STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 15 DEL 18 – 7 – 2022
Oggetto: Decreto Legge 73/2022 – semplificazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno è stato pubblicato il decreto “Semplificazioni”, nel seguito ne forniamo un rapido sunto.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

Comma 1:

il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre vie spostato dal 16 settembre al 30 settembre

Comma 2,

lettera b): il termine del “25 del mese successivo al periodo di riferimento” per trasmettere all’Agenzia delle dogane gli elenchi Intrastat viene spostato al giorno trenta. Tale modifica ha effetto immediato e quindi si applica già agli Intrastat relativi al mese di maggio che avrebbero avuto scadenza il 25/6, ora spostata al 30/6.

Comma 4:

viene modificata la normativa relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche elevando (notevolmente) da Euro 250 a Euro 5.000 la soglia prevista per il differimento del versamento per i primi due trimestri dell’anno.

Concretamente, a partire dal 2023:

  • se l’importo relativo all’imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera 5000 Euro, si può provvedere al relativo versamento entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
  • se l’importo cumulato dell’imposta di bollo del primo e del secondo trimestre non supera Euro 5000, si può provvedere al relativo versamento congiuntamente con l’imposta del terzo trimestre (entro il 30 novembre).

Comma 6:

il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per i soli anni 2020 e 2021 è spostato al 30 settembre 2022

Art. 5 – Erogazione dei rimborsi agli eredi

Viene previsto che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate spettanti al de cuius vengano erogati ai chiamati all’eredità come risultanti dalla dichiarazione di successione per l’importo corrispondente alla quota ereditaria di ciascuno.

Art. 7 – Modifica della validità dell’attestazione per i contrati di locazione a canone concordato

Come è noto il contratto di locazione a canone concordato offre vantaggi sia al proprietario sia al conduttore.

Il proprietario potrà usufruire delle agevolazioni fiscali che ogni Comune stabilisce, il conduttore ha la possibilità di usufruire di un canone calmierato.

Occorre però che le parti, nella redazione del contratto, siano assistite dalle rispettive organizzazioni dei proprietari e dei conduttori . In alternativa è possibile un’attestazione rilasciata da una delle associazioni rappresentative dei proprietari o inquilini che certifichi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli accordi stipulati tra le associazioni medesime.

Precedentemente alla modifica in esame, ad ogni contratto, bisognava procedere all’acquisizione di una nuova attestazione. Con le modifiche in esame si estende l’efficacia temporale della certificazione necessaria per i contratti stipulati senza l’assistenza delle associazioni di categoria. L’attestazione sarà valida per più contratti di locazione stipulati successivamente al rilascio della medesima e fin quando non vi siano cambiamenti delle caratteristiche dell’immobile o nel contenuto dell’accordo territoriale del Comune.

Art. 9 – Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’art. 4 legge 7 del 2009

Il comma 1 del presente articolo elimina la normativa sulle società (di capitali) di comodo in perdita sistematica (ex DL 138/2011) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. La normativa ora abrogata assimilava alle società di comodo le “società in perdita sistematica”, ovvero:

  • le società che presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi;
  • società che nel periodo di osservazione quinquennale presentano per quattro periodi d’imposta dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed in un periodo d’imposta un reddito inferiore al minimo richiesto dalla normativa sulle società di comodo.

Le conseguenze dell’abrogazione appena vista si ripercuotono sia in ambito delle imposte dirette sia dell’IVA:

relativamente alle imposte dirette viene meno l’aliquota maggiorata dell’IRES al 34,5% da applicare sul reddito minimo calcolato con i criteri tassativamente previsti dalla legge per le società di comodo;

relativamente all’IVA vengono meno le limitazioni connesse all’uso del credito IVA che erano:

  • preclusione al rimborso del credito IVA ed al suo utilizzo in compensazione “orizzontale”;
  • preclusione all’utilizzo del credito IVA nelle liquidazioni periodiche nel caso in cui la società “non operativa” non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare non inferiore ai ricavi minimi presunti.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

L’articolo in esame interviene sulle modalità di calcolo dell’IRAP e si applica già alle dichiarazioni relative al 2021.

Vengono abrogate le deduzioni IRAP per i lavoratori dipendenti nonché la deduzione per l’eccedenza del costo del lavoro dipendente.

In sostanza diventa direttamente deducibile:

  • il costo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato
  • il 70% del costo per il personale stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta (a partire dal secondo contratto).

