STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 5 DEL 2 – 2 – 2022
Oggetto: novità in materia di cessione dei bonus edilizi

Con il decreto legge 4/2022 il legislatore prevede svariate ulteriori misure per fronteggiare la crisi da COVID.

Nella seguente circolare illustriamo esclusivamente quanto viene disposto dall’art. 28, che prevede una misura che non ha attinenza con il COVID bensì con la necessità di porre un freno alle truffe che vengono operate in materia di cessioni dei crediti d’imposta conseguenti ai bonus edilizi.

A far data dal 7 febbraio non sarà più possibile effettuare cessioni “a catena” dei crediti fiscali conseguenti ai bonus edilizi, viene ammessa una sola cessione.

Ricordiamo che precedentemente la norma prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edili agevolati, il contribuente anziché utilizzare la detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi potesse optare:

  • per lo sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa esecutrice la quale, a sua volta, recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altro soggetto;
  • per la cessione del credito d’imposta

In entrambi i casi il credito d’imposta poteva essere oggetto di successive cessioni a soggetti terzi.

Gli interventi edilizi che danno origine al credito d’imposta nelle varie misure previste dalla normativa sono:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis, comma 1, a) b) e d) del TUIR)
  • efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013; art. 119, commi 1 e 2 DL 34/2020)
  • misure antisismiche (art. 16, commi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013; art. 119, comma 4 DL 34/2020);
  • recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (art. 1, commo 219 e 220 legge 160/2019)
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16 bis, comma 1, lette b) del TUIR; art. 119, commi 5 e 6 DL 34/2020)
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16 ter DL 63/2016; art. 119, comma 6 DL 34/2020)

Con la novità introdotta dal DL 4/2022 viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima, con conseguente obbligo per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite il mod F24.

In definitiva, quindi, le alternative sono:

  • sconto in fattura da parte del fornitore che recupera le somme sotto forma di credito d’imposta con utilizzo in compensazione nel mod F24 o con la cessione ad altri soggetti (compresi istituti di credito) senza facoltà di ulteriore cessione
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito) senza facoltà di ulteriore cessione.

Analogamente a quanto sopra, la medesima misura restrittiva viene disposta per la cessione dei crediti d’imposta conseguenti alle seguenti misure agevolative:

  • bonus affitti per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020)
  • bonus affitti per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per l’affitto di aziende (art. 28 DL 34/2020)
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020)
  • credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 DL 34/2020).

Anche per questi crediti d’imposta viene ristretta la possibilità di cessione al altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successive cessioni.




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