STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 1 DEL 26– 1 – 2023
Oggetto: legge di bilancio per il 2023

Comma 2: credito d’imposta energia elettrica imprese energivore

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 45% alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh hanno subito un incremento (nel quarto trimestre 2022) superiore al 30% rispetto al costo del quarto trimestre 2019.

Comma 3: credito d’imposta energia elettrica imprese non energivore

Alle imprese non energivore (di cui al comma precedente) con contatori di energia elettrica di potenza disponible pari o superiore a 4,5 kW viene riconosciuto un credito d’imposta del 35% del costo dell’energia sostenuto nel 1° trimestre 2023 qualora il prezzo del 4° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019.

Comma 11: utenze elettriche

Per il 1° trimestre del 2023 gli oneri generali di sistema elettrico sono azzerati per le utenze domestiche e non con potenza disponibile fino a 16,5 Kw.

Comma 13: aliquota IVA per il gas

Per il 1° trimestre del 2023 l’aliquota IVA per il metano per usi civili e industriali è ridotta al 5%

Comma 14: aliquota IVA per l’energia termica

L’energia termica prodotta con gas metano e fornita in esecuzione di un contratto di teleriscaldamento, per il 1° trimestre 2023 è assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 5%

Comma 15: sistema del gas.

Per il 1° trimestre del 2023 vengono ridotti gli oneri generali di sistema del sistema del gas per i consumi fino a 5 mila metri cubi.

Comma 17: bonus sociale per elettricità e gas

Per l’anno 2023 le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e di gas spettanti ai clienti domestici economicamente svantaggiati vengono riconosciute ai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila Euro (prima era 12 mila).

Commi 45–50: credito d’imposta in agricoltura

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburanti del 1° trimestre 2023. Il credito spetta alle imprese agricole e della pesca nonché a quelle esercenti l’attività agromeccanica (codice 1.61).

Comma 54: ampliamento del regime forfetario

Il limite per accedere al regime forfetario viene elevato da 65 mila a 85 mila Euro. Pertanto chi nel 2022 non ha superato tale soglia, nel 2023 applicherà automaticamente il forfetario.

Qualora nel corso dell’anno i ricavi risultino superiori all’importo di 85.000 Euro, la situazione è differenziata nel seguente modo:

  • se i ricavi annui si collocano nell’intervallo 85.000/100.000 il contribuente fuoriesce dal forfetario a partire dall’esercizio successivo
  • se i ricavi superano 100.000 il contribuente fuoriesce dal forfetario immediatamente.

In tal caso:

  • ai fini IRPEF l’intero reddito dell’anno viene calcolato con le regole ordinarie (ricavi meno costi)
  • ai fini IVA si applica il regime ordinario (assoggettamento ad IVA) a partire dall’ammontare che comporta il superamente del limite di 100 mila Euro.

Commi 55–57: flat tax sul reddito incrementale

I contribuenti (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che non applicano il regime forfetario e che nel 2023 avranno un reddito più elevato rispetto a quelli del triennio 2020–2022 potranno applicare una tassazione sostitutiva del 15% sull’incremento del reddito 2023 rispetto a quello più alto registrato nel triennio precedente.

Non è ancora stato chiarito se la norma si applichi anche ai soci delle associazioni professionali ed ai soci delle società di persone.

L’eccedenza di reddito assoggettabile alla tassazione sostitutiva del 15% deve essere ridotta del 5% a titolo di detrazione forfetaria prima del conteggio dell’imposta e non può esser superiore a 40 mila Euro.

La quota di reddito assoggettata alla tassazione separata è comunque rilevante ai fini della determinazione del requisito reddituale per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici di qualsiasi genere, anche di natura non tributaria.

Commi 58–62: mance in alberghi e ristoranti

Le mance corrisposte dai clienti al personale dipendente (con stipendio non superore a 50 mila Euro) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono tassate con un’imposta sostitutiva del 5%. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

Comma 63: premi di risultato

I premi di risultato corrisposti nell’anno 2023 previsti da accordi collettivi sono tassabili con un’imposta sostitutiva del 5% (precedentemente era del 10%).