Art. 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro

Con decorrenza dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni (acquisti e vendite di beni e servizi) transfrontaliere dovranno essere inviati allo SDI in formato XXX.xml (il medesimo utilizzato per le fatture elettroniche).

Il decreto in esame esonera dal suddetto adempimento gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5000 Euro che non siano territorialmente rilevanti in Italia (quindi quelli con titolo di non imponibilità ex artt. da 7 a 7 octies DPR 633/72) possono essere esclusi dalla comunicazione allo SDI.

Sono pertanto escluse le seguenti operazioni:

  • operazioni per le quali viene emessa la bolletta doganale;
  • operazioni per le quali viene emessa o ricevuta la fattura elettronica;
  • operazioni transfrontaliere d’importo inferiore a 5000 Euro

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

Le operazioni d’importo pari o superiore a 5000 Euro dovranno essere trasmessi allo SDI con tipo documento TD17 per i servizi o TD19 per i veni ed il codice natura N2.2

Occorre porre particolare attenzione alle fatture passive che si ricevono per acquisti (di beni e servizi) effettuati all’estero. Queste, a prescindere dal formato di redazione, devono essere “integrate” secondo la disciplina IVA. Precedentemente l’integrazione poteva essere effettuata mediante annotazione sulla fattura cartacea stessa, ora non è più possibile, bisogna produrre un file in formato .xml che dovrà essere inviato allo SDI singolarmente entro il mese successivo a quello di ricevimento.

Art. 13 – Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

La sanzione per le violazioni alla normativa di cui all’articolo precedente si applicano a partire dal ° luglio 2022

Art. 14 – Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Il termine per la registrazione degli atti “in termine fisso” è allungato da 20 a 30 giorni

Art. 16 – Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari o finanziari e altri operatori

L’importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati analitici dei trasferimenti da e verso l’estero viene abbassato da 15.000 a 5.000 Euro.

Art. 18 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

Per effetto della modifica apportata alla normativa delle prestazioni sanitarie esenti effettuate dai medici presso le strutture sanitarie private non convenzionate, ora è possibile comportarsi nel modo seguente:

  • il medico può emettere fattura intestata alla struttura sanitaria privata in esenzione IVA
  • la struttura, al momento di emettere fattura al paziente, può scorporare l’importo corrispondente alla fattura ricevuta dal dottore ed assoggettarla al regime di esenzione
  • la struttura assoggetta ad IVA tutte le altre prestazioni.

Di fatto erano già state trovate soluzioni alternative per evitare che le fatture dei medici venissero assoggettate ad IVA al 22% unitariamente alle prestazioni di ricovero fatturate dalla struttura sanitaria privata.

L’articolo in esame fissa al 10% (anziché al 22%) l’aliquota IVA per le seguenti prestazioni effettuate dalla strutture sanitarie private:

  • prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore confort alberghiero, che non ricadono nelle esenzioni IVA;
  • prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate
  • prestazioni di maggiore confort alberghiero rese alle persone ricoverate.

Art. 20 – Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF

Riguarda un adempimento dei Comuni.

Art. 22 – Proroga del meccanismo dell’inversione contabile

Il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17, comma 6 del DPR 633/72 (legge IVA) viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2026.

Solamente per promemoria ricordiamo che il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6 si applica alle seguenti operazioni qualora il destinatario della fattura sia un operatore italiano titolare di P. IVA:

  • cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. Concretamente si tratta delle cessioni di telefonini nella fase precedente al commercio al dettaglio;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
  • cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore

Art. 24 – Disposizioni in materia di indici sistematici di affidabilità fiscale

I correttivi ISA previsti per gli anni 2020 e 2021 sono estesi anche al 2022.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID 19 nel Registro nazionale degli aiuti e sella presentazione della dichiarazione IMU anno d’imposta 2021

Comma 2:

in seguito alla proroga (concessa dalla UE) del termine per la registrazione di alcuni aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di stato, l’Agenzia delle entrate ha prorogato il termine per l’invio dell’apposita comunicazione dal 30/6 a 30/11/22.

Si tratta dell’autodichiarazione di tutti gli aiuti COVID ricevuti nel 2020 e 2021 che rientrano nel regime “ombrello”, ovvero:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate a fronte dell’emergenza COVID;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP
  • esenzione IMU per alcune tipologie di immobili;
  • definizione agevolata degli avvisi bonari
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Comma 4:

il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 è differito al 31 dicembre 2022.



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