STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 28 DEL 2 – 12 – 2022
Oggetto: legge finanziaria per il 2023 – prime anticipazioni
È stata pubblicata la bozza di legge finanziaria per il 2023 che verrà presentata dal Governo al Parlamento per l’approvazione e che quindi sarà modificata. Tuttavia nella presenta circolare forniamo alcune anticipazioni.

Art. 2 – contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Per il primo trimestre 2023 viene riconosciuto un credito d’imposta del 45% della componente energetica. Il credito spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica identificate in un elenco pubblicato nella GU N° 300 del 27/12/17 che hanno subito un incremento superiore al 30% del costo medio del quarto trimestre 2022 rispetto al quarto trimestre 2019. Il credito spetta anche in relazione all’energia autoprodotta.

Alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse da quelle di cui al punto precedente (quindi quelle non a forte consumo di energia di cui al citato elenco) è riconosciuto un credito d’imposta del 35% della spesa sostenuta per la componente energetica utilizzata nel primo trimestre 2023 qualora il prezzo medio del quarto trimestre 2022 abbia subito in incremento del costo per kW superiore al 30% del pezzo medio del quarto trimestre 2019.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale identificate nell’elenco di cui è stata data notizia nella GU n° 5 dell’8 gennaio 2022 è riconosciuto un credito d’imposta del 45% del costo sostenuto per l’acquisto del gas nel primo trimestre del 2023 (per usi diversi da quelli termoelettrici) qualora il costo medio riferito al quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo medio del quarto trimestre 2019.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale diverse da quelle di cui al punto precedente (quindi non incluse nell’elenco citato) è riconosciuto un credito d’imposta del 45% del costo sostenuto per l’acquisto di gas (per usi diversi d quelli termoelettrici) nel primo trimestre 2023 qualora il costo medio del quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del costo medio del quarto trimestre 2019.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR

I crediti d’imposta sono cedibili (solo per intero) ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni solamente a favore di istituti di credito ed intermediari finanziari. È necessario il visto di conformità. Anche i cessionari devono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione entro i 31 dicembre 2023.

Art. 3 – Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

Per il primo trimestre 2023 gli oneri generali di sistema delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW sono annullati.

Art. 4 – Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023.

La somministrazione di gas metano per combustione per usi civili ed industriali contabilizzata nelle fatture emesse nel primo trimestre 2023 nonché sulle successive fatture emesse per i conguagli sulla base dei consumi effettivi sono assoggettate ad aliquota IVA del 5%.

Art. 5 – Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28/12/2007 pubblicato sulla GU n° 41 del 18/2/2008 nonché quelle relative alla fornitura di gas naturale di cui all’art. 3, comma 9 del decreto legge 29–11–2008 n° 185 si applicano ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 Euro per tutto il 2023.

Art. 11 – Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Viene concesso alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti attività agromeccanica un credito d’imposta del 20% del costo del gasolio e della benzina acquistato nel 1° trimestre 2023.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese agricole ed alle imprese della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati destinati all’allevamento.

Il credito è utilizzabile solamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR. Il credito può essere ceduto a terzi ma solamente per intero compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche o intermediari finanziari. In caso di cessione bisogna richiedere il visto di conformità.

Art. 12 – Modifiche al regime forfetario

Il regime forfetario di cui all’art. 1 della legge 190/2014 subisce le seguenti modifiche:

  • l’ammontare massimo dei ricavi che consente l’ingresso nel regime forfetario per l’anno successivo viene aumentato da 65.000 a 85.000
  • il regime forfetario cessa immediatamente nel caso in cui i ricavi superino l’ammontare di 100 mila Euro. In tal caso per le operazioni effettuate successivamente al superamento è dovuta l’IVA.

Art. 13 – flat tax incrementale

Qualora il reddito delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni (che non applicano il regime forfetario) del 2023 dovesse risultare più elevato dell’importo più alto tra i redditi dichiarati per le medesime categorie negli anni dal 2020 a 2022, è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sull’incremento del reddito fino a 40 mila Euro. Sulla base imponibile viene riconosciuta una decurtazione forfetaria del 5%.

Art. 14 – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Le mance del personale dipendente del settore della somministrazione di pasti e bevande e nelle strutture ricettive (alberghi, strutture ricettive extralberghiere, strutture ricettive all’aperto) di cui all’art. 8 del Codice del turismo (D Lgs 23/5/2011 N° 79) acquisite per il tramite del datore di lavoro costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Art. 15 – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

Per i premi e le somme erogate nel 2023 l’aliquota dell’iposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182 della legge 208/2015 è ridotta al 5%.

