STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 13 DEL 28 – 6 – 2024 |
Oggetto: concordato preventivo biennale (D. Lgs. 13/2024) |
Il decreto in esame è stato emanato in attuazione della legge delega di riforma tributaria che, tra le altre disposizioni, prevede l’introduzione del Concorda Preventivo Biennale destinato ai contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB), su base volontaria, tutti i contribuenti titolari di P. IVA (imprese e professionisti) che applicano gli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale), nonché i forfetari (che non applicano gli ISA), per i quali sono state previste regole particolari. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 6 – Finalità Il Concordato preventivo biennale è uno strumento di “compliance” tra contribuenti e fisco e consiste in una quantificazione predeterminata del reddito per gli anni d’imposta 2024 e 2025 al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Art. 7 – Ambito di applicazione La determinazione anticipata del reddito ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per i contribuenti che applicano il regime forfetario la proposta ha valenza annuale per il solo 2024. Art. 8 – Procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato L’articolo 8 è relativo alle tempistiche per la messa a disposizione dei contribuenti degli appositi programmi informatici per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione è stato formulato un calendario ad hoc, quando sarà a regime, entro il 1° aprile di ogni anno l’Agenzia metterà a disposizione apposito programma informatico per l’inserimento da parte dei contribuenti dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per il primo anno (2024) la tempistica è particolare: dal 15 giugno al 15 ottobre (probabilmente tale scadenza verrà prorogata al 31/10). Art. 9 – Elaborazione e adesione alla proposta di concordato Di regola il termine per aderire al concordato coinciderà con la data per il pagamento del saldo delle imposte (30 giugno di ogni anno per le imposte dell’anno precedente). Tuttavia in sede di prima applicazione (nel 2024 per il biennio 2024–2025) il termine per aderire è fissato al 15 ottobre (che slitterà al 31/10/24) che coincide con il termine per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi del 2023 con, al suo interno, il quadro CPB. Quindi, in questo primo anno di applicazione, il pagamento delle imposte dovute sulla base dell’accordo dovrà esser effettuato in sede di secondo acconto (30 novembre 2024). DISPOSIZIONI PER I CONTRIBUTNTI CHE APPLICANO GLI ISA Art. 10 – Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale I contribuenti interessati dal concordato preventivo biennale sono quelli che applicano gli ISA purch&ecute; con riferimento all’anno precedente a quello cui si riferisce la proposta (quindi il 2023), non abbiano debiti tributari e previdenziali d’importo pari o superiore a 5.000 Euro per tributi, interesse e sanzioni. Per debiti tributari si intendono quelli derivanti da:
La proposta di concordato è svincolata dal punteggio ottenuto in sede di applicazione degli ISA. Art. 11 – Cause di esclusione Questo articolo è destinato all’individuazione delle ipotesi che impediscono l’accesso al concordato. Non possono accedere al concordato i contribuenti che:
Art. 12 – Effetti dell’accettazione della proposta Viene disposto che l’accettazione da parte del contribuente della proposta dell’Agenzia lo impegna a dichiarare nella dichiarazione del redditi e IRAP (ove dovuta) gli importi concordati. I titolari di P. IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per gli anni 2024/2025. Saranno considerati irrilevanti i maggiori o minori redditi realizzati rispetto a quelli oggetto di concordato. Ai fini INPS l’adesione al concordato obbliga al pagamento dei contributi sul reddito concordato. Per le casse professionali private, invece, il concordato non dovrebbe avere alcuna rilevanza, i contributi devono essere calcolati sul reddito professionale effettivo. Le Casse Previdenziali sono quindi libere di deliberare se l’adesione al CPB possa o meno avere rilevanza ai fini dei contributi dovuti. I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato sono esclusi dagli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 (accertamenti induttivi) hanno accesso di diritto ai benefici premiali specifici del regime ISA (esonero in casi ben specifici dal visto di conformità per la compensazione dei crediti e dei rimborsi, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento). Art. 13 – Adempimenti I contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato non sono esentati dagli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi. Art. 14 – Rinnovo del concordato Al termine del biennio, previa nuova verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, sarà possibile elaborare ed aderire ad un nuovo concordato.. Art. 15 – Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, l’ammontare del reddito che l’Agenzia propone ai contribuenti è individuato con riferimento all’art. 54 del TUIR, senza considerare eventuali plusvalenze e minusvalenze né i redditi di partecipazione di cui all’art. 5 del TUIR (ad esempio partecipazione in studi associati). Ai fini della determinazione del reddito imponibile, il reddito risultante dal conteggio dovrà quindi essere integrato con le seguenti poste:
