STUDIO GHIGLIONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b È qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460/70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 23 DEL 1 – 8 – 2025
Oggetto: Transizione 5.0

Il piano “Transizione 5.0” al pari del precedente Transizione 4.0 ha il fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetico delle imprese ed è stato istituito con la legge 19 del 2024, Art. 38.

Destinatari

Tutte le imprese con sede in Italia e le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalle dimensioni e dal regime fiscale adottato–

Oggetto dell’investimento

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa elencati negli allegati A e B che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura a condizione che tramite gli stessi si consegua, medianti l’utilizzo di fonti rinnovabili, una riduzione dei consumi energetici globali dell’impresa non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Trai beni di cui all’allegato B sono compresi anche:

  • il software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione del consumo energetico dell’energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati
  • i software relativi alla gestione dell’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  • le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transazione digitale ed energetica

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ed agli impianti di trattamento meccanico biologico
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti

Tra i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo sono compresi:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica
  • trasformatori impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo
  • impianti per lo stoccaggi dell’energia elettrica.

Tempistica

La misura agevolativa riguarda gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 .

Localizzazione

Gli investimenti devono essere effettuati in Italia

Forma dell’agevolazione

Si tratta di un credito d’imposta proporzionale alle spese sostenute per nuovi investimenti nelle seguenti misure:

  • 35% per la quota d’investimento fino a 10 milioni
  • 5% per l’eccedenza fino a 50 milioni.

Dette percentuali sono aumentate rispettivamente al 40% ed al 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 6% o al 10%, al 45% o al 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici superiore al 10% od al 15%. La percentuale di riduzione deve essere calcolata con riferimento ai consumi energetici nell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti. Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi riferibili ad uno scenario contro fattuale.

Per gli investimenti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, comma 1051 legge 178/2020

Imprese escluse

Sono escluse le imprese:

  • in liquidazione volontaria
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e sottoposte a una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e dal codice della crisi e dell’insolvenza o da altre leggi speciali
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle procedure concorsuali di cui sopra
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D Lgs 231/2001

Le imprese devono comunque essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Domanda

, maturazione ed utilizzo del credito d’imposta

Le imprese devono presentare apposita domanda ex ante (che vale come prenotazione) al gestore su modello telematico standardizzato al quale deve essere allegata la documentazione tecnica comprovante il risparmio energetico che si intende conseguire, unitamente ad una descrizione del progetto di investimento con il costo previsto e con una certificazione rilasciata da certificatore indipendente che attesti la riduzione dei consumi energetici..

Il gestore invia una prima comunicazione di conferma della prenotazione. Entro 30 giorni dalla conferma di prenotazione le imprese devono inviare una seconda comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (che devono essere accettati dal venditore) con il pagamento di acconti pari almeno al 20% degli investimenti.

Periodicamente le imprese devono inviare al gestore aggiornamenti sull’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione con la dimostrazione dell’effettivo pagamento,

Ad investimento ultimato (entro il 31/12/25) l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento con tutta la documentazione richiesta, compresa una nuova certificazione rilasciata da un valutatore indipendente che deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante. Detta documentazione viene inviata dal gestore all’Agenzia delle entrate con la determinazione del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il Mod F24 decorsi 10 giorni dalla comunicazione finale che il gestore invia all’Agenzia delle entrate

Per le PMI le spese sostenute per la certificazione sono portate in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 Euro

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)
  • le Energy Service Company (ESCo)
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale nonché i periti industriali ed i periti industriali laureati iscritti nel relativo albo professionale nella sezione “meccanica ed efficienza energetica” o “impiantistica elettrica ed automazione”

Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale residuo è utilizzabile in cinque rate annuali di pari importo. Il credito d’imposta non può essere ceduto a nessun titolo e non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.

Cessione degli investimenti

I beni acquistati in ottemperanza agli investimenti non possono essere ceduti nei cinque anni successivi all’acquisto pena la riduzione proporzionale del credito d’imposta

Documentazione

Tutta la documentazione, compres le fatture, deve essere conservata

Le fatture devono contenere (ad opera del fornitore) apposita indicazione che si tratta di beni venduto con l’agevolazione ex art. 38 Decreto Legge 3 marzo 2024 n° 19.

L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile deve essere attestata con apposta certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile, per le imprese non assoggettate a revisione contabile occorre comunque incaricare un revisore legale dei conti esterno. L’eventuale costo aggiuntivo è riconosciuto in aumento del credito d’imposta fino ad un massimo di 5.000 Euro




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
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