STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 2 DEL 17– 2 – 2023
Oggetto: novità sui bonus ristrutturazioni

Con un decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri ed entrato in vigore oggi (17/2), il Governo ha profondamente modificato la disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali e di sconto in fattura relativamente a tutti i bonus fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie.

I bonus coinvolti quindi sono: superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, sismabonus, barriere architettoniche, bonus energetici, crediti per la ristorazione, imprese turistiche (bonus alberghi), agenzie di viaggio, efficientamento energetico degli edifici.

In sintesi viene disposto:

  • stop immediato alle cessioni dei crediti ed allo sconto in fattura, quindi resta solamente la possibilità di usufruire delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi;
  • divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d’imposta;

Lo stop alle cessioni ed allo sconto in fattura di cui ai due punti precedenti non è assoluto, non vale per i lavori già avviati. In particolare:

  • per le villette unifamiliari sono salvi i superbonus per i quali sia già stata presentata la CILAS
  • per i condomìni bisogna far riferimento alla data della delibera ed alla CILAS;
  • per i lavori diversi da quelli che usufruiscono del 110% bisogna aver chiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori in data precedente all’entrata in vigore del decreto;
  • per gli acquisti degli immobili si farà riferimento alla data del rogito o del preliminare.

In materia di responsabilità degli acquirenti dei crediti fiscali (relativi a operazioni viziate o inesistenti) viene fornita una interpretazione autentica, quindi con valenza anche per il passato. Per apprezzala pienamente bisogna però ricordare preliminarmente la modifica normativa nel frattempo intervenuta e la posizione che l’Agenzia delle entrate aveva preso in una circolare dell’ottobre 2022. Affinché l’acquirente dei crediti fiscali possa essere considerato responsabile in solido con il cedente, deve aver operato con dolo o colpa grave, è quindi esclusa la fattispecie della colpa lieve.

La nuova normativa prevede ora che la colpa grave o il dolo possa essere esclusa ove l’acquirente sia entrato in possesso della seguente documentazione:

  • il titolo edilizio abilitativo dell’intervento (ad esempio la CILAS)
  • la notifica preliminare alla Asl
  • la documentazione fotografico e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate;
  • la visura catastale dell’immobile o la doanda di accatastamento;
  • le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano pe spese sostenute;
  • le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
  • la delibera condominiale (per i lavori sulle parti comuni);
  • gli attestati di prestazione energetica (per i lavori di efficientamento energetico);
  • il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

In presenza della suddetta documentazione sono esentati da dolo o colpa grave tutti gli acquirenti a valle della prima cessione. Resta aperto i problema legato all’eventuale sequestro (penale) dei crediti fiscali oggetto di frodi. In questo caso anche gli acquirenti in buona fede ne subiscono i contraccolpi.




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 010⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it





TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO