STUDIO GHIGLIONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b È qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460/70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 37 DEL 24 – 11 – 2025
prime anticipazioni sulla legge di bilancio per il 2026

Il consiglio dei Ministri ha presentato al Senato la proposta di legge sul Bilancio dello Stato per il 2026, come sempre sarà oggetto di molte modifiche ma, per adesso, vi anticipiamo le principali misure in materia tributaria.

Art. 2 – revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) viene ridotta dal 35% al 33%.

Per effetto di questa modifica la situazione risulta essere la seguente:

23% fino a 28.000

33% da 28.000 a 50.000

43% oltre 50.000

Il risparmio fiscale massimo è quindi di 440 Euro.

Per i contribuenti con reddito superiore a 200 mila Euro tale risparmio viene neutralizzato in quanto la detrazione con riferimento ai seguenti oneri:

  • tutti gli oneri per i quali spetta una detrazione del 19% con la sola esclusione delle seguenti spese:
    • sanitarie;
    • per interventi di recupero del patrimonio edilizio
    • per le misure antisismiche;
    • per l’efficientamento energetico degli edifici
    • per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
    • erogazioni liberali agli enti del terzo settore
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi

viene ridotta di un importo di 440 Euro

Art. 3 – carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

La Carta “Dedicata a te” (istituita nel 2022) è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti con ISEE non superiore a 15.000 Euro. Con l’articolo in esame l’apposito fondo nel bilancio dello Stato viene incrementato di 500 milioni annui per il 2026 ed il 2027

Art. 4 – disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Viene previsto che gli incrementi retributivi corrisposto ai dipendenti del settore privato nel 2026 siano assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, del 5%. Il lavoratore può rinunciare a tale agevolazione. La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori con reddito non superiore a 28.000 Euro.

Per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa viene ridotta dal 5% all’1%. Sempre con riferimento alla detta imposta sostitutiva, per gli anni 2026 e 2027, il limite complessivo annuo entro il quale si applica l’imposta sostitutiva, viene innalzato da 3.000 a 5.000 Euro. Questo beneficio si applica ai lavoratori dipendenti (sia a tempo determinato sia indeterminato) che nell’esercizio precedente abbino avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 Euro.

Per l’anno 2026 viene prevista un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali del 15% applicabile alle maggiorazioni relative al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo fino ad un massimo di 1.500 Euro. Limposta sostitutiva (che può essere rinunciata dal lavoratore) si applica solamente se il reddito di lavoro dipendente del 2025 è non superiore a 40.0000 Euro

Art. 5 – modifica della disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica

Viene elevato da 8 a 10 Euro l’importo complessivo giornaliero dei buoni pasto elettronici che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Art. 6 – misure a favore delle imprese del settore agricolo

Viene prorogata per il 2026 la misura di favore secondo cui i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrono alla formazione del reddito nelle seguenti percentuali:

0% fino a 10.000 Euro

50% oltre 10.000 fino a 15.000 Euro

100% oltre 15.000

Art. 7 – modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

La riduzione della cedolare secca (dal 26% al 21%) per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare individuata dal contribuente si applicherà solo con l’ulteriore condizione che i contratti non siano stati conclusi tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici (tipo Airbnb). Pertanto la cedolare secca sulle locazioni brevi stipulate tramite intermediari sarà sempre del 26%

Tuttavia, qualora gli intermediari procedano ad incassare i canoni, la cedolare secca sarà comunque del 21%

Nel caso, nel corso dell’anno, anche solo un contratto sia stato stipulato tramite intermediari o portali, l’intero reddito non potrà usufruire dell’aliquota ridotta.

Art. 8 – misure in favore dei dipendenti delle strutture turistico alberghiere

Viene confermato per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% della retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro straordinario. L’agevolazione si applica ai dipendenti con redito 2025 non superiore a 40.000 Euro.

Il datore di lavoro potrà compensare il credito maturato nel Mod F24.

Art. 9 – detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Vengono prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per il 2025, alcune misure previste dal DL 63/2013:

  • ecobonus (art. 14, comma 3&–quinquies)
  • bonus ristrutturazioni (art. 16, comma 1)
  • sisma bonus (art. 16, comma 1 septies1)
  • bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, comma 2) detrazione del 50% con un limite di 5.000 Euro di spesa.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2025 aveva fissato un’aliquota di detrazione del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica Con l’articolo in esame l’aliquota vene maggiorata al 36%. Inoltre per le spese effettuate sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione è innalzata al 50%

Art. 10 – adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille

Dal 2026 la dotazione da destinare al 5 per mille viene stabilita in 610 milioni annui (con un incremento di 85 milioni).