Commi 65–71: ammortamenti immobili

Per le seguenti attività commerciali

  • ipermercati (47.11.10)
  • supermercati (47.11.20)
  • discount alimentari (47.11.30)
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40)
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.50)
  • grandi magazzini (47.19.10)
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature le le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio e video, elettrodomestici (47.19.20)
  • empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (47.19.90)
  • commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati (47.21)
  • commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati (47.22)
  • commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati (47.23)
  • commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati (47.24)
  • commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (47.25)
  • commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati (47.26)
  • commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (47.29)

l’ammortamento degli immobili strumentali è ammesso con il coefficiente del 6% anziché del 3%.

Comma 72: IVA ridotta

Aliquota IVA del 5% per pannolini per bambini, seggiolini per gli autoveicoli, latte in polvere ed altri preparati per i lattanti e la prima infanzia nonché per l’igiene femminile.

Comma 73: aliquota IVA per i pellet

I pellet sono assoggettati all’aliquota ridotta del 10%.

Comma 74: agevolazioni per le case degli under 36

Viene prorogata fino al 31/12/23 l’agevolazione sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con ISEE non superiore a 40 mila Euro

Ricordiamo che l’agevolazione in esame consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (registro, ipotecarie e catastali)
  • credito d’imposta per gli atti soggetti ad IVA
  • esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui

Comma 74: sospensione rate dei mutui

Fino al 31/12/23 sono prorogate le deroghe alla disciplina ordinaria per l’accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa (fondo Gasparrini)

Comma 76: detrazione IVA per le case in classe A e B

Fino al 31/12/23 viene nuovamente concessa la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto dalle imprese di costruzione di case in classe energetica A e B,. La detrazione va ripartita in dieci anni.

Comma 80: esenzione IRPEF per i redditi dominicali ed agrari

Viene ampliata anche al 2023 (oltre che agli anni 2021 e 2022) l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali ed agrari degli imprenditori agricoli professionali e dei coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola.

Comma 81: esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Non sono debitori dell’IMU i proprietari degli immobili abusivamente occupati purché abbiano presentato regolare denuncia.

Commi 84–86: costi black list

La deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti in Paesi black list è ammessa nel limite del loro valore normale, purché tali operazioni siano state concretamente eseguite. Il limite del valore normale non si applica se le operazioni corrispondono ad un effettivo interesse economico.

Commi 100–105: assegnazione beni immobili ai soci

Le società di persone e di capitali entro il 30/9/2023 possono effettuare le seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali
  • trasformazione in società semplici delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I beni immobili strumentali per destinazione non possono esser oggetto dell’assegnazione agevolata.

L’agevolazione consiste nella tassazione dell’eventuale plusvalenza con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP stabilita come segue:

  • 8%
  • 10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020/2022

È inoltre dovuta un’imposta sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al 31/12/22. In sostituzione del valore normale è possibile assumere il valore catastale (generalmente inferiore). Qualora non vi sia imposta sostitutiva per assenza di base imponibile l’opzione per l’estromissione è comunque esercitabile.

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • per il 60% entro il 30/9/23
  • il rimanente 40% entro il 30/11/23

Ai fini IVA l’estromissione si configura come destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, normalmente, trattasi di operazione fuori dal capo di applicazione dell’IVA o di operazione esente.

Le caratteristiche del bene devono essere verificate alla data dell’assegnazione, quindi è possibile modificare la destinazione d’uso anche in prossimità dell’assegnazione.

Coma 106: estromissione degli immobili d’impresa dell’imprenditore individuale

Viene effettuato un’ulteriore estensione temporale delle disposizioni previste dal coma 121 della legge 208/15. Ora gli imprenditori individuali (con P. IVA al 31 ottobre 2022 e al 1° gennaio 2023) possono procedere all’estromissione degli immobili dell’impresa posseduti alla data del 31 dicembre 2022.

Oggetto dell’estromissione sono gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti al 31/10/22 ed al 1° gennaio 2023.

L’estromissione deve essere effettuata antro il 31 maggio 2023. Bisogna versare un’imposta sostitutiva dell’8% in due rate: 60 % entro il 30/11/23 ed il 40% entro il 30/6/24. Gli effetti dell’estromissione decorrono comunque dal 1° gennaio 2023. Quindi eventuali canoni di locazione incassati nel 2023 prima dell’estromissione dovranno essere dichiarati come persone fisica (non come reddito d’impresa).

Il valore definito in sede di estromissione verrà assunto come costo storico in occasione di un’eventuale successiva cessione.

Non possono essere oggetto di estromissione gli immobili merce né quelli abitativi non locati e classificati come “beni patrimonio”..

In caso di immobili cointestati può essere estromessa la quota di proprietà dell’imprenditore.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al 31/12/22. In sostituzione del valore normale è possibile assumere il valore catastale (generalmente inferiore). Qualora non vi sia imposta sostitutiva per assenza di base imponibile l’opzione per l’estromissione è comunque esercitabile.

Ai fini IVA l’estromissione si configura come destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, normalmente, trattasi di operazione fuori dal capo di applicazione dell’IVA o di operazione esente.

Commi 107: rivalutazione di quote societarie e terreni possedute da persone fisiche

Il costo di acquisto delle partecipazioni in società (non quotate o quotate nei mercati regolamentati) e dei terreni (agricoli o edificabili) possedute al 1° gennaio 2023 può essere rideterminato ai fini fiscali. Beneficiari di questa misura sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che possiedono detti beni al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione e che procedono al versamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare entro il 16/11/23 o in tre rate annuali.

Per la determinazione del valore dei beni occorre redigere una perizia di stima asseverata entro il 15/11/23 assumendo come data di riferimento il mese di dicembre 2022. La base imponibile dell’imposta sostitutiva è dato dal valore di perizia. Per le partecipazioni quotate il costo storico rivalutato viene determinato sulla base dei listini di borsa.

In occasione di una successiva vendita l’eventuale plusvalenza dovrà esser determinata quale differenza tra il corrispettivo incassato ed il costo storico rivalutato come sopra determinato.

Comma 108: rivalutazione di quote societarie e terreni posseduti nell’esercizio d’impresa.

(analogo al comma 107)

Comma 110: agevolazioni piccola proprietà contadina

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di persone fisiche si età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro 24 mesi, l’iscrizione nella specifica gestione previdenziale.

Inoltre viene prevista l’applicabilità delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di fondi rustici nei terreni montani.

Commi 112–114: affrancamento quote Oicr e polizze assicurative

I redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Oicr posseduti al 31/12/22 possono essere affrancati dai contribuenti, versando un’imposta sostitutiva del 14% da calcolare sulla differenza tra:

  • il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31/12/22
  • il costo di acquisto o di sottoscrizione.

L’opzione per la tassazione deve essere esercitata entro il 30/6/23 mediante apposita comunicazione all’intermediario finanziario.

L’opzione non può essere esercitata per i titoli detenuti nel regime del “risparmio gestito”.

Relativamente alle polizze assicurative la norma si applica alle polizze dl ramo I (durata della vita) e V (contratti di capitalizzazione). Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita unit linked(ramo III)

I contratti di assicurazione per i quali è stata esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dalla possibilità di affrancamento i contratti con scadenza entro il 31/12/24.

Comma 126–128: tassazione delle cripto valute per i privati

Il regime fiscale delle cripto valute viene completamente rivisto e regolamentato in modo differente in relazione al possesso delle cripto valute all’interno del reddito d’impresa o come privati.

Per questi soggetti le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle cripto valute rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c sexies).

Tali redditi vengono tassati solamente se d’importo superiore a 2000 Euro per ogni periodo d’imposta e sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%.

È anche possibile esercitare le opzioni per i regimi del rispermio amministrato e del risparmio gestito.

Comma 129: monitoraggio fiscale

Le cripto valute sono ora espressamente previste tra le attività oggetto di segnalazione.

Commi 130–132: tassazione delle cripto valute detenute nel regime del reddito d’impresa

Imprenditori

Per i soggetti che detengono le cripto valute nel regime dl reddito d’impresa le nuove regole prevedono che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi o negativi che derivano dalla valutazione delle cripto valute alla chiusura del periodo d’imposta.

Commi 133–137: rideterminazione del valore delle cripto attività

Viene prevista la possibilità di rivalutare le cripto attività detenute al 1° gennaio 2023 mediante pagamento di un’imposta sostituiva del 14% da applicare sul valore delle stesse. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30/6/23 o in tre rate annuali.

Commi 138–143: regolarizzazione delle cripto attività

Viene prevista una apposita procedura (tipo la voluntary disclosure degli anni scorsi) per la regolarizzazione delle violazioni pregresse in ambito reddituale e di monitoraggio fiscale.

Possono accedervi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che non hanno indicato le cripto attività nel quadro RW o che non hanno dichiarato i relativi redditi.

Per sanare l’omessa indicazione nel quadro RW occorre versare (per ogni anno di omissione) una sanzione dello 0,5% del valore omesso.