Per le associazioni professionali e le società di persone, l’adesione al concordato impegna i soci alla dichiarazione pro quota del reddito concordato. Deve comunque in ogni caso essere dichiarato un reddito minimo di 2.000 Euro Art. 16 – Reddito d’impresa oggetto di concordato Viene definito il concetto di reddito d’impresa che è oggetto di concordato. Anche per le imprese, dopo aver determinato il reddito concordato, ai fini della tassazione bisognerà aggiungere o togliere le plusvalenze e e minusvalenze. Per le società di persone l’adesione al concordato impegna i soci alla dichiarazione pro quota del reddito concordato. Deve comunque in ogni caso essere dichiarato un reddito minimo di 2.000 Euro Nel decreto correttivo in fase di approvazione sono state previste alcune misure di riduzione del reddito concordato nei seguenti casi:
La riduzione sarà del 10% se la sospensione è fra 30 e 60 giorni, del 20% fino a 120 giorni del 30% per sospensioni più lunghe. Art. 17 – Valore della produzione netta oggetto di concordato Viene definito il concetto valore della produzione netta ai fini IRAP che è oggetto di concordato. Art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto L’art. 18 prevede che l’adesione al concordato non produce alcun effetto ai fini IVA la cui applicazione continua ad essere regolata dalla ordinarie regole. Art. 19 – Rilevanza delle basi imponibili concordate Eventuali differenze tra il reddito effettivamente conseguito e quello definito nel concordato non hanno rilevanza ai fini della determinazione delle imposte e dei contributi INPS. Relativamente ai contributi INPS, qualora il reddito effettivo sia superiore rispetto a quello concordato, il contribuente può scegliere di versare i contributi sul maggior reddito. Qualora i reddito effettivo sia inferiore al 50% dei valori concordati, l’accordo con l’Agenzia delle entrate cessa di sussistere a partire da periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica. Sul punto dovrò essere emanato apposito provvedimento del Ministro dell’Economia. Art. 20 – Determinazione degli acconti Nel caso di adesione al concordato, l’acconto dovuto per l’anno di adesione non viene calcolato sulla base delle imposte dovute per l’anno precedente (come è nella normalità dei casi) bensì sulla base dei redditi e del valore della produzione concordati. Poiché però il versamento della prima rata di acconto (per il 2024) scadrà prima della definizione del concordato, per il calcolo del primo acconto (scadenza 31/7/24) si applicheranno le ordinarie regole di determinazione ovvero sulla base delle imposte dovute per il 2023. Il secondo acconto, invece, verrà calcolato come differenza tra quanto dovuto per il 2024 sulla base del concordato e quanto già versato in sede di primo acconto. Art. 21 – Cessazione del concordato Il concordato cessa di avere efficacia nei seguenti casi:
Art. 22 – Decadenza del concordato Il concordato decade se si verifica che:
Le violazioni di non lieve entità di cui sopra sono:
DISPOSIZIONI PER I FORFETARI La normativa per i forfetari è sostanzialmente uguale a quella dei soggetti non forfetari, nel seguito si illustrano esclusivamente gli aspetti specifici per i forfetari. Art. 23 – Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario Per i forfetari, il 2024 sarà un anno di sperimentazione e l’adesione sarà annuale e non biennale. Nel caso di passaggio tra il regime semplificato e quello forfetario valgono le seguenti regole:
Art. 24 – Cause di esclusione L’acceso al concordato preventivo non è possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente e, ovviamente, in quello in corso; Art. 26 – Adempimenti Anche i contribuenti forfetari che aderiscono al concordato devono continuare ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’ordinaria normativa. DISPOSIZIONI DOMUNI E DI COORDINAMENTO Art. 34 – Attività di accertamento Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 non possono essere effettuati salvo nel caso ricorrano le cause di decadenza ex art.. 22 e 23 del decreto stesso. Art. 37 – Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato Per tutti i soggetti potenzialmente interessati al CPB il termine di versamento delle imposte è prorogato al 31 luglio 2024 (anziché al 30 giugno). Pertanto anche qualora il contribuente decidesse di non aderire al CPB può comunque usufruire del differimento. ∗∗∗∗∗ ALCUNE CONSIDERAZIONI
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