranno garantire un distanziamento di almeno un metro;
  • l’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto del distanziamento di almeno due metri;
  • nello svolgimento delle attività didattiche svolte all’interno di cinema, teatri e luoghi affini in orario curricolare, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento delle attività didattiche;

Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali

Le indicazioni che seguono valgono sia per gli spettacoli sia per le prove:

  • l’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina;
  • la mascherina potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione;
  • gli orchestrali dovranno mantenere un distanziamento di almeno un metro, per gli strumenti a fiato di almeno 1,5 metri, per il direttore la distanza dalla prima fila dell’orchestra dovrà essere di due metri;
  • tali distanze possono essere ridotte solamente ricorrendo a barriere fisiche;
  • per gli ottoni ogni posizione dovrà essere provvista di dispositivo per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
  • i coristi dovranno mantenere il distanziamento di almeno un metro e di due metri rispetto ad altre persone presenti sul palco;

Produzioni teatrali e di danza

Le indicazioni che seguono costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, registi, assistenti, produttori, tecnici etc.) e valgono anche per le prove:

  • negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini ed agli altri locali tenici (laboratorio sartoriale, sala trucco etc.) devono essere individuati passaggi che escludano interferenze;
  • l’uso promiscuo dei camerini è consentito fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina
  • il personale deve sempre indossare la mascherina quando non impegnato in scena;
  • i costumi di scena dovranno essere individuali, quelli comuni non potranno essere utilizzati se non previa igienizzazione;

Piscine termali e centri benessere

Le disposizioni che seguono si applicano anche qualora le piscine termali ed i centri benessere siano inseriti in strutture ricettive:

  • bisogna privilegiare gli accessi tramite prenotazione
  • in tutti gli spogliatoi e nei locali destinati al cambio gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale anche qualora depositati in armadietti;
  • per le aree solarium e verdi assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone
  • le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona e in ogni caso a fine giornata
  • prima di entrare in piscina e nel centro benessere bisogna prevedere un’accurata doccia saponata su tutto il corpo;
  • per le attività di ristorazione si rimanda alle apposite disposizioni e, comunque, non è consentito il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere;
  • la densità di affollamento in piscina va calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona, 5 mq se le dimensioni consentono l’attività natatoria;
  • le piscine finalizzate a giochi acquatici devono essere riconvertite in vasche per la balneazione;
  • le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suddette (ad es. piscine gonfiabili) devono essere interdette;
  • bisogna evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria, l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrnete, preferibilmente fornito dalla struttura,
  • prevedere l’uso di teli personali per le sedute;

Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna etc)

Le regole specifiche per il settore sono:

  • l’operatore ed il cliente per tutto il tempo in cui la distanza è inferiore ad un metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, la mascherina
  • l’operatore deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani
  • per ogni servizio devono essere utilizzati camici⁄grembiuli possibilmente monouso
  • è consentito praticare massaggi senza guanti purché l’operatore prima e dopo ogni massaggio proceda alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e, comunque, durante il massaggio non si tocchi mai il viso, la bocca, e gli occhi;
  • i lettini e gli altri strumenti non monouso devono essere puliti e disinfettati al termine di ogni trattamento;
  • le stanze adibite ai trattamenti devono essere ad uso singolo
  • le stanze ad uso comune devono essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri
  • l’accesso al bagno turco deve essere inibito
  • è consentito l’uso della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 gradi
  • nella sauna dovrà essere assicurato un distanziamento interpersonale di almeno due metri ed il locale dovrà essere sottoposto a ricambio d’aria naturale e disinfettata prima di ogni turno;

Servizi alla persona

Si tratta di norme specifiche per acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori:

  • la presenza all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio
  • la presenza di più persone all’interno dei locali deve essere regolamentata in modo da rispettare il distanziamento di almeno un metro sia tra le singole postazioni sia tra i clienti;
  • ove possibile delimitare l’area di lavoro con barriere fisiche;
  • durante l’effettuazione del servizio, ove possibile, l’operatore ed il cliente devono indossare la mascherina
  • per i servizi di estetica ed i tatuatori l’operatore deve indossare una mascherina FFP2 senza valvola
  • i clienti devono accedere alla doccia abbronzante muniti di calzari adeguati al contesto;
  • la doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente areata e la tastiera di comando disinfettata
  • sui lettini abbronzanti e per i massaggi bisogna evitare l’uso promiscuo della biancheria, che comunque deve esser fornita dalla struttura
  • anche i lettini devono essere disinfettati ad ogni cambio di utente
  • la biancheria deve essere lavata con acqua calda (70/90 gradi) e normale detersivo da bucato, in alternativa lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti;

Commercio al dettaglio

Oltre alle solite regole generali valgono le seguenti:

  • nel caso di acquisti con scelta autonoma e manipolazione da parte dei clienti, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione;
  • l’addetto alla vendita deve procedere alla disinfezione delle mani prima e dopo ogni servizio reso ai clienti;

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)

Valgono le seguenti disposizioni specifiche:

i Comuni devono:

  • assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale;
  • assicurare un maggiore distanziamento dei posteggi;
  • individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti nel rispetto del distanziamento di un metro;
  • eventualmente contingentare l’ingresso all’area;

Il titolare del posteggio deve;

  • rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima e dopo la manipolazione degli oggetti da parte dei visitatori;

Musei, archivi, biblioteche luoghi della cultura e mostre

Le specifiche disposizioni che seguono si applicano agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati titolari di musei, biblioteche ed altri luoghi della cultura:

  • regolamentare gli accessi in modo da evitare code e assembramenti ponendo particolare attenzione ai gruppi ed alle visite guidate;
  • le audioguide e gli altri supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
  • per le attività didattiche svolte in orario curricolare si applicano le disposizioni previste per le scuole;

Parchi tematici e di divertimento

Le disposizioni specifiche che seguono si applicano a: parchi divertimenti permanente (giostre) e spettacoli viaggianti (luna parck), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi faunistici etc. Non si applicano alle giostre ed aree giochi per bambini che hanno disposizioni particolari:

  • ove possibile modificare i tornelli e le barriere di accesso in modo da permetterne l’apertura senza l’uso delle mani;
  • per i parchi acquatici valgono le regole per le piscine;
  • per le attività fisiche svolte nei parchi avventura il distanziamento dovrà essere di almeno due metri;
  • nei parchi acquatici, ove possibile, favorire l’utilizzo di gommoni e mezzi galleggianti individuali;
  • per i gommoni multipli consentire l’utilizzo solamente a persone non soggette al distanziamento interpersonale;
  • per quanto riguarda i parchi avventura si applicano le regole previste per gli impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza i clienti devono disinfettare le mani. Le imbragature devono essere indossate evitando contatti con la cute scoperta, quindi con un abbigliamento idoneo;
  • particolare cura dovrà essere posta alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio

Giostrine e aree per bambini

Le seguenti regole si applicano anche alle zone presenti all’interno delle strutture ricettive e commerciali:

  • prevedere segnaletica, con disegni e simili, idonea ai bambini;
  • consentire l’accompagnamento ad un solo adulto per ogni bambino;
  • la mascherina deve essere utilizzata da tutti esclusi solamente i bambini al di sotto dei sei anni;
  • per le aree giochi presenti nei parchi pubblici non è necessario mettere a disposizione dispenser di igienizzante;

Circoli culturali, centri sociali e ricreativi

Si tratta di disposizioni specifiche per le associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età:

  • nel caso di attività fisiche garantire il distanziamento di almeno due metri;
  • per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, valgono le regole stabilite per i singoli settori;

Convegni e congressi

Le disposizioni si applicano ai convegni, congressi, convention aziendali ed eventi simili:

  • nel caso l’evento sia frazionato in più sedi⁄padiglioni è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede organizzando l’accesso sulla base delle prenotazioni;
  • promuove l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare il processo organizzativo e partecipativo per le prenotazioni, pagamento biglietto, compilazione modulistica, stampa dei cartellini di riconoscimento, registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione
  • il tavolo dei relatori ed il podio per le presentazioni dovranno essere organizzati in modo da garantire una distanza di sicurezza e consentire ai relatori di intervenire senza l’uso della mascherina;
  • i dispositivi e le attrezzature a disposizione dei relatori (microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser) devono essere disinfettati prima dell’uso iniziale e, possibilmente, ricoperti da una pellicola per uso alimentare che possa essere sostituita ad ogni utilizzatore;
  • eventuali materiali informativi potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self–service o ricorrendo a modalità digitali;

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Bisogna:

  • riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato
  • per i minori consentire l’accompagnamento ad un solo adulto;
  • per le attività che prevedono la condivisione di oggetti ridurre il numero di persone che manipolano i medesimi oggetti, predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa
  • le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere utilizzate;

Sagre e fiere locali

Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno delle manifestazioni bisogna far riferimento alle disposizioni specifiche (ad ristorazione):

Corsi di formazione

Le indicazioni qui esposte si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche ed universitarie, da realizzare nei diversi contesti (aule, laboratori) compresi gli esami finali, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

In particolare bisogna:

  • privilegiare, ove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (ad esempio utenti frequentanti il medesimo intervento, utenti della stessa azienda)
  • ove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare gli spazi esterni;
  • i docenti possono utilizzare una visiera trasparente al posto della mascherina;
  • la postazione dei docenti deve essere ad almeno due metri dalla prima file dei partecipanti;
  • per gli allievi in stage presso terzi si applicano le disposizioni della struttura ospitante;

Sale da ballo discoteche

Salvo disposizioni più restrittive le presenze non devono superare il 75% di capienza se all’aperto ed il 50% al chiuso:

  • il distanziamento interpersonale durante il ballo dovrà essere di almeno due metri
  • nelle discoteche non è ammessa la consumazione di bevande al banco
  • i tavoli e le sedute dovranno mantenere il distanziamento di almeno un metro
  • ogni oggetto fornito agli utenti (apribottiglie, cestelli per il ghiaggio tec.) dovrà essere disinfettato prima della consegna.
* * * * *

Con successivo decreto legge n° 221 del 24–12–21 entrato in vigore il giorno 25 è stata disposta a proroga dello stato di emergenza. Nel seguito presentiamo una sintesi delle principali misure.