Per sanare l’omessa indicazione dei redditi occorre pagare un’imposta sostitutiva del 4% (3,5 + 0,5) del valore delle attività detenute alla fine di ciascun esercizio o al momento del realizzo.

Occorrerà presentare apposita istanza.

Commi 144–146: imposta di bollo sulle cripto attività

Dal 2023 le cripto attività saranno assoggettate all’imposta di bollo del 2 per mille. L’imposta è dovuta se le cripto attività sono detenute presso un intermediario non residente.

Commi 148–150: controlli partite IVA fittizie

Qualora l’Agenzia delle entrate, in caso di apertura della P. IVA, abbia identificato profili di rischio il contribuente può essere chiamato a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività e l’inesistenza dei profili di rischio. Qualora il contribuente non si presenti o i profili di rischio permangano, l’Agenzia provvedere alla chiusura d’ufficio della P. IVA ed irroga la sanzione di 3.000 Euro.

Qualora il contribuente voglia riaprire la P. IVA dovrà rilasciare polizza fideiussoria per la durata di tre anni d’imposto non inferiore a 50 mila Euro.

Commi 153–159: definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni (avvisi bonari)

La normativa di cui ai commi in esame è già stata oggetto di illustrazione da parte dell’Agenzia delle entrate con la Circolare n° 1 del 13/1.

In via generale si tratta della possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72), l’agevolazione consiste in una riduzione degli oneri e nell’estensione dei piani di rateizzazione. All’esito del controllo automatizzato l’Agenzia, ove riscontri irregolarità, invia un avviso (il c.d. avviso bonario) in cui invita il contribuente a fornire chiarimenti in ordine alle irregolarità riscontrate o a sanarle versando le maggiori imposte e le sanzioni irrogate con la riduzione ad un terzo. Il termine per il pagamento degli avvisi bonari è di 30 o 90 giorni in base alle modalità di invio del medesimo.

Le possibilità di regolarizzazione degli avvisi bonari sono differenziate:

1) avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021

Per questi avvisi bonari la legge prevede la possibilità di sanatoria mediante il versamento delle sanzioni nella misura ulteriormente ridotta del 3% (rispetto al 10% previsto per il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo).

Possono essere sanati con la suddetta modalità gli avvisi bonari:

  • per i quali il termine di pagamento (30 o 90 giorni) non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023
  • gli avvisi bonari recapitati successivamente al 1° gennaio.

Il pagamento delle somme dovute (imposte, contributi previdenziali e sanzioni al 3%) deve essere effettuato entro 30 o 90 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario o ratealmente. La rateizzazione potrà essere in venti rate trimestrali a prescindere dall’importo complessivo (quindi anche se d’importo inferiore a 5000 Euro)

2) Definizione agevolata delle rateizzazioni in corso al 1° gennaio 2023

Possono essere definite anche le rateizzazioni degli avvisi bonari in corso al 1° gennaio 2023 anche se relative ad annualità diverse da quelle identificati al punto 1). Occorre che non si sia verificata alcuna decadenza per ritardi o omissioni di pagamenti delle rate.

In questo caso occorre procedere al versamento del residuo del capitale dovuto (imposte e contributi previdenziali) e delle sanzioni al 3% calcolate sul residuo capitale. Anche in questo caso le somme dovute possono essere pagate in 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo dovuto.

Commi 166–173: sanatoria irregolarità formali

Le irregolarità formali commesse fino al 31/10/22 possono essere sanate mediante il pagamento di 200 Euro per ogni anno sanabile. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31/3/23 ed il 31/3/24. Sono escluse le irregolarità che siano già state contestate in atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.

La definizione delle modalità attuative sarà stabilità con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

In una circolare emanata in occasione di una sanatoria analoga sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

  • della sanatoria possono usufruire tutti i contribuenti (titolari di P. IVA) indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica;
  • le imposte interessate sono: IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutiva, ritenute alla fonte e crediti d’imposta;
  • tra le principali violazioni forali sanabili ricordiamo:
    • presentazione della dichiarazione annuale su modelli non conformi o con errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente
    • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA
    • omessa, irregolare o incompleta presentazione dei modelli Intrastat
    • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia
    • omessa, incompleta o inesatta presentazione delle dichiarazioni di inizio o variazione attività
    • erronea compilazione delle lettere d’intento
    • irregolarità od omissioni compiute dagli intermediari finanziari
    • omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria
    • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di l
    • ocazione soggetto a cedolare secca;
    • mancata iscrizione al VIES
  • sono escluse le violazioni sostanziali ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento dei tributi;
  • i contribuenti che aderiscono alla sanatoria delle irregolarità formali devono provvedere, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità;
  • la sanatoria può essere attivata pe tutte o alcune della annualità per le quali non sia ancora intervenuta la decadenza dall’amministrazione dal potere di verifica;

Commi 174: ravvedimento speciale

I ravvedimento speciale differisce rispetto al normale ravvedimento operoso per il fatto che le sanzioni previste sono inferiori a quelle normalmente dovute in sede di effettuazione del normale ravvedimento operoso.