Art. 11– misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

La somma forfetariamente dovuta a titolo di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero delle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia viene aumentata da 200 mila a 300 mila Euro.

Art. 12 – condizioni di accesso al regime forfetario

L’opzione per il regime forfetario si può applicare a condizione che l’eventuale reddito di lavoro dipendente o da pensione non sia superiore a 30.000 Euro. Per il solo 2026 viene prorogata la disposizione che innalza tale cifra a 35.000 Euro.

Art. 13 – disposizioni in materia di cripto valute

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione, permuta o detenzione di token di moneta elettronica sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26% (ex artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 461/97). Viene quindi esclusa l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 24 della legge di bilancio per il 2025 (207/24).

Art. 14 – disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali

Viene prorogata per l’ennesima volta la misura agevolativa.

Soggetti destinatari dell’agevolazione sono le società di persone e di capitali che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri nonché le società che hanno per oggetto esclusivo la gestione dei predetti beni (ad esempio le immobiliari di gestione) che si trasformino entro il 30 settembre 2026 in società semplici.

L’assegnazione è assoggettata ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, dell’IRAP e dell’IRES dell’8% che sale al 10,5% se la società è stata non operativa in almeno due dei tre esercizi precedenti a quello dell’assegnazione. Viene ulteriormente incrementata al 13% per le riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate in conseguenza dell’assegnazione. La base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

È inoltre dovuta l’imposta di registro sul valore degli immobili ridotta alla metà, quindi normalmente al 4,5% e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché al 3%.

L’imposta sostituiva deve essere versata in due tranches: il 60% entro il 30/9/2026, la parte restante entro il 30/11/2026.

Art. 15 – razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze si beni strumentali

Viene modificata la regola di tassazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa di cui all’art. 86, comma 4 del TUIR in conseguenza della cessione di beni, aziende e ramo di azienda.

Secondo la nuova normativa:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali materiali, immateriali e patrimoniali (escluse quelle conseguenti alla cessione di azioni cui si applica la participation exemption) possono esser assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in tre esercizi (attualmente in cinque) a condizione che i beni ceduti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni (attualmente tre);
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami di azienda possono essere assoggettate a tassazione, su opzione del contribuente, in cinque esercizi a condizione che l’azienda o il ramo di azienda ceduto siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni;

Le nuove norme si applicheranno alle plusvalenze realizzata a partire dal 1° gennaio 2026 e quindi non incidono su quelle già realizzate che restano assoggettate alla normativa precedente.

Art. 16 – affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta

Con le medesime modalità applicative stabilite nell’art. 14 è possibile procedere all’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non ancora affrancati e delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel bilancio in corso al 31/12/2024 per la parte che residua al 31/12/25 previo pagamento di un’ imposta sostitutiva del 10%.

Art. 17 – revisione della disciplina dei dividendi infra&–UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso

Viene modificata l’attuale normativa IRAP relativa ai dividendi distribuiti nell’ambito dei gruppi composti da intermediari finanziari alle società madri residenti in Italia, che assoggetta ad IRAP il 50% dei dividendi e che è stata dichiarata in contrasto con la normativa europea.

Art. 18 – modifiche alla disciplina dei dividendi

Viene modificata la tassazione dei dividendi percepiti da società ed imprenditori di cui agli articoli 59 e 89 del TUIR.

La nuova normativa risulta quindi così articolata:

  • se il percettore dei dividendi è un imprenditore individuale, i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito d’impresa nella misura del 58,14% solamente se provengono da società nelle quali l’imprenditore detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10%;
  • l’esclusione dalla base imponibile del 95% dei dividendi (ex art. 89, comma 2 del TUIR) si applica esclusivamente nell’ipotesi in cui il percettore detenga una partecipazione diretta non inferiore al 10%

Misure analoghe sono previste in caso di partecipazioni indirette.

Il comma successivo è relativo agli utili provenienti da partecipazioni in società aventi sede nei paradisi fiscali

Art. 19 – regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese

È relativo alla deducibilità delle svalutazioni sui crediti delle banche

Art. 20 – revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva

Anche questo articolo è relativo alle banche e riguarda il contributo straordinario per il 2023 che le banche dovevano calcolare sul margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico.

