| STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b È qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460/70 – 1516 circa |
| CIRCOLARE N° 2 DEL 26 – 1 – 2026 |
| legge di bilancio per il 2026 |
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Illustriamo nel seguito le principali disposizioni della legge finanziaria per il 2026 dì interesse per le società ed i titolari di P.IVA Commi 3 e 4 – revisione della disciplina dell’IRPEF Viene ridotta dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF relativa al secondo scaglione prevedendo altresì un meccanismo di sterilizzazione della riduzione per i redditi superiori a 200 mila Euro. Commi 5 e 6 – Carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità Il comma 5 rifinanzia il Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità (istituito dalla legge 197/2022, comma 450) per gli anni 2026 e 2027 da pare dei soggetti con ISEE non superiore a 15 mila Euro Commi 7 e 12 – imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato Viene previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5%, limitatamente ai casi in cui il reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 33 mila Euro. Il lavoratore dipendente può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Commi 8/12 – imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità I commi 8 e 9 modificano in via transitoria la disciplina dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF concernente i premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili dell’impresa. Per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostituiva viene fissata all’1% (prima era il 5% e tale tornerà dal 2028) ed il limite annuo dell’imponibile assoggettabile alla tassazione ridotta viene incrementato a 5.000 Euro (prima era 3.000 e tale tornerà dal 2028). Non viene modificata la condizione che, per fruire dell’agevolazione, il reddito dell’anno precedente del soggetto deve essere non superiore a 80 mila Euro. I commi 7 e 12 fissano al 5% l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Possono usufruirne solamente di lavoratori che nell’anno 2025 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33 mila Euro. Per il solo anno 2026 i dipendenti del settore privato (con l’esclusione di quelli del settore turistico, ricettivo e termale) con un reddito 2025 non superiore a 40 mila Euro possono usufruire di un’imposta sostitutiva IRPEF del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo, fino ad un limite massimo di reddito di 1500 Euro. Comma 13 – norma temporanea di riduzione dell’IRPEF sui dividendi di azioni di lavoratori dipendenti Viene estesa al 2026 la norma che prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni loro attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, l’imponibilità del solo 50% del dividendo fino ad un importo di Euro 1.500. Comma 14 – modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica Viene incrementato da 8 a 10 Euro la parte non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Comma 15 – misure in favore delle imprese del settore agricolo Viene esteso al 2026 il regime agevolativo dei redditi dominicali ed agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. In base a tale disposizione, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nel modo seguente: fino a 10.000 Euro: ZERO per cento oltre 10.000 e fino a 15.000: 50% oltre: 100% Non possono beneficiarne le società agricole di persone, le srl e le cooperative che hanno esercitato l’opzione per la tassazione del reddito su base catastale. Comma 17 – modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi A decorrere dal 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali vengono stipulati contratti di locazione breve viene limitata a due soli immobili (prima erano quattro), quindi dal terzo immobile l’attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale con tutte le relative conseguenze (P.IVA, Camera di Commercio. INPS). In conseguenza il regime delle locazioni brevi risulta essere il seguente: sul primo immobile si applica la cedolare secca del 21% sul secondo immobile si applica la cedolare secca del 26% dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d’impresa. Commi 18/21 – misure in favore dei dipendenti di strutture turistico–alberghiere Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) è riconosciuto un trattamento integrativo del 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, che non concorre alla formazione del reddito. L’agevolazione si applica alle retribuzioni corrisposte nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 ai lavoratori che abbiano un reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40 mila Euro. Il datore di lavoro potrà compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione nel Mod F24 Comma 22 – detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Vengono prorogati per il 2026 i seguenti bonus: ecobonus ristrutturazioni edilizie – bonus casa sisma bonus bonus mobili La proroga riguarda le agevolazioni nella misura più favorevole già prevista per il 2025 ovvero:
restano ferme tutte le altre condizioni per accedere ai suddetti bonus edilizi. Comma 24 – adeguamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille Vengono incrementati (da 525 a 610 milioni) i fondi destinati al cinque per mille Commi 25/26 – misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia L’importo dell’imposta forfetaria sui redditi prodotti all’estero delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia viene elevato da 200 mila a 300 mila Euro per ogni anno di esercizio dell’opzione. Viene altresì elevato da 25 mila a 50 mila Euro quello dovuto da ciascun familiare familiari del richiedente. Comma 27 – condizioni di accesso al regime forfetario Tra le condizioni per accedere al regime forfetario occorre verificare che il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non sia superiore a 30 mila Euro. Tuttavia per l’anno 2025 tale soglia era stata elevata a 35 mila Euro. Con il comma in esame, il maggior importo di 35 mila Euro viene confermato anche per il 2026 (quindi per accedere al forfetario nel 2026 bisogna che, oltre alle altre condizioni, il reddito di lavoro dipendente 2025 sia non superiore a 35 mila Euro) Comma 28 – disposizioni in materia di cripto valute Il comma esclude dall’incremento al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di cripto attività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in Euro, che quindi per tali prodotti resta al 26%. Per token di moneta elettronica denominati in Euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’Euro ed i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in Euro presso soggetti autorizzati nella UE Commi 29/31 – disposizioni in materia di imposta sulle transizioni finanziarie La c.d. Tobin Tax viene aumentata dallo 0,2% allo 0,4%. Ricordiamo che la Tobin Tax colpisce il trasferimenti di azioni e altri strumenti partecipativi (esclusi i trasferimenti per successione e donazione) emessi da società residenti in Italia, da calcolarsi sul valore della transazione. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti e l’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati. Commi 32/34 – disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE Viene demandata ad un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo delle componenti del patrimonio mobiliare con particolare riferimento alle giacenze (anche all’estero) in valute o cripto valute o da rimesse in denaro all’estero. Commi 35/41 – assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali Viene riproposta la possibilità di assegnare beni societari ai soci in via agevolata (ex legge 197/22, commi 100/105) Le società commerciali (sia di capitali sia di persone) che assegnano o cedono ai soci beni (immobili o mobili registrati) non strumentali entro il 30/9/26, devono versare in due rate un’imposta sostitutiva dell’8% (del 10,5% se trattasi do società non operativa). La base imponibile dell’imposta è calcolata come differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Analogamente possono procedere le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote posseduti dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili. Infine si stabilisce che il valore normale dei beni ricevuto (al netto dei debiti accollati) debba essere portato in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Inoltre è dovuta un’imposta del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. Il valore normale dei beni immobili può essere determinato sulla base del valore catastale. L’imposta di registro sul valore degli immobili è ridotta alla metà, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa di 200 Euro. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata alle seguenti scadenze:
Viene altresì riconosciuta la possibilità per le ditte individuali di estromettere gli immobili strumentali, con modalità analoghe a quelle appena viste, alle seguenti condizioni:
L’imposta sostitutiva deve essere versata con le seguenti modalità:
Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026. Commi 42/43 – razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali La disposizione che prevede (in capo ai soggetti IRES) la tassazione frazionata in cinque anni delle plusvalenze, viene limitata alle seguenti fattispecie:
Le altre plusvalenze (diverse da quelle assoggettate al regime PEX) devono essere tassate interamente nell’esercizio di conseguimento. Il suddetto nuovo regime si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi per i soggetti “solari” dal 1/1/2026) Commi 44/45 – affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta Anche questa misura costituisce riapertura dei termini per l’affrancamento (totale o parziale) delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31/12/2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Tale imposta dovrà essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2025 (per i soggetti “solari” Modello Redditi 2026) e dovrà essere versata in quattro rate con le seguenti modalità:
Commi 46/50 – revisione della disciplina IRAP dei dividendi infra–UE e della disciplina delle istanze di rimborso Viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2025 i suddetti dividendi percepiti dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla imprese di assicurazione italiane (a certe condizioni) non concorrano a formare la base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare. Commi 51/55 – modifica alla disciplina dei dividendi Viene modificato il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni percepiti dagli imprenditori e dalle società residenti. Per gli imprenditori individuali Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nel limite del 41,86% qualora siano soddisfatti i requisiti del regime PEX con le seguenti ulteriori condizioni:
Gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES concorrono alla formazione del reddito per l’intero ammontare Per i soggetti IRES Il regime per i soggetti IRES e, grosso modo, analogo a quello delineato per gli imprenditori individuali Commi 56/58 – regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. È relativo alle perdite attese degli intermediari finanziari e delle relative DTA Commi 65/67 – valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali e che possiedono titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, viene consentito di valutarli al valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. In tal caso i medesimi dovranno accantonare apposita riserva indisponibile di utili pari alla differenza tra i valori registrati ed i valori di mercato rilevati alla data di chiusura dell’esercizio. In caso di incapienza degli utili bisogna attingere alle riserve già esistenti e, nel caso anche queste siano insufficienti, mediante accantonamento degli utili degli esercizi successivi. Commi 82/101 – definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione Viene nuovamente offerta la possibilità di estinguere i carichi pendenti affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (rottamazione quinquies) I soggetti che aderiscono alla rottamazione beneficiano dello stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi per la riscossione Il pagamento di quanto dovuto in seguito alla definizione può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31/7/2026) o in 54 rate bimestrali di pari importo, comunque non inferiori a 100 Euro ciascuna La procedura per aderire è la seguente:
Per le violazioni del codice della strada la definizione agevolata riguarda solamente gli interessi. Nel dettaglio, i debiti estinguibili sono quelli derivanti da:
Possono aderire alla presente rottamazione anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (rottamazione ter e quater) purché i relativi debiti rientrino tra quelli “rottamabili” con la presente rottamazione. Sono esclusi i seguenti:
Il pagamento rateale dovrà avvenire con le seguenti modalità:
Sulle rate sono dovuti gli interessi al 3% Le somme dovute sono determinate come somma dei seguenti importi:
La presentazione della domanda produce i seguenti effetti in capo al debitore che non è più considerato moroso:
I contribuenti decadono dalla rottamazione qualora:
Commi 102/110 – definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali I commi in esame introducono una nuova normativa relativa alla facoltà (per le Regioni e gli altri enti locali) di prevedere forme di definizione agevolata dei tributi di loro competenza. Ogni Regione o ente locale che intenda avvalersene dovrò emanare i relativi provvedimenti secondo le regole previste nei suddetti commi. Commi 111/115 – misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto Con i commi in esame vengono introdotte le seguenti novità: a) mediante aggiunta dell’art. 54bis1 al DPR 633/72 viene previsto che, in caso di dichiarazione IVA omessa, l’Amministrazione finanziaria possa comunque procedere alla liquidazione dell’IVA sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute nonché di altri elementi in suo possesso. Si ricorda che la dichiarazione IVA presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell’imposta si considera omessa. Qualora emerga un’imposta a debito, l’amministrazione comunica l’esito del controllo al contribuente che, nei sessanta giorni successivi, potrà versare l’imposta o segnalare incompletezza o errata valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di inerzia del contribuente o di non accettazione delle osservazioni fornite, l’imposta verrà direttamente iscritta a ruolo. Nel caso l’Agenzia accetti totalmente o parzialmente le osservazioni fornite dal contribuente, verrà emesso un nuovo provvedimento che dovrà essere saldato entro sessanta giorni. In ogni caso il provvedimento di liquidazione dell’IVA recherà anche l’addebito delle sanzioni che saranno ridotte ad un terzo in caso di versamento entro il termine di sessanta giorni. b) viene introdotta con decorrenza dal 2028 un ritenuta d’acconto sui corrispettivi delle imprese per l’effettuazione di servizi e per la cessione di beni. La ritenuta si applicherà con l’aliquota dello 0,5% per il 2028 e dell’1% per il 2029. La ritenuta sarà operata al momento del pagamento solamente nei rapporti tra operatori commerciali (B2B). La ritenuta non si applica ai pagamenti a favore di:
La ritenuta non si applica, inoltre, ai pagamenti già assoggettati alla ritenuta dell’11% che le banche operano sui pagamenti che danno diritto alla detrazione d’imposta per bonus edilizi. Comma 116 – misure di contrasto alle indebite compensazioni In materia di compensazioni tra tributi diversi (compensazione orizzontale) viene dimezzato (da 100 mila a 50 mila Euro) l’importo delle iscrizioni a ruolo che impedisce la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale da parte dei contribuenti. Comma 125 – differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax L’entrata in vigore delle due suddette imposte , introdotte con la legge di bilancio 2020, viene ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2027. Commi 126/128 – contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni Tutte le spedizioni provenienti da Paesi non UE di valore dichiarato non superiore a 150 Euro saranno assoggettate ad un contributo di due Euro Comma 130 – limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie Viene modificato il criterio di valutazione dei titoli obbligazionari in maniera differenziata tra soggetti IAS adopter e soggetti non IAS, nonché con riferimento alla circostanza che le obbligazioni siano considerate immobilizzazioni finanziarie o no. Commi 132/132 – norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa In via sperimentale per il solo anno 2026 sono state introdotte le seguenti modifiche:
Commi 133/136 – limiti alla deducibilità degli interessi passivi Introduce una parziale deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari Commi 138/139 – modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento Nel caso di operazioni di permuta, la base imponibile dei beni o servizi scambiati è attualmente determinata sulla base del valore normale. Con la modifica in esame al valore normale viene sostituito il costo sostenuto dal cedente o prestatore. Il nuovo criterio si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, sono espressamente fatti salvi i comportamenti pregressi. Commi 140–142 – estensione dell’obbligo di pagamento delle ritenute sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale L’art. 25 bis del DPR 600/73, al comma 5 esenta alcuni soggetti dall’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni pagate a terzi. Tale disposizione viene ora modificata, quindi anche i seguenti soggetti:
che corrispondono a terzi provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, al momento del pagamento dovranno effettuare la ritenuta d’acconto con le consuete modalità (23% ridotta in alcuni casi alla metà). Analogamente viene modificato l’art. 39 del decreto legislativo 33/2025 che, dal 1° gennaio 2026, sostituisce le disposizioni del DPR 600/73. La disposizione in esame si applica alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026. Comma 144 – imposta sostitutiva per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni L’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge 44/2001 relativa alla rivalutazione delle partecipazioni (negoziate e non) viene incrementata dal 18% al 21%. Commi 153/155 – esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026 I datori di lavoro che nel 2026 assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) potranno usufruire di una riduzione dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di 24 mesi. Analogamente per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. La pratica attuazione e la determinazione della quota di esonero è demandata ad un decreto attuativo del Ministero del lavoro. Comma 156 – lavoro occasionale in agricoltura La legge di bilancio per il 2023 (197/2022, commi 342/354) vietava il ricorso alle prestazioni occasionali da parte degli operatori agricoli. La medesima legge detta però una disciplina transitoria derogatoria per gli anni 2023 e 2024 che è stata successivamente prorogata per il 2025 dalla legge 182/2025 (art. 23). Ora la deroga viene posta a regime, in futuro sarà quindi possibile stipulare contratti di lavoro occasionale in agricoltura. Commi 206/207 – misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli Viene posticipata dal 2026 al 2027 l’entrata in vigore dell’esonero contributi parziale dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti e autonome (professioniste o imprenditrici) madri di due o più figli. Per l’anno 2026 alle suddette, che abbiano un reddito da lavoro non superiore a 40 mila Euro, viene riconosciuta una somma di 60 Euro mensili fino al compimento del decimo anno di età del figlio più giovane. Commi 208/209 – modifiche al calcolo dell’ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza con riferimento all’applicazione di alcuni istituti e Norme in materia di DSU precompilata. Nella situazione patrimoniale ai fini del calcolo dell’ISEE il valore della casa di abitazione di proprietà è già parzialmente escluso fino al valore di 52.500 Euro, ora questa cifra viene elevata a 91.500 Euro e a 120 mila Euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane, con l’ulteriore aggiunta di 2.500 Euro per ogni figlio successivo al primo (precedentemente la maggiorazione era prevista per i figli ulteriori dopo il secondo). Viene altresì modificato (in modo più favorevole ai nuclei familiari numerosi) il meccanismo di calcolo. Commi 210/213 – esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici. I commi in esame prevedono il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli minori, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’esonero viene riconosciuto fino a concorrenza dell’importo di 8 mila euro annui, per la durata di 24 mesi, di 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato, di 18 mesi se viene operata la trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e di apprendistato. Commi 214/218 – incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti Viene inserito un nuovo criterio di priorità nella trasformazione dei contratti di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale o per la rimodulazione di quelli già a tempo parziale. La nuova fattispecie è costituita dalla presenza di almeno tre figli conviventi di età inferiore a 10 anni (salvo che per i figli con disabilità per i quali non sussiste alcun limite di età). In tal caso anche il datore di lavoro che consente tali riduzioni di lavoro usufruisce di benefici consistenti nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico nel limite massimo di 3.000 Euro annui. Commi 219/220 – congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni Viene elevata da 12 a 14 anni l’età dei figli per l’applicazione della normativa sui congedi parentali Parimenti viene modificata la normativa dei congedi parentali per malattia dei figli: viene elevata da cinque a dieci giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da entrambi i genitori e ne viene estesa l’applicabilità ai figli di età fino a quattordici anni. Comma 221 – prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo Viene prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice assunta a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, fino al compimento di un anno di età del bambino. Comma 234 – contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati Viene istituito un apposito fondo nel bilancio dello Stato destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare e con figli a carico. Il contributo, ove spettantem viene riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio. Modalità e criteri di attribuzione saranno determinati con apposito decreto ministeriale. Commi 427/436 – maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per alcuni beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura era già stata introdotta nel 2016, prorogata varie volte e poi abbandonata. Possono beneficiarne tutte le imprese (soggetti IRPEF e IRES) quindi: imprese individuali, società di persone e società di capitali. I beni interessati devono essere destinati a strutture produttive ubicate in Italia e devono essere stati prodotti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. Sono elencati negli allegati IV e V alla legge di bilancio sotto riportati. Non possono usufruirne le imprese che:
Per usufruirne le imprese devono comunque:
La maggiorazione spetta nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro. Le imprese che intendano avvalersi di questa agevolazione devono preventivamente presentare apposita comunicazione tramite il Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE) Ulteriori regole e modalità applicative saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle imprese. Allegato IV (Articolo 1, comma 429) Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»» I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: a) macchine utensili per asportazione; b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; e) macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura; f) macchine per il confezionamento e l’imballaggio; g) macchine utensili di de–produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); h) robot, robot collaborativi e sistemi multi–robo; i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione); o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: – controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller; – interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; – integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; – interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; – rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: – sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; – monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; – caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin). Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi). II. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: a) sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi–sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro–metrica o nano–metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; b) altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; c) sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale; d) dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; e) sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification); f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto–insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; g) strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi; h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; i) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti; l) sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo. III. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0 »: a) banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico; c) dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR); d) interfacce uomo–macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica; e) sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self–checkout e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali. IV. Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese. 1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione: a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing – HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati; b) dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway IoT intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded; c) macchine e sistemi per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning; d) sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica. 2. Infrastrutture di connettività industriale: a) reti 5G private (Non–Public Network – NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP; b) infrastrutture Wi–Fi di classe enterprise e industriale (Wi–Fi 6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica; c) sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP – IEEE 1588, TSN – Time Sensitive Networking) per applicazioni industriali real–time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN; d) infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT–OT, inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi; e) piattaforme e infrastrutture di Multi–access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali. 3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT: a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443; b) sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina–macchina in ambienti OT; c) infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission–critical. I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all’allegato V. Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi. Allegato V (Articolo 1, comma 429) Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese: a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics); b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri–progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni; c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione; d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing); e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali; g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali; h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza; i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi; l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi; m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing); n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting); o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto; p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem); q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva; r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori; s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile; t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici; u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi; v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali; z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop–shipping per e–commerce; aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa; bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura); cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak–shaving, demand–response); dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata: 1) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali; 2) software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi; 3) piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo; 4) software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti; 5) software e piattaforme di Process Mining per l’analisi automatica, la mappatura e l’ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema. ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica: 1) software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l’analisi del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG; 2) piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES; 3) software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e l’ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line). ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità e la gestione dei dati: 1) software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS–RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera; 2) software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l’integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology); gg) piattaforme low–code e no–code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza Comma 437 – comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo Viene elevato da 1000 a 5000 Euro il limite unitario oltre il quale i soggetti non obbligati all’emissione della fattura (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, locali di somministrazione alimenti e bevande, agenzie di viaggio) devono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni in contanti da parte di soggetti stranieri. Commi 437/447 – credito d’imposta ZES unica e zone logistiche semplificate Il credito d’imposta ZES unica previsto dalla legge 124/2023 viene ampliato con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Ricordiamo che la ZES unica riguarda le seguenti Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,Sicilia, Sardegna e Molise. Commi 448/452 – credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (omissis) Commi 454/459 – credito d’imposta dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura Alle suddette imprese che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (di cui agli allegati IV e V sopra riportati) nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 28 settembre 2028 viene concesso un credito d’imposta del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro. Commi 460/466 – credito d’imposta per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura nella ZS unica (omissis) Comma 468 – contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese Viene rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la c.d. “nuova Sabatini” che prevede sostegni agli investimenti in beni strumentali da parte delle micro, piccole e medie imprese. La legge 98/2013 (nuova Sabatini) concede agevolazioni alla imprese che operano in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, con la sola esclusione del settore finanziario ed assicurativo. La legge sostiene l’acquisto (anche in leasing) di beni strumentali materiali ed immateriali (macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali) attraverso le seguenti misure:
Commi 469/471 – interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese I primi due commi prevedono l’emissione di decreti ad opera dal Ministero del Turismo, per la definizione di misure atte a sostenere il turismo attraverso la destagionalizzazione, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali ed il turismo sostenibile. Il comma 471 prevede il rifinanziamento dei contratti di sviluppo (D.L. 112/2008) per gli anni 2026, 2027 e 2028 che prevedono la concessione di contributi a fondo perduto per investimenti pari o superiori a 20 milioni. Comma 519 – contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria Per il solo anno 2026 gli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 30 mila Euro potranno ricevere un contributo fino a 1500 Euro. Comma 584 – esclusione dal calcolo dell’ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali Viene estesa al 2026 la norma che esclude i suddetti immobili dal computo della situazione patrimoniale per la determinazione dell’ISEE. Commi 649/650 – proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF Viene estesa fino al 2028 la possibilità per le Regioni ed i Comuni di stabilire aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali sulla base degli scaglioni di reddito Commi 853/856 – disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019 Si tratta di una norma di interpretazione autentica relativa all’esenzione IMU degli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali e delle attività sanitarie e didattiche. In base alla normativa IMU sono esenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali delle sopraddette attività. Con decisione della Commissione UE del 2012 detta esenzione è stata assimilata agli aiuti di Stato incompatibile e, dunque, illegittima. .Il comma in esame precisa che lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie si intendono esercitate con modalità non commerciali quando:
Il comma 856 reca un’ulteriore norma di interpretazione autentica con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali e stabilisce che le suddette attività si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo è inferiore al Costo Medio del Studente pubblicato annualmente del Ministero dell’Istruzione (per l’anno 2025/2026 vedasi il Decreto allegato) Comma 932 – regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee La legge 145/2018 impone agli acquirenti dei suddetti prodotti l’emissione di un documento di acquisto che, ora, deve indicare anche l’indicazione della Regione di raccolta. Commi 962/965 – benefici per le imprese energivore Viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas istituiti presso la “Cassa per i servizi energetici e ambientali” in relazione agli investimenti in ben definiti beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività, effettuati nel corso del 2025.. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione |
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