Art. 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Lo stato di emergenza viene prorogato al 31 marzo 2022

Art. 2 – Modifiche al decreto legge 25 marzo 2020 n° 19 e al decreto legge 16 maggio 2020 n° 33

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza sono differite al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l’emergenza epidemiologica previste dalle seguenti norme:

  • decreto legge 25 marzo 2020 n° 19, art. 1, comma1
  • decreto legge 16 maggio 2020 n° 33, art. 3, comma 1

Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID 19

A decorrere dal 1° febbraio 2022 la validità delle seguenti certificazioni verdi COVID 19 viene ridotta a sei mesi

  • certificazione verde COVID 19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti SARS–CoV2 al termine del ciclo vaccinale primario
  • certificazione verde COVID 19 emessa in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario
  • certificazione verdi COVID 19 attestante l’avvenuta guarigione dal COVID 19

Art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 l’obbligo di utilizzo delle mascherine trova applicazione anche all’aperto ed anche in zona bianca.

Dal 25 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2:

  • per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso e all’aperto. Per il medesimo periodo, nei suddetti locali, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso ad eccezione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
  • per accedere ed utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei per il trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni per il trasporto passeggeri di qualsiasi tipo interregionale, intercity, intercity notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizio di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, funivie, cabinovie, seggiovie, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Art. 5 – Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore a 12 anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Art. 6 – Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Dal 25 dicembre fino al 31 gennaio 2022:

  • sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati ed i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Art. 7 – Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice

Dal 30 dicembre fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice è consentito solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato e tampone negativo (eseguito nelle quarantotto ore precedenti) mentre chi ha fatto la terza dose potrà accedere anche senza tampone.

Art. 8, comma 1 – Estensione del green pass rafforzato

L’accesso a:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  • cento termali slavo che per attività riabilitative o terapeutiche;
  • parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • sale gioco e scommesse, bingo e casinò

sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore a 12 anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Art. 8, comma 2 – Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati

All’elenco delle attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass devono essere aggiunti i corsi di formazione privati se svolti in presenza

Art. 8, commi 3 e 4 – Impiego del green pass in ambito lavorativo privato

Viene esteso fino al 31 marzo l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID 19 per accedere ai luoghi di lavoro

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del green pass o risultino privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Viene prorogata anche la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di green pass dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata. Le imprese possono stipulare contratti di lavoro per sostituire i lavoratori assenti che comunque non avranno conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4bis e 4ter del DL 1° aprile 2021 n° 44 per le professioni sanitarie ed operatori di interesse sanitario, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio sanitarie, socio assistenziali, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza a soccorso pubblico, della polizia locale.

Art. 8, comma 4 – proroga articolo 6 del DL 172 del 2021, green pass rafforzato

Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni sul green pass rafforzato si applicano anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetti di restrizioni.

Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà ad essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mese e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.

Art. 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID 19

I seguenti termini sono prorogati al 31 marzo 2022:

  • art. 2 bis, comma 6 del DL 18–2020: conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle azienda e degli enti;
  • art. 12, comma 1 del DL 18–2020: trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
  • art. 17 bis, commi 1 e 6 del DL 18–2020: disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
  • art. 73 del DL 18–2020 semplificazioni in materia di organi collegiali
  • art. 73 bis del DL 18/2020: misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • art. 87, commi 6 e 7 del DL 18–2020: dispensa temporanea dal servizio e on computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
  • art. 102, comma 6 DL 18–2020: abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure ugenti in materia di professioni sanitarie;
  • art. 122, comma 4 del DL 18–2020: durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19
  • art. 3, comma 1 del DL 22–2020: misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministro dell’istruzione;
  • art. 27 bis, comma 1 del DL 23–2020: disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti;
  • art. 38, commi 1 e 6 del DL 23–2020: disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata;
  • art. 40, commi 1, 3 e 5 del DL 23–2020: disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVD 19
  • art. 4, commi 1 e 3 del DL 34–2020: misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID 19
  • art. 9 del DL 34–2020: proroga piani terapeutici;
  • art. 83 del DL 34–2020: sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
  • art. 90, commi 3 e 4 del DL 31–2020 disposizioni in materia di lavoro agile
  • art. 100 del DL 34–2020 impiego del Comando dei Carabinieri pe la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
  • art. 28, comma 2 del DL 137–2020: licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà
  • art. 29, comma 1 del DL 137–2020: durata straordinaria dei permessi premio
  • art. 30, comma 1 del DL 137–2020: detenzione domiciliare
  • art. 10, commi 2 e 3 del DL 44–2021: modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
  • art. 1, commi 2 e 4 del DL 111–2021: misur per prevenire il contagio da SARS CoV 2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.



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