Art. 21 – incremento dell’aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione

Le aliquote IRAP applicabili per gli anni 2025, 2026 e 2027 dalle banche e dalle assicurazioni vengono così determinate:

6,65% per le banche e le società finanziarie

7,90% per le imprese assicurative.

Art. 22 – sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alla DTA

Viene differita una parte della deduzione (pari al 3,8%) delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all’esercizio 2015 e scaglionate in quote costanti. Il differimento è al 2028 ed al 2029.

Analogamente viene disposto un differimento della quota del 12,36% delle quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immobiliari non dedotte nell’esercizio 2018 e successivamente scaglionate. Il differimento è agli esercizi 2028 e 2029

Art. 23 – definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione

Viene disposta una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023 derivanti dal mancato pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai poteri di controllo dell’AdE ex artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 nonché dagli artt. 54 bis e 54 ter del DPR 633/72 e dei contributi INPS. Si tratta dei debiti derivanti dalle liquidazioni automatiche e dai controlli formali e riguarda tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito nonché quanti sono decaduti da precedenti rottamazioni.

Sarà possibile estinguere i debiti con il versamento della sola quota capitale senza interessi né sanzioni entro il 31/7/2026 o in un numero massimo di 54 rate bimestrali con gli interessi del 4%.

Art. 24 – definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali

Le Regioni e gli altri enti locali possono (si tratta di una facoltà di cui gli enti locali possono avvalersi o no) legiferare in materia di definizione agevolata dei tributi di loro competenza (ad eccezione dell’IRAP e delle addizionali all’IPEF) prevedendo la riduzione fino all’azzeramento degli interessi e delle sanzioni.

Art. 25 – misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Vengono apportate alcune modifiche al DPR 633/72:

  • si aggiunge l’art. 54bis1 che prevede una nuova procedura di liquidazione riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, mediante utilizzo della documentazione elettronica già a mani dell’AdE. L’esito della liquidazione viene comunicato ai contribuenti che possono fornire elementi e chiarimenti o provvedere al versamento dell’imposta unitamente alle sanzioni ed interessi. Non è possibile avvalersi della “compensazione orizzontale”;
  • Art. 26 – misure di contrasto alle indebite compensazioni

    Al fine di contenere il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti e quello della compensazione in presenza di debiti scaduti dei contribuenti, con decorrenza dal 1° luglio 2026 vengono apportate alla suddetta materia le seguenti modifiche:

    • viene ampliato a tutti i contribuenti il divieto di compensazione dei crediti agevolativi (inclusi i bonus edilizi) con i debiti relativi ai contributi previdenziali e premi INAIL;
    • il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi già stabilito in presenza di debiti oltre 100 mila Euro viene ora vietato in presenza di debiti superiori a 50 mila Euro.

    Art. 29 – differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

    L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego viene ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2027.

    L’imposta sulle bevande analcoliche contenenti edulcoranti viene ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2027

    Art. 31 – limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

    Viene modificata la normativa relativa alle svalutazioni e rivalutazioni dei titoli obbligazionari detenuti dalla imprese ed iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

    Art. 32 – norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa

    Al fine di semplificare e snellire le operazioni di verifica da parte dell’Agenzia delle entrate e di limitare il contenzioso in materia di criteri valutativi differenti tra normativa fiscale e contabile (sia per le imprese che adottano i principi contabili internazionali – IAS adopter&– sia per quelle che si riferiscono ai principi contabili italiani OIC) viene disposto che:

    • ai fini IRES le operazioni sulle proprie azioni vengono assimilate alle operazioni su azioni emesse da società terze. Viene ora disposto che le plusvalenze e le minusvalenze sulle proprie azioni concorra alla determinazione del reddito ai fini IRES;
    • viene modificata la normativa inerente alla deducibilità dei costi relativi l’assegnazione di azioni a titolo gratuito (stock optios)
    • viene modificata la normativa inerente alla deduzione dell’avviamento e delle altre attività immateriali relativamente ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali.

    Art. 33 – limiti alla deducibilità degli interessi passivi

    Viene modificata la normativa relativa alla deduzione degli interessi passivi da parte degli intermediari finanziari.

    Art. 35 – modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 633 (IVA)

    Viene modificata la normativa IVA in materia di operazioni di permuta

    Art. 47 – modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza

    Vengono modificate le soglie di accesso all’assegno di inclusione ed al supporto per la formazione ed il lavoro:

    • la soglia di esenzione del valore della prima casa ai fini dell’ISEE viene elevato a 91.500 Euro
    • detta soglia è aumentata di 2.500 Euro per ogni figlio convivente succesivo al primo e viene rimodulata la scala di equivalenza per i nuclei familiari numerosi: 0,1 per due figli, 0,25 per tre, 0,40 per quattro e 0,55 per almeno cinque figli

    Art. 48 – promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici

    Vengono disposte le seguenti misure:

    • esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori disoccupati da almeno sei mesi
    • l’incentivo vale per 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, fino a 8.000 Euro annui, pari a 12 mesi per i contratti a termine
    • le suddette misure non valgono per i contratti di lavoro domestico o di apprendistato

    Art. 49 – incentivi per la trasformazione dei contratti

    Ai lavoratori (uomini e donne) con almeno tre figli conviventi fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, viene riconosciuta la priorità nella trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

    Ai datori di lavoro privati che consentono la trasformazione viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e INAIL a carico del datore, fino ad un massimo di 3.000 Euro annui.

    Sono esclusi dalle suddette agevolazioni i contratti di lavoro domestico e di apprendistato

    Art. 50 – rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori

    I congedi parentali ed i permessi per malattia del figlio vengono ora concessi per i figli fino a 14 anni (prima l’età massima era 12 anni) e viene raddoppiato da 5 a 10 il numero massimo dei giorni di assenze retribuite per malattia dei figli minori

    Art. 51 – rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità

    Nel caso di assunzione a termine per sostituire un genitori in maternità, viene previsto che il contratto possa essere prolungato per un periodo di affiancamento con il lavoratore rientrato, fino al compimento del 1° anno di età del bambino.

    Art. 94 – maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

    Per gli investimenti in alcune tipologie di beni strumentali (vedi oltre) da destinare a strutture produttive site in Italia, effettuati da imprenditori nel corso del 2026 o fino al 30 giugno 2027 (se l’ordine ed il pagamento di un acconto pari al 20% è stato effettuato entro il 31/12/26) vengono previste delle maggiorazioni ai fini del calcolo dell’ammortamento e dei canoni di leasing.

    Detto beneficio non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione delle suddette procedure.

    Il beneficio è comunque subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

    La maggiorazione è riconosciuta ai seguenti beni:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati (Transizione 4.0 e 5.0) compresi, rispettivamente, negli allegati A e B della legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
    • beni materiali strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

    Le percentuali di incremento ai fini del alcolo dell’ammortamento e dei canoni di leasing sono:

    • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni
    • 100% per investimenti superiori e fino a 10 milioni
    • 50% per importi superiori e fino a 20 milioni.

    Ulteriori maggiorazioni sono previste per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi produttivi di almeno il 5%.

    Le percentuali di maggiorazione sono:

    • 220% per investimenti fino a 2,5 milioni
    • 140% per investimenti superiori e fino a 10 milioni
    • 90% per importi superiori e fino a 20 milioni.

    Il beneficio è riconosciuto su domanda da inviare all’Ente Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

    Art. 95 – credito d’imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

    Le agevolazioni per la ZES unica e ZLS vengono estese fino al 31/12/2028

    Sono previste varie comunicazioni (ex ante ed ex post) da inviare all’Agenzia delle entrate al fine del monitoraggio delle risorse da impegnare e disponibili

    Art. 96 – contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura

    Viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta del 40% alle imprese agricole, dell’acquacoltura e della pesca che effettuano investimenti (fino ad 1 milione) in beni materia e immateriali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati (Transizione 4.0) compresi, rispettivamente, negli allegati A e B della legge 232/2016.

    Per gli investimenti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni

    Art. 97 – contributo a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

    Vengono incrementate di 200 milioni le risorse disponibili per la concessione di contributi a tasso agevolato destinati all’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI

    Art. 98 – interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese

    In materia di sostegno al turismo viene disposto che:

    • con decreto del Ministro del Turismo verranno stabilite le modalità di concessione di agevolazioni finanziarie per favorire gli investimenti nel settore turistico
    • per gli anni dal 2026 al 2028 vengono previsti contributi a fondo perduto per investimenti privati a sostegno delle filiere turistiche



    Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
    P. IVA: 03273980106
    Tel: 010⁄887786
    mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
    PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it





    TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
    HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

    CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
    PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO