STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 6 DEL 23 – 2 – 2022 |
Oggetto: decreto “sostegni ter” |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 4/2022 “sostegni ter” che introduce nuove misure di sostegno alle imprese. Il testo del decreto può esser letto QUI. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Art. 1 – Misure di sostegno per le attività chiuse Con riferimento alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione ex at. 6, comma 2 del DL 221/21, viene incrementato di 20 milioni l’apposito fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse. Si tratta della chiusura (tra il 25/12/21 ed il 31/1/22) della attività di svolgimento di feste, eventi e concerti, sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per le medesime attività sono sospesi:
Detti importi dovranno essere versati senza sanzioni né interessi entro il 16 settembre 2022. Art. 2 – Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio Viene costituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche con una dotazione di 200 milioni finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono le seguenti attività: 47.19.10 grandi magazzini 47.19.20 commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici 47.19.90 empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 47.30.00 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 47.43.00 commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 47.51.10 commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento l’arredamento e di biancheria per la casa 47.51.20 commercio al dettaglio di filati per maglieria e meceria 47.52.10 commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 47.52.20 commercio al dettaglio di articoli igienico–sanitari 47.52.30 commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 47.52.40 commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio 47.53.11 commercio al dettaglio di tende e tendine 47.53.12 commercio al dettaglio di tappeti 47.53.20 commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti 47.54.00 commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59.10 commercio al dettaglio di mobili per la casa 47.59.20 commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 47.59.30 commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 47.59.40 commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 47.59.50 commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 47.59.60 commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 47.59.91 commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 47.59.99 commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. 47.61.00 commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 47.62.10 commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 47.62.20 commercio al dettaglio di articoli di cartotecnica e forniture per ufficio 47.63.00 commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.64.10 commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 47.64.20 commercio al dettaglio di natanti e accessori 47.65.00 commercio al dettaglio di giochi e giocattoli 47.71.10 commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.20 commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.30 commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 47.71.40 commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.50 commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli. Ombrelli, guanti e cravatte 47.72.10 commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.20 commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 47.75.10 commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 47.75.20 erboristerie 47.76.10 commercio al dettaglio di fiori e piante 47.76.20 commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 47.77.00 commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 47.78.10 commercio al dettaglio di mobili per ufficio 47.78.20 commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 47.78.31 commercio al dettaglio di oggetti d’arte 47.78.32 commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 47.78.33 commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 47.78.34 commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 47.78.35 commercio al dettaglio di bomboniere 47.78.36 commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 47.78.37 commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 47.48.40 commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 47.78.50 commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.60 commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 47.78.91 commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 47.78.92 commercio al dettaglio di spaghi, cordani, telerie e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio 47.78.93 commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti 47.78.99 commercio al dettaglio di altri prootti non alimentari n.a.c. 47.79.10 commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.20 commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.30 commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.40 case d’asta al dettaglio 47.82.01 commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 47.82.02 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie 47.89.01 commercio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 47.89.02 commerci ambulante al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura 47.89.03 commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti per quasiasi uso 47.89.04 commercio ambulante al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria 47.89.05 commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti, suoie 47.89.09 commercio al dettaglio n.a.c. 47.99.10 commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 47.99.20 commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Il contributo viene concesso alle imprese che:
Il contributo viene erogato dietro presentazione di apposita domanda con le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Ministro. Il contributo verrà determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra i ricavi medi mensili del 2021 e quelli del 2019:
Qualora le risorse finanziarie destinate non fossero sufficienti i contributi spettanti verranno ridotti in misura proporzionale. Art. 3 – Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica Il fondo previsto dall’art. 26 del DL 41/21 è incrementato di 20 milioni da destinare ad interventi a favore dei parchi tematici, acquatici, geologici e giardini zoologici. Le modalità di attribuzione sono le medesime già fissate nell’articolo 26 citato. Vengono stanziati 40 milioni per le imprese che svolgono le seguenti attività: 96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie 56.10 ristoranti e attività di ristorazione mobile 56.21 fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 56.30 bar e altri esercizi simili senza cucina 93.11.2 gestione di piscine Hanno diritto le imprese che hanno registrato una perdita dei ricavi 2021 rispetto a quelli del 2019 non inferiore al 40% Per le imprese costituite nel 2020 il confronto va effettuato avendo riguardo all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della P. IVA e all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del bonus a favore delle imprese nel campo tessile e della moda, calzaturiero e della pelletteria previsto dall’articolo 48 bis del DL 34/2020 Si ricorda che la presente misura si sostanzia in un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del massimo valore registrato nei tre anni precedenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello di maturazione. Infine viene allargata la platea dei beneficiari per l’esercizio 2021 anche alle imprese che svolgono le seguenti attività: 47.51 commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.71 commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 47.72 commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per l’esercizio in corso al 31/12/2021 dovrà essere inviata tra il 10/5 ed il 10/6 2022. Art. 4 – Fondo Unico Nazionale Turismo Il suddetto fondo previsto dal comma 366 dell’art. 1 della legge 234/21 è incrementato di 100 milioni. Per le imprese del settore turismo che assumono nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporti a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto per sei mesi. Art. 5 – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34/2020 viene esteso per i mesi di gennaio, febbraio e marzo alle imprese del settore turistico con le medesime modalità già previste. Si tratta del credito d’imposta (del 60%) sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% per i canoni di locazione di azienda, a favore delle strutture turistico ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator che, in ciascuno dei primi tre mesi del 2022, abbiano subito un decremento di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al corrispondente mese del 2019. L’efficacia del credito in esame è subordinato al benestare della Commissione UE. Art. 6 – Buoni per servizi termali I buoni per l’acquisto di serviz termali previsti dall’art. 29 bis DL 104/2020 non ancora fruiti alla data del 8 gennaio 2022 possono essere utilizzati fino al 31 marzo. Art. 7 – Disposizioni in materia di integrazione salariale Per alcune attività che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali, viene disposto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (CIGO, CIGS e FIS) Si tratta principalmente della attività di alloggio, agenzie di viaggio e tour operator, attività di servizi di ristorazione, trasporti, attività sportive, discoteche e sale da ballo ed altre Art. 8 – Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura I fondi di cui all’art. 89, comma 1 del DL 18/2020 sono incrementati di 50 milioni per la parte corrente e di 25 milioni per gli interventi in conto capitale. Il fondo di cui all’art. 183,comma 2 del DL 34/2020 è incrementato di 30 milioni L’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per alcune attività titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico è prorogata al 30 giugno 2022. Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di sport Il credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020 (pari al 50% degli investimenti effettuati) si applica anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2022 nei confronti delle leghe, società sportive professionistiche e dilettantistiche iscritte al Registro del CONI. Sono esclusi gli enti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 398/91. L’investimento deve essere pari o superiore a 10 mila Euro nei confronti di beneficiari con ricavi del 2019 compresi tra 150 mila e 15 milioni di euro. Altra misura riguarda gli operatori del settore sportivo (il fondo di cui all’art. 10, comma 3 del DL 73/2021 è incrementato di 20 milioni) che possono essere beneficiari di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie e di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test diagnostici nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari. Il contributo spetta alle società sportive professionistiche e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Una terza disposizione riguarda il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui al comma 369 dell’art. 1 della legge 205/17 (che viene incrementato di 20 milioni) per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Art. 10 – Piano transizione 4.0 Viene prevista una particolare disposizione per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica d’importo superiore a 10 milioni. Art. 14 – Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw. Per il primo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate per:
Art. 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore Viene riconosciuto un contributo (sotto forma di credito d’imposta) alle imprese energivore identificate dal decreto del Mise del 12 dicembre 2017. Il credito spetta alle imprese che nell’ultimo trimestre 2021 hanno mediamente subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il bonus è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Art.16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili È relativo all’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici, idroelettrici, geotermici ed eolici di potenza superiore a 20 kW. Sinteticamente la norma prevede un taglio dei ricavi derivanti dalla vendita di energia maturati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022. Art. 19 – Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia Viene modificato l’art. 12 del TUIR avente ad oggetto le detrazioni per carichi di famiglia. Per effetto dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, la detrazione per persone a carico non spetta mai per i figli salvo che per quelli di età uguale o superiore a 21 anni Art.23 – Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015 n° 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Vengono previste alcune disposizioni molto particolari che riguardano:
Art. 27 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali Viene nuovamente innalzato (dagli attuali 1,8 milioni) a 2,3 milioni l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte delle Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio Art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche Vedasi la nostra circolare 5/2022. |
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