STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 14 DEL 27 – 6 – 2022
Oggetto: Enti del Terzo Settore, novità in materia di attività diverse e raccolta fondi

Con due separati provvedimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha regolamentato alcuni aspetti delle attività che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore che sono iscritti al RUNTS. Si tratta dei seguenti:

  • Decreto 19/5/2021 n° 107 relativo alla individuazione dei criteri e limiti delle attività diverse;
  • Decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) relativo all’adozione delle Linee guida per la raccolta fondi.

Come è noto le attività degli ETS si distinguono in:

  • attività di interesse generale (tassativamente elencate all’articolo 5 del D. Lgs. 117/17)
  • attività diverse, ovvero attività secondarie e strumentali
  • raccolta fondi

L’art. 79 del D. Lgs 117/17, al comma 2, prevede:

“Le attività di interesse generale etc. si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti etc.”

Il comma 2 bis recita:

“Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.”

Infine i commi 5, 5 bis e 6 dettano regole generali molto stringenti e di generale applicabilità.

In sintesi e semplificando:

  • gli ETS si considerano non commerciali se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività d’interesse generale con le modalità indicate nei commi 2 e 3 appena illustrati
  • si considerano, invece, enti commerciali qualora le attività d’interesse generale vengano esercitate in forma d’impresa o quando le entrate derivanti dalle attività diverse superano le entrate derivanti dalla attività d’interesse generale;
  • si considerano non commerciali le attività d’interesse generale svolte nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi
  • non concorrono alla formazione del reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi
  • si considerano attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici.

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In attuazione dell’articolo 6 che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale, in data 19 maggio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/7/21) è stato emanato il Decreto n° 107 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa i limiti e le regole da rispettare affinché le attività diverse possano essere considerate secondarie e strumentali rispetto a quelle d’interesse generale.

Un aspetto particolarmente delicato che il legislatore ha affrontato con il D. Lgs. 117/17 è relativo a possibili abusi della “non commercialità” fittizia di enti che di fatto esercitano attività commerciali, al fine di usufruire della normativa fiscale agevolata.

A tal fine il decreto contiene disposizioni particolareggiate per limitare il concetto di entrate “non commerciali” che quindi non concorrono alla formazione del reddito rispetto alle altre che, invece, sono soggette a tassazione.

Occorre che, in ogni esercizio, venga soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i ricavi delle attività secondarie non devono eccedere il 30% delle entrate complessive;

b) i ricavi delle attività secondarie non devono eccedere il 66% dei costi complessivi.

Vengono dettate regole (abbastanza complesse) relativamente a:

  • costi figurativi relativi all’impiego dei volontari;
  • le erogazioni gratuite di beni e servizi che l’ente fa a terzi;
  • la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati per le attività tipiche ed il loro costo effettivo.

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Con il secondo decreto vengono approvate le linee guida per la raccolta fondi. Si tratta di indicazioni generali valide per tutte le tipologie giuridiche di ETS a prescindere dall’attività svolta.

Ricordiamo che l’art. 7 del D Lgs 117/17 definisce l’attività di raccolta fondi come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le attività d’interesse generale. Tipici esempi sono la sollecitazione al pubblico anche attraverso l’erogazione di servizi o la cessione di beni di modico valore, la richiesta di lasciti e donazioni e di contributi di natura non corrispettiva.

Innanzitutto alcuni punti fermi non espressamente scritti ma ricavabili in via interpretativa:

  • tutti gli enti del terzo settore possono esercitare l’attività di raccolta fondi, quindi anche le imprese sociali
  • le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente alle attività d’interesse generale e non alle attività diverse.
  • l’attività può essere svolta sia con personale interno (associati) sia con personale esterno (ad esempio volontari) o anche imprese specializzate in questo tipo di attività (fundraising)
  • la raccolta fondi può essere sia privata (ovvero indirizzata ad un singolo donatore) sia pubblica

A livello pratico la raccolta fondi può essere esercitata attraverso i seguenti mezzi:

  • direct mail attraverso lettere personalizzate, materiale promozionale, questionari
  • telemarketing: attraverso il telefono
  • face–to–face: ovvero tramite il contatto personale attraverso incontri in strada, in centri commerciali, aeroporti, stazioni
  • direct response television: mediante annunci pubblicitari attraverso la televisione
  • eventi, anche in piazza: in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi etc. Possono essere organizzati direttamente dall’ETS oppure affidati a terzi
  • merchandising: quando i beni di modico valore offerti in vendita recano un segno distintivo dell’ETS organizzatore
  • salvadanai: attraverso il posizionamento di salvadanai in luogi pubblici
  • tramite imprese for profit ovvero tramite imprese e società con il coinvolgimento dell’impresa medesime e dei suoi dipendenti e clienti;
  • attività di sostegno a distanza: attraverso l’erogazione periodica da parte di privati o di enti e società di somme di denaro predefinite per la realizzazione di uno specifico progetto;
  • lasciti testamentari
  • numerazioni solidali
  • donazioni on line.

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A livello di tassazione la normativa è piuttosto complicata in quanto in via di prima istanza si applicano le regole generali del Testo Unico delle Imposte Dirette (normativa generale) che però viene derogata dal decreto 117 in parecchie occasioni da disposizioni particolari previste per le varie tipologie di ETS.

La normativa generale prevista dal TUIR all’art. 143, comma 3, lettera a) stabilisce che non concorrono in ogni caso ala formazione del reddito i fondi pervenuti agli ETS a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In questo caso, ai sensi dell’art. 0 del DPR 600/73, gli enti che effettuano tali raccolte pubbliche di fondi devono adempiere ad uno specifico obbligo di rendicontazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio oltre al normale bilancio di esercizio secondo gli schemi obbligatori ormai previsti dalla normativa. L’apposito e separato rendiconto deve indicare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Il Codice del Terzo Settore regolamenta la raccolta fondi nei seguenti articoli:

  • art. 7: definizione di raccolta fondi
  • art. 48, comma 3: prevede che i rendiconti delle attività di raccolta fondi debbano essere depositati entro i 30 giugno di ogni anno
  • art. 79, comma 4, lettera a): le entrate derivanti dalla cessione occasionale di beni e servizi di modico valore non concorrono alla formazione del reddito
  • art. 79, comma 5bis: si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative;
  • art. 87, comma 6: relativo alla rendicontazione delle attività di raccolta fondi
  • art. 89, comma 18: le attività di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) sono escluse da IVA ed esenti da ogni altro tributo.



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