Il ravvedimento speciale può essere attivato esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni validamente presentate (relative al 2021 ed anni precedenti) comprese quelle inviate tardivamente ma comunque entro 90 giorni dalla scadenza, non con riferimento a quelle omesse.

L’effettuazione del ravvedimento speciale comporta il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni in misura pari ad 1/18 del minimo previsto dalla legge. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31/3/23 o in 8 rate trimestrali.

L’eventuale notifica di atti di accertamento impedisce il ricorso al ravvedimento speciale, tuttavia se l’atto di accertamento è stato notificato fino al 31/3/23 si può fare ricorso alla regolarizzazione tramite la adesione e definizione agevolata (vedasi il comma 180). Gli atti di accertamento che impediscono il ricorso al ravvedimento speciale sono:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di recupero
  • atti di liquidazione
  • atti di irrogazione delle penalità;
  • atti di contestazione;
  • avvisi bonari;
  • cartelle di pagamento;

Comma 180: definizione agevolata degli atti di accertamento

Per gli avvisi di accertamento notificati al 31 dicembre 2022, non impugnati ma ancora impugnabili e per quelli notificati successivamente fino al 31 marzo 2023 viene prevista una definizione agevolata. In pratica si tratta del c.d. accertamento con adesione ma vengono previste condizioni di favore.

Le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo o della misura irrogata.

Il pagamento delle somme dovute deve esser effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o entro il termine per la proposizione del ricorso. In alternativa è possibile sceglier la rateizzazione in 20 rate trimestrali.

Commi 186–205: definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie pendenti innanzi le Commissioni tributarie e la Cassazione possono essere definite mediante il pagamento di una somma pari al valore della controversi (in pratica le maggiori imposte accertate). In caso di ricorso pendente in primo grado senza che sia ancora intervenuta alcuna decisione, la definizione può avvenire mediante pagamento del 90% del valore della controversia.

I deroga a quanto sopra detto, la definizione comporta il pagamento delle seguenti somme:

  • se l’Agenzia è soccombente in seguito alla sentenza di 1° grado la somma dovuta è pari al 40% del valore della controversia
  • se l’Agenzia è soccombente dopo la sentenza di 2° grado la somma dovuta è pari al 15% della controversia
  • se la controversia è pendente in Cassazione e l’Agenzia è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio la somma dovuta è pari 5% del valore della pratica
  • le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite mediante il pagamento del 15% del valore della pratica se l’Agenzia risulta soccombente nell’ultima sentenza emanata o del 40% negli altri casi;

Per aderire alla definizione agevolata i contribuenti devono presentare apposita istanza (entro il 30/6/23) e provvedere al pagamento della somma dovuta. Per somme dovute oltre i 1.000 Euro è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di venti rate trimestrali. Dall’importo dovuto per la definizione possono essere defalcate le somme già pagate in corso del contenzioso.

Commi 206–212: conciliazione agevolata delle liti tributarie

Entro il 30–6–23 è possibile aderire alla conciliazione agevolata delle pendenze in essere al 1° gennaio 2023 davanti alle Corti di Giustizia tributarie (le vecchie Commissioni tributarie) di primo e di secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo che devono essere versate entro 20 giorni dalla sottoscrizione della conciliazione che, comunque, deve avvenire entro il 30/6/2023. È possibile la rateizzazione in 20 rate trimestrali.

Commi 213–218: rinuncia agevolata alle cause in Cassazione

Per le controversie giacenti in Cassazione, in alternativa alla definizione agevolata il contribuente può rinuncia al ricorso in seguito ad apposito accordo transattivo sottoscritto con l’Agenzia. In questo caso le somme dovute sono:

  • le maggiori imposte
  • le sanzioni ridotte ad un diciottesimo
  • gli interessi

La rinuncia deve essere comunicata entro il 30/6/23 ed il pagamento integrale delle somme deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Commi 219–221: regolarizzazione dei versamenti

Nel caso in cui i contribuenti non abbiano puntualmente adempiuto ai pagamenti di precedenti rateizzazioni è possibile effettuare la regolarizzazione delle irregolarità commesse nei seguenti casi:

  • accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione
  • pagamenti rateali degli atti di conciliazione stipulati ex artt. 48 e 48 bis D Lgs. 546/92

il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31/3/23 o in venti rate trimestrali

Commi 222–230: stralcio dei ruoli fino a 1000 Euro

Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli d’importo residuo fino a 1000 Euro affidati per la riscossione nel periodo dal 1/1/2000 al 31/12/15.

L’annullamento è automatico e viene disposto dall’Agente della riscossione senza alcun intervento da parte dei debitori.

Commi 231–252: definizione agevolata dei carichi tributari (nuova rottamazione delle cartelle)

Viene prevista una nuova possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022. Tutte le precedenti misure risultano abrogate.

L’agevolazione consiste nella cancellazione delle somme che sarebbero dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi mora e aggio. In pratica si deve pagare esclusivamente il dovuto a tutolo di capitale .

L’adesione deve essere effettuata in via telematica entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31/7/23 oppure in 18 rate alle seguenti scadenze: 31/7/23, 30/11/23 e le successive (fino ad esaurimento) 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ogni anno.

Per quanto riguarda i debiti previdenziali verso le Casse private (avvocati, commercialisti etc.) le singole Casse hanno la possibilità di emanare apposita delibera entro il 31/1/23

Comma 276: contabilità semplificata

L’ammontare della soglia di ricavi per poter accedere alla contabilità semplificata viene aumentata:

  • per le imprese che prestano servizi da 400 mila a 500 mila
  • per tute le altre: da 700 mila a 800 mila.

La modifica non ha alcun effetto per i professionisti i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata indipendentemente dall’ammontare dei ricavi.

Comma 277: bonus mobili

Il bonus mobili che per il 2022 era di 10 mila euro e sarebbe dovuto scendere a 5 mila per gli anni 2023 e 2024 viene ora, invece, determinato nelle seguenti misure: 8 mila per il 2023 e 5 mila per il 2024.

Comma 281: esonero contributivo per i dipendenti

Per il solo anno 2023 viene previsto un esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, del 2% se la retribuzione imponibile mensile non supera Euro 2.692 Euro. La percentuale è aumentata al 3% se la retribuzione non supera Euro 1.922

Commi 294–296: sgravio contributivo per l’assunzione di titolari del Reddito di cittadinanza

Per il solo anno 2023 viene previsto un esonero contributivo del 100% (nel limite di 8.000 Euro) per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) dei percettori del reddito di cittadinanza. Lo sgravio in esame non si applica ai lavoratori domestici.

Commi 297–298: esonero contributivo per l’assunzione di giovani e donne

Viene esteso all’anno 2023 l’esonero contributivo del 100% per l’assunzione (e la trasformazione dei contrati a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di donne svantaggiate e di giovani al di sotto dei 36 anni ed il limite di esonero viene innalzato da 6.000 a 8.000 Euro.

Comma 300: decontribuzione ai giovani agricoltori

Gli agricoltori di età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola entro il 31/12/23 sono esonerati per 24 mesi dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Comma 322: cambio tasso variabile/tasso fisso

Viene prorogata fino al 31/12/23 la disciplina che permette di rinegoziare i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per passare al tasso fisso.

La possibilità di rinegoziazione è ammessa per:

  • soggetti con ISEE non superiore a 35 mila Euro
  • non abbiano mai avuto ritardi nel pagamento delle rate;
  • i mutui ipotecari devono essere a tasso variabile per tutta la durata del contratto
  • stipulati prima del 1° gennaio 2023
  • d’importo originario non superiore a 200 mila Euro

Comma 323: ISEE e Dsu precompilata

Vengono modificate le norme relative alla Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) precompilata.

Commi 342–354: voucher per prestazioni occasionali

La possibilità di ricorrer al lavoro occasionale viene ampliata. In particolare:

  • il limite di 5000 Euro viene elevato a 10.000
  • possono ricorrer alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 10 lavoratori dipendenti (prima il limite era 5)

Comma 344: lavoro occasionale in ambito agricolo

Viene ammessa la possibilità (con vincoli molto stringenti) di avvalersi di prestazioni occasionali di lavoro agricolo.

