STUDIO GHIGLIONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b È qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460/70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 7 DEL 7 – 4 – 2026
novità per gli Enti del Terzo Settore

Con due decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20/3 e del 21/3 sono state apportate alcune modifiche alla normativa degli ETS.

Con il Decreto pubblicato sulla GU del 21/3 è stato approvato un nuovo schema di Rendiconto per cassa. Possono utilizzarlo tutti gli ETS (con personalità giuridica o senza) con ricavi complessivamente non superiori a 60.000 Euro.

Il nuovo modello (semplificato) può essere utilizzato a partire dall’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto.

Il secondo Decreto modifica il precedente decreto in materia di RUNTS (decreto 15/9/2020), è quindi utile esaminare nel dettaglio gli articoli principali che sono stati modificati.

In via generale viene ora previsto che tutte le pratiche da effettuare presso il RUNTS possano essere presentate da un delegato. Precedentemente tutte le pratiche dovevano essere presentate dal Presidente, solamente il bilancio poteva essere depositato da un terzo.

Art 5 – Individuazione dell’Ufficio del RUNTS competente

Viene previsto che in caso di trasferimento in altra Regione occorra presentare un’istanza di variazione all’Ufficio competente per la nuova sede il quale dovrà comunicare la variazione all’Ufficio di provenienza.

Art. 12 – Società di mutuo soccorso

Viene previsto che le società di mutuo soccorso con versamenti annui di contributi associativi non superiori a 50.000 Euro possano presentare domanda di variazione relativamente alla sezione di iscrizione: dalla sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese alla sezione di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore (relativa, appunto, alle società di mutuo soccorso)

Art. 16 – Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l’intervento del notaio.

Viene previsto che il notaio che costituisce un’associazione che intenda conseguire la personalità giuridica deve verificare la sussistenza delle condizioni e del patrimonio minimo e deve provvedere al deposito della domanda di iscrizione al competente ufficio del RUNTS entro venti giorni dall’atto. Il notaio nell’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo deve specificarne l’ammontare e le caratteristiche di liquidità e disponibilità.

Art. 17 – Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica

Viene disciplinata la modalità di iscrizione di un ente dotato di organo di controllo

Art. 20 – Il deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni

Relativamente agli aggiornamenti da depositare al RUNTS viene previsto che ogni ETS debba depositare:

  • le modifiche dell’atto costitutivo
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi, ove previsto il bilancio sociale, la relazione dell’organo di controllo e del revisore ove presenti,
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento estinzione
  • i provvedimenti dell’autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento
  • la comunicazione della perdita della qualifica di ente non commerciale o il riacquisto della medesima
  • gli altri atti previsti da norma di legge, compresi la variazione delle attività svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità e dei poteri o limitazioni e l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale
  • l’eventuale accreditamento ai fini del contributo del cinque per mille
  • eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi

Sono abilitati ad effettuare le suddette comunicazioni:

  • il legale rappresentante o un suo delegato
  • gli amministratori o i componenti dell’organo di controllo

Viene previsto che per gli enti dotati di personalità giuridica gli atti acquistano efficacia a seguito della loro iscrizione nel RUNTS

* * * * *

Altre modifiche vengono apportate alle sezioni relativa ai controllo che il RUNTS effettua, relativamente alla procedura di cancellazione dal RUNTS, alla devoluzione del patrimonio, all’efficacia della pubblicità degli atti depositati al RUNTS




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