STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 21 DEL 7 – 9 – 2023
Oggetto: decreto lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio è stato pubblicato il testo del DL 48/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione in legge. Nella presente circolare illustriamo grevemente le norme principali

CAPO I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

Art. 1 – Assegno di inclusione

La decorrenza viene fissata al 1° gennaio 2024

Art. 2 – beneficiari

Possono beneficiarne:

  • nuclei familiari con soggetti disabili
  • nuclei familiari con soggetti minorenni
  • nuclei familiari con almeno un soggetto con sessanta anni di età
  • nuclei familiari con soggetti in condizioni di svantaggio che siano inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari

Per poterne usufruire i nuclei familiare devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere cittadini dell’Unione Europea ed avere il diritto di soggiorno
  • essere cittadino di Paesi terzi ed essere in possesso del diritto di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo
  • essere titolare dello status di protezione internazionale
  • al momento della domanda essere residente in Italia da almeno cinque anni di cui gli ultimi due in modo continuativo
  • essere titolare di un ISEE non superiore a 9.360 Euro. Nel caso di nucleo familiare con minorenni l’ISEE è calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 7 del DpCM 159 del 2013;
  • avere un reddito familiare non superiore a 6.000 Euro ragguagliato al numero dei componenti. Sono previste regole particolari se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o non autosufficienti
  • devono avere un valore del patrimonio immobiliare (ad escusione della casa di abitazione) non superiore a 30 mila Euro
  • devono avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 Euro accresciuto di Euro 2.000 per ogni membro successivo al primo fino ad un massimo di 10.000 Euro. Sono previsti ulteriori incrementi in presenza di figli minorenni o di persone con disabilità
  • non avere la disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, con esclusione dei veicoli con agevolazioni fiscali per i disabili
  • non avere la disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto né di aeromobili
  • non essere sottoposto a misure cautelari o a misura di prevenzione né avere a carico sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta dell’assegno
  • non avere all’interno del nucleo familiare persone disoccupate a seguito di dimissioni volontarie (nei dodici mesi precedenti) con esclusione delle dimissioni per giusta causa

Art. 3 – beneficio economico

Il beneficio economico consiste in un’integrazione del reddito familiare fino a 6.000 Euro annui o fino a 7.560 Euro nel caso il nucleo sia composta da persone di età superiore a 67 anni o da persone con disabilità grave o non autosufficienti.

Il beneficio economico può altresì essere composto da un’integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazioni locate con regolare contratto registrato, per un importo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 1.800 Euro annui ovvero di 3.600 Euro annui nel caso il nucleo familiare sia composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il beneficio è erogato mensilmente per un massimo di 18 mensilità e può essere rinnovato di dodici mesi in dodici mesi. Ad ogni rinnovo è prevista la sospensione di un mese.

Il beneficio economico è esente da pagamento dell’IRPEF.

Nel caso uno dei componenti il nucleo familiare inizi a percepire un reddito di lavoro dipendente, il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino ad un importo annuo di 3.000 Euro. Il percettore dell’assegno di inclusione deve comunicare l’avvenuta assunzione entro 30 giorni, pena la sospensione dell’assegno. Se la comunicazione non viene resa entro tre mesi, il diritto alla prestazione decade.

Nel caso il percettore inizi un’attività di lavoro autonomo o d’impresa anche in forma di partecipazione, deve comunicarlo all’INPS in anticipo rispetto all’inizio della medesima attività, pena la decadenza dal beneficio. Il reddito dell’attività (determinato con il principio di cassa) deve essere comunicato trimestralmente entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre solare. Anche per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa la rilevano ai fini del beneficio si verifica solamente per la parte eccedente i 3.000 Euro.

In caso di variazioni del nucleo familiare il beneficiario deve provvedere a comunicarlo entro un mese dalla variazione.

Art. 4 – modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

L’assegno deve essere richiesto all’INPS che, previa verifica, comunica al richiedente che per ricevere l’assegno deve iscriversi presso il sistema informativo per l’inclusione sociale.

La richiesta di iscrizione al sistema informativo può essere fatta tramite i patronati o i Centro di assistenza fiscale che hanno stipulato apposita convenzione con l’INPS e l’assegno decorre dal mese successivo. I richiedenti devono presentarsi ai servizi sociali del Comune di residenza entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto digitale e ogni 90 giorni devono aggiornare la propria posizione, pena la sospensione.

I servizi sociali valutano i bisogni del nucleo familiare al fine di sottoscrivere un patto per l’inclusione. I soggetti facenti parte del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato da sottoscrivere entro 60 giorni e da aggiornare ogni 90 giorni, pena la sospensione dell’assegno.

Le modalità di richiesta dell’assegno, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato verranno definiti con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il beneficio economico verrà erogato tramite uno strumento di pagamento elettronico denominato “Carta di inclusione”

Art. 6 – Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale devono aderire ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Sono obbligati alla sottoscrizione i componenti del nucleo familiare maggiorenni non già occupati e che non frequentano un regolare corso di studi, salvo che abbiano disabilità o siano di età superiore a 60 anni.

Il percorso personalizzato può prevedere la partecipazione, a titolo gratuito, a progetti di utilità collettiva organizzati dai Comuni o da altri enti pubblici in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni o ad attività di volontariato presso enti del Terzo Settore. La partecipazione non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato.

Art. 9 – Offerte di lavoro e compatibilità con l’Assegno di inclusione

I beneficiari dell’Assegno di inclusione attivabili al lavoro devono accettare le offerte di lavoro che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato in tutto il territorio nazionale
  • contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo determinato non inferiore al 60%
  • contratti di lavoo con retribuzione non inferiore ai salari minimi previsti dai contratti collettivi
  • contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio o sia comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in non oltre 120 minuti;

Deroghe sono previste nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a 14 anni

Art. 10 – Incentivi

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o parziale) o anche con contratto di apprendistato, è riconosciuta l’esenzione totale per dodici mesi dai contributi sociali a carico del datore di lavoro con esclusione dei contributi INAIL fino ad un massimo di 8.000 Euro per ciascun lavoratore. Nel caso di licenziamento del lavoratore nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Ai datori di lavoro che assumano i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale) è riconosciuta l’esenzione, per dodici mesi o per la minore durata del contratto, del 50% dei contributi sociali a carico del datore di lavoro con esclusione dei contributi INAIL fino ad un massimo di 4.000 Euro per ogni lavoratore.

Anche alle agenzie per il lavoro sono riconosciuti degli incentivi per ogni soggetto che venga assunto grazie alla loro attività di mediazione.

Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività di lavoro autonomo o d’impresa entro dodici mesi dall’inizio della corresponsione dell’Assegno di inclusione è riconosciuto un beneficio aggiuntivo pari a sei mensilità dell’assegno nmedesimo con un massimo di 500 Euro mensili.

CAPO III – Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 23 – Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Viene modificato il regime delle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali.

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali per importo superiore a Euro 10.000 annui si applica ora la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Precedentemente la sanzione era stabilita in una forbice da 10.000 a 50.000 Euro

Art. 23 bis – Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi

Viene data la possibilità ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS, agli artigiani e commercianti, e lai lavoratori agricoli di versare volontariamente gli importi dei debiti contributivi stralciati per effetto dell’art. 1, comma 222 della legge 197/2022.

Ricordiamo che il citato comma 222 prevede lo stralcio automatico dei debiti d’importo fino a mille Euro risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Art. 24 – Disciplina del contratto di lavoro a termine

Vengono apportate modifiche al regime delle causali che permettono l’instaurazione di contratti a termine

Art. 27 – Incentivi all’occupazione giovanile

Ai datori di lavoro privati che assumano dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 lavoratori per i quali sussistano tutte le seguenti condizioni:

  • di età inferiore a 30 anni alla data di assunzione
  • che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione
  • che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

è riconosciuto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda per un periodo di dodici mesi

Art. 37 – Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

L’articolo in esame modifica l’art. 54 bis del DL 50/2017 nel modo seguente:

  • il limite massimo annuo complessivo, per ogni committente che utilizzi i lavoratori occasionali, di Euro 10.000 viene elevato a 15.000 Euro per i committenti che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimenti;

Capo IV – Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Art. 39 – esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per il secondo semestre del 2023 la percentuale di esonero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti viene incrementata di 4 punti percentuali (passa quindi dal 2 o 3 per cento al 6 o 7 per cento)

Art. 39 bis – Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico–alberghiere

Per il periodo dal 15/6/23 al 21/9/23 ai lavoratori dipendenti da datori privati del settore turismo è riconosciuto un trattamento integrativo speciale del 15% della retribuzione per il lavoro notturno e straordinario che non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione spetta per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40 mila Euro.

Art. 40 – Misure fiscali per il welfare aziendale

Per il solo anno 2023, il limite massimo del valore dei beni e servizi assegnati ai dipendenti con figli a carico (fringe benefits) che non concorre alla formazione del reddito dei percipienti passa da 500 Euro a 3000 Euro. Si ricorda che tra in fringe benfits esentati rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche per acqua, luce e gas.




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