Art. 16 – Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

L’applicazione delle suddette imposte è differita al 1° gennaio 2024

Art. 17 – Aliquota IVA per prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima femminile

Mediante modifica delle tabelle IVA delle aliquote ridotte si rende ora applicabile l’aliquota del 5%.

Art. 18 – Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36

Le agevolazioni in oggetto sono prorogate al 31/12/2023.

Art. 20 – Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

L’esenzione prevista dall’art. 1, comma 44 della legge 232/2016 è prorogata al 31/12/2023.

Art. 21 – Esenzione IMU su immobili occupati

Viene modificato l’elenco delle fattispecie che consentono l’esenzione dall’IMU. Si prevede ora che l’imposta non sia dovuta nei seguenti casi:

  • in caso di violazione del domicilio
  • in caso di invasione di terreni o edifici
  • in caso di occupazione abusiva

Art. 22 – Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperative ai fini fiscali.

Viene operata un’ulteriore stretta sulla deducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate nei c.d. “paradisi fiscali”. I costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali sono deducibili nei limiti del valore normale. È ammessa la prova che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico

Art. 23 – Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

Viene introdotta un’agevolazione per gli utili e riserve di utili delle società con sede nei “paradisi fiscali” non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge, presenti nei bilanci chiusi anteriormente al 1/1/2022 delle società partecipate da soggetti che detengono la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa.. L’agevolazione consiste nell’integrale esclusione dal reddito delle imprese partecipanti a condizione che le stesse esercitino l’opzione per la tassazione con un’imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

  • 9% se l’opzione è esercitata da parte di un soggetto IRES
  • 30% se l’opzione è esercitata da parte di un soggetto IRPEF

Viene prevista una riduzione di 3 punti percentuali per la parte di utili percepiti dal socio entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2023 (quindi 30/6/2024) e che il socio percipiente accantoni le somme percepite in un’apposita riserva del patrimonio netto per almeno due esercizi. L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera.

L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2022 e potrà essere fatta distintamente per ogni partecipata estera anche parzialmente rispetto all’ammontare degli utili e riserve di utili. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022 (30/6/2023) e non è ammessa alcuna compensazione.

Art. 24 – Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Viene introdotta una particolare disposizione per le società estere (escluse quelle quotate) che possiedono beni immobili in Italia. Le plusvalenze che derivano dalla cessione delle partecipazioni si considerano prodotte in Italia

Art. 25 – Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Le società di persone e di capitali che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali possono assoggettare ad imposta sostitutiva la relativa plusvalenza determinata come segue:

bisogna determinare il valore normale all’atto della cessione/assegnazione e confrontarlo con il costo fiscalmente riconosciuto.

Sulla base imponibile così determinato si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8,% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre esercizi precedenti a quello di assegnazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%. Il valore normale può essere determinato sulla base delle risultanze catastali.

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e la parte restante entro il 30 novembre 2023.

Viene inoltre prevista una nuova edizione dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali degli imprenditori individuali. Occorre versare un’imposta sostitutiva dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Art. 26 – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene estesa anche ai titoli quotati la possibilità (per le persone fisiche al di fuori del reddito d’impresa) di rideterminare il costo di acquisto per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in occasione della successiva vendita. Per i suddetti titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2023, in luogo del costo di acquisto, può essere assunto il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2022. Sul valore normale deve però essere versata un’imposta sostitutiva del 14%.

Art. 27 – Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

Viene istituita un’imposta sostitutiva del 14% per la tassazione delle plusvalenze non ancora realizzate sulle quote o azioni di organismi collettivi del risparmio calcolata sulla differenza tra il valore rilevato dai prospetti periodici alla data del 31/1/2022 ed il costo di acquisto o di sottoscrizione.

Analoga disposizione è prevista per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e V del comma 1 dell’articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7/9/2005 n° 209)

Art. 31 – Tassazione delle operazioni su cripto–attività.

All’art. 67 del TUIR relativo ai redditi diversi (comprese le plusvalenze) delle persone fisiche viene aggiunto un punto relativo alle plusvalenze o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione delle cripto attività purché d’importo superiore a 2.000 Euro nel periodo d’imposta. La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita ovvero il valore normale delle cripto attività ed il costo di acquisto. Plusvalenze e minusvalenze sono sommate algebricamente, qualora le minusvalenze siano d’importo superiore alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in diminuzione delle plusvalenze degli anni successivi ma non oltre il quarto. È applicabile l’imposta sostitutiva del 26% prevista dal D Lgs 461/97, è possibile esercitare l’opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.

Art. 32 – Valutazione delle cripto attività

All’art. 110 del TUIR (relativo alle norme generali sulle valutazioni per la determinazione del reddito d’impresa) viene previsto che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto attività alla fine del periodo d’imposta. Analogamente per l’IRAP.

Art. 33 – Rideterminazione del valore delle cripto attività

Per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze delle persone fisiche viene prevista la possibilità di assumere come costo di acquisto il valore normale alla data del 1° gennaio 2023 purché il medesimo venga assoggettato ad imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30/6/2023 o ratealmente in tre rate annuali. L’adozione del valore normale quale costo di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze riportabili.

Art. 34 – Regolarizzazione delle cripto attività

I soggetti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RW sul monitoraggio fiscale) le cripto attività detenute entro il 31 dicembre 2021 possono presentare una dichiarazione integrativa che sarà approvata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con la quale far emergere dette attività.

Sul valore emerso è dovuta un’imposta sostitutiva del 3,5% nonché una sanzione dello 0,5% per ciascun anno.

Art. 36 – Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.

L’art. 35 del DPR 633/72 prevede che l’Ufficio possa d’autorità emettere un provvedimento di cessazione della P. IVA nel caso i controlli che effettua successivamente alla sua apertura abbia evidenziato elementi di rischio. Viene ora previsto che qualora il soggetto che abbia subito la cessazione d’ufficio della P. IVA voglia comunque aprirla nuovamente, dovrà presentare una polizza fideiussoria per la durata di tre anni per un importo non inferiore a 50 mila Euro.

Art. 37 – Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Viene previsto che i gestori delle piattaforme digitali che agevolano la cessione di beni mobili da parte di privati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati dei cedenti e delle operazioni effettuate. I beni mobili per i quali la comunicazione sarà obbligatoria verranno identificati con apposito provvedimento.

Art. 38 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Viene previsto che le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 il cui termine di pagamento non è ancora scaduto nonché quelli che verranno notificati in futuro possano essere definite mediante il pagamento delle solo imposte, dei contributi previdenziali e degli interessi e che le sanzioni siano dovute in misura forfetizzata del 3% anziché del 30% ridotto ad un terzo in taluni casi.

La norma si applica anche alle cartelle già rateizzate i cui pagamenti sono ancora in corso.

Le somme dovute potrà essere effettuato in venti rate trimestrali.

Art 39 – Regolarizzazione irregolarità formali

Viene prevista una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 e non ancora contestate ai contribuenti mediante pagamento della somma di Euro 200 per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento delle somme dovute sarà effettuato in due rate annuali al 31 marzo 2023 e 2024.

Art. 40 – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Le violazioni commesse con riferimento alle dichiarazioni del 2021 e precedenti, non ancora contestate ai contribuenti, possono essere sanate mediante il pagamento di una somma pari ad un diciottesimo delle sanzioni minime oltre le imposte e gli interessi. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in otto rate trimestrali con inizio il 31 marzo 2023.

Art. 41 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Viene prevista la definizione agevolata dei seguenti atti:

  • accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2023
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione

non impugnati ma ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge in esame, nonché notificati entro il 31 marzo 2023.

L’adesione è subordinata al pagamento di un diciottesimo del minio delle sanzioni previste che può essere effettuato in un’unica soluzione o in venti rate trimestrali.

Art. 42 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie tributarie pendenti in ogni ordine e grado comprese quelle in Cassazione possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Inoltre:

  • le controversie iscritte in primo grado (non ancora decise) possono essere chiuse mediante il pagamento del 90% della controversia
  • le controversie per le quali l’Ufficio è soccombente dopo la sentenza di primo grado possono essere definite mediante il pagamento del 40%
  • le controversie per le quali l’Ufficio è soccombente dopo la sentenza di secondo grado possono essere definite mediante il pagamento del 15%
  • le controversie pendenti presso la Cassazione per le quali l’Amministrazione sia soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio possono essere definite mediante pagamento del 5%
  • le controversie esclusivamente riferite all’irrogazione di sanzioni nelle quali l’Amministrazione risulti soccombente dopo la sentenza di primo grado possono essere definite mediante il pagamento del 15%
  • le controversie esclusivamente riferite all’irrogazione di sanzioni diverse da quelle di cui al punto precedente possono essere definite mediante il pagamento del 40%

Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2023, nel caso l’importo dovuto sia superiore a 1.000 Euro, è ammesso il pagamento rateale in 20 rate trimestrali.

Art. 43 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa a quanto previsto dall’articolo precedente, le controversie pendenti presso le Commissioni tributarie possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo ex art. 48 D. Lgs. 546/92 e con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in venti rate trimestrali.

Art. 44 – Rinunzia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

Le controversie pendenti in Cassazione possono essere definite medianti il pagamento, entro il 30 giugno 2023, delle somme dovute e delle sanzioni in misura pari ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Art. 45 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamenti con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

È possibile regolarizzare gli omessi versamenti delle rate dovute per:

  • accertamenti con adesione,
  • acquiscenza agli avvisi di accertamento,
  • avvisi di rettifica o liquidazione,
  • reclamo o mediazione
  • conciliazione ex artt. 48 e 48 bis del D. Lgs 546/92

scadute alla data di entrata in vigore della legge in esame.

La definizione si ottiene versando le somme dovute entro il 31 marzo 2023 o ratealmente in venti rate trimestrali .

Art. 46 – Stralcio dei carichi fino a mille Euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015

I debiti d’importo residuo inferiore a mille euro affidati all’Agenzia delle entrate/riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 sono automaticamente annullati.

Art. 47 – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

I debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, fermo l’annullamento automatico di quelli d’importo inferiore a mille euro, possono essere definiti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale senza sanzioni né interessi.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in diciotto rate trimestrali.

L’Agente della riscossione dovrà fornire ai debitori i dati necessari per la definizione in oggetto attraverso la propria area riservata. Il contribuente dovrà presentare apposita domanda entro il 30/4/2023

Art 49– Modifiche all’articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l’implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exempion

Viene modificata la normativa sulle stabili organizzazioni in Italia delle imprese estere al fine di evitare che possa configurarsi stabile organizzazione in Italia nel caso di gestori degli investimenti (asset manager)

Art. 52 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per l’anno 2023 viene disposto un esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti del 2% o del 3% se la base imponibile previdenziale non supera Euro 1.538.

Art. 57 – Proroga esonero contributivo assunzioni e proroga decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli e percettori di reddito di cittadinanza

Ai datori di lavoro nel nel corso del 2023 assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un importo massimo di 6.000 euro su base annua. L’esenzione si applica anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L’esenzione totale dei contributi previdenziali (con un massimo di 6.000 Euro) di cui all’art. 1, comma 10 della legge 178/2020 (per incentivare l’assunzione dei giovani under 36) viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato effettuate nell’anno 2023. Per usufruire della suddetta agevolazione occorre che il datore di lavoro registri un incremento occupazionale netto.

Infine viene disposta la proroga dell’agevolazione a favore delle assunzioni femminili prevista dai commi 17/19 dell’art. 1 sempre della legge 178/20

Art. 64 – Modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali

Il limite di 5.000 Euro annui per la qualifica come prestazioni occasionali viene elevato a 10.000, la possibilità di avvalersi di prestatori occasionali viene ampliata alle attività agricole di tipo stagionale. Inoltre viene aumentato da 5 a 10 il limite massimo di lavoratori occupati oltre il quale il datore di lavoro non può fare ricorso alle prestazioni occasionali.

Art. 69 – Misure in materia di mezzi di pagamento

L’ammontare massimo di utilizzo del contante viene elevato a 5.000 Euro

Le sanzioni per il rifiuto da parte dei soggetti obbligati a ricevere pagamenti con mezzi elettronici si applicano solamente se il rifiuto è relativo a pagamenti d’importo superiore a 60 Euro.

Art. 124 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

Viene rifinanziato per il 2023 il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 73 della legge 145/2018 a favore dei soggetti che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi in pastica.

Per gli anni 2023 e 2024 viene riconosciuto un credito d’imposta del 36% a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Il credito spetta fino ad un importo massimo di 20 mila euro, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, è irrilevante ai fini del calcolo del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR ed è esclusivamente utilizzabile in compensazione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui vengono effettuati gli acquisti senza possibilità di rimborso.




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 010⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it





TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO