STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 21 DEL 10 – 9 – 2024 |
Oggetto: decreto omnibus |
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9/8 è stato pubblicato il DL 113/24 “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini ed interventi di carattere economico” c.d Decreto omnibus (qua il testo completo). Nel seguito riepiloghiamo le principali norme di carattere fiscale. Il decreto è entrato in vigore il 10/8 Art. 1 – disposizioni in materia di credito d’imposta per investiment nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Il DL 124/23 ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno che, tra le altre disposizioni, prevede un credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo dal 1/1/24 al 15/11/24 destinati a strutture produttive ubicate nella ZES . Dette imprese dovevano presentare telematicamente entro il 12/7 un comunicazione di “prenotazione” del credito d’imposta indicando l’ammontare delle spese ammissibili. Il Decreto in esame stabilisce ora che dette imprese dovranno presentare (nel periodo dal 18/11 al 2/12/24) una comunicazione integrativa di quella già presentata che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti ed i seguenti dati:
Il modello per la dichiarazione integrativa verrà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Art. 2 – misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da paersone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia Le persone fisiche che successivamente all’entrata in vigore del DL trasferiscono la propria residenza in Italia dovranno pagare l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero nella nuova misure di Euro 200 mila (precedentemente era 100 mila). Art. 3 – disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche La disposizione in esame costituisce una sorta di “chiarimento” del complesso regime IVA delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Per effetto dell’incompatibilità comunitaria della normativa italiana in argomento, con il DL 146/21 è stato disposto che le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati a fronte di corrispettivi specifici non costituiscano più “operazioni escluse “ da IVA bensì “operazioni esenti” ex art. 10 DPR 633/72 con tutte le conseguente che ne derivano. L’entrata in vigore di questa nuova disciplina è stata più volte prorogata, ora la sua applicazione è prevista dal 1° gennaio 2025. L’articolo in esame dispone che la vecchia disciplina (che prevede l’esclusione da IVA) sia applicabile non solo alle Associazioni Sportive Dilettantistiche bensì anche alle Società Sportive Dilettantistiche. Art. 4 – credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche La disposizione ha lo scopo di incentivare gli operatori economici sportivi che intendono effettuare campagne pubblicitarie e costituisce un prolungamento delle disposizioni previste dall’art. 81 del DL 104/20 che aveva introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie (comprese le sponsorizzazioni) nei confronti di:
L’investimento deve avere le seguenti caratteristiche:
Con il provvedimento in esame il credito d’imposta viene riconosciuto anche per gli investimenti effettuati nel periodo dal 10/8/24 al 15/11/24. Art. 5 – modifiche alla disciplina in materia di IVA Viene ampliato il novero delle prestazioni assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 5%:
Art. 7 – proroga di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione I commi 1 e 2 sono relativi alla proroga del versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA nel caso di eliminazione delle rimanenze iniziali di magazzino. La nuova scadenza è fissata30/11/24 (precedentemente era il 30/6) Il comma 3 proroga al 30/11/24 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ex legge 213/2023. La nuova scadenza è fissata al 30/11/24 (precedentemente era il 30/6) |
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