Comma 357: assegno unico ed universale per i figli

Vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell’assegno unico, le principali sono:

  • l’assegno per i figli con meno di un anno viene incrementato del 50%
  • per le famiglie con almeno tre figli la misura dell’assegno maggiorata del 50% è riconosciuta per tutti i figli di età inferiore a 3 anni;
  • incremento da 100 a 150 Euro della maggiorazione per i nuclei familiare con più di quattro figli

Comma 359: congedo parentale

Viene previsto che i lavoratori (padri e madri) possono usufruire, in alternativa fra loro, di un mese di congedo parentale alle seguenti condizioni:

  • bisogna usufruirne entro il sesto anno di età del bambino
  • l’indennità è pari all’80%.

Comma 365: barriere architettoniche nei condomìni

L’abbattimento delle barriere architettoniche nei condomìni può essere deliberata a maggioranza semplice (metà più uno degli intervenuti e 1/3 del valore).

Inoltre è stata prorogata al 31/12/25 la detrazione del 75% sui detti lavori che deve essere ripartita in cinque quote annuali.

Comma 384: tetto al contante

L’ammontare massimo oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore che dal 2023 sarebbe dovuto essere di 2.000 Euro, vene elevato a 5.000 Euro.

Comma 538: bonus psicologo

Il bonus psicologo viene reso strutturale, l’importo massimo è di 1.500 Euro a persona.

Comma 592: fondo per impianti di risalita e innevamento

Viene previsto nel bilancio dello Stato un fondo per interventi di ammodernamento, sicurezza e dismissione di impianti di risalita e innevamento. Gli stanziamenti sono già stati decisi fino al 2026 incluso.

Comma 603: fondo per il settore professionale turistico

Viene previsto nel bilancio dello Stato un fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo favorendo il miglioramento della competitività dei lavoratori ed agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di altri professionisti del settore. Gli stanziamenti coprono fino al 2025 incluso.

Comma 607: piccoli Comuni a vocazione turistica

Viene previsto nel bilancio dello Stato un fondo per la valorizzazione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che sono classificati dall’ISTAT “a vocazione turistica”. Gli stanziamenti coprono fino al 2025 incluso.

Comma 611: incentivi per il turismo sostenibile

Per il solo anno 2023 viene istituito un fondo per investimenti finalizzati alla promozione dell’eco turismo e del turismo sostenibile al fine di ridurre gli impatti ambientali legati al sovraffollamento turistico.

Comma 630: 18App

L’App “18App” verrà sostituita dal 2024 dalla “Carta del merito” a favore dei 18enni appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 35 mila Euro e ai diplomati con almeno 100/100. I due distinti bonus sono cumulabili.

Comma 634: imprese culturali e creative

Per l’anno 2023 viene rifinanziato il “Fondo per le piccole e medie imprese creative”. L’agevolazione consiste in contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi e in finanziamenti agevolati per promuovere la collaborazione con altri settori, le università e gli enti di ricerca ed innovazione.

Commi 637–638: sostegno all’editoria

Viene prorogato il credito per le imprese che operano nella vendita e distribuzione di giornali e riviste.

Comma 894: superbonus 110%

La normativa relativa al superbonus 110% introdotta con l’art. 119 del DL 34/2020 e già oggetto di numerose modifiche, subisce ulteriori variazioni.

La situazione risultante dalle varie modifiche è attualmente la seguente:

  • detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
  • detrazione del 90% per le spese sostenute nel 2023
  • detrazione del 70% per le spese sostenute nel 2024
  • detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025.

Vi sono però alcune eccezioni, la riduzione dal 110% al 90% non si applica relativamente alle spese sostenute nel 2023:

  • agli interventi (diversi da quelli effettuati dai condomìni) per i quali sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA o CILAS) entro il 25/11/22;
  • agli interventi effettuati dai condomìni che siano stati deliberati dall’assemblea condominiale in data precedente al 19/11/22 e per i quali la CILA sia stata effettuata entro il 31/12/2022
  • agli interventi effettuati dal condomìni che siano stati deliberati dall’assemblea condominiale nel periodo dal 19/11 al 24/11/22 e per i quali la CILA sia stata effettuata entro il 25/11/22;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31/12/22 risulta presentata l’istanza per acquisizione del titolo abilitativo.

Per le villette unifamiliari rimane il 110% fino al 31 marzo 2023 per chi ha effettuato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.




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