CIRCOLARE N° 3 DEL 11 – 3 – 2019

Oggetto: zona franca Genova

In attuazione dell’articolo 8 del decreto legge 109⁄18 (decreto Genova) che istituisce una Zona Franca Urbana (ZFU), il Ministero delle Sviluppo Economico ha emanato la circolare n° 73726 del 7⁄3. La perimetrazione della ZFU è stata demandata al Commissario delegato per l’emergenza (Toti)che, con il Decreto n° 24 del 21⁄12⁄18, l’ha definita come segue:

Comuni dell’alta val Polcevera: Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò

Municipi di Genova: Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente, Ponente

La legge 145⁄18 (Legge di bilancio 2019), all’art. 1, comma 1020 ha esteso le agevolazioni al periodo d’imposta 2019 per i soggetti già esistenti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 31⁄12⁄2019.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni:

a) le imprese, di qualsiasi dimensione,

b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, per la sola agevolazione relativa all’esonero dai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui alla lettera d) del paragrafo 6.

I soggetti che presentano la domanda di agevolazione devono avere la sede principale od una sede operativa all’interno della ZFU:

per le imprese la sede deve essere stata regolarmente segnalata alla Camera di Commercio

per i professionisti deve essere stata segnalata all’Agenzia delle entrate

Le imprese che si impegnano ad avviare un’attività nella ZFU entro il 31⁄12⁄19 devono allegare alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ambito oggettivo

Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano in tutti i settori di attività, compresi quelli della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, dal punto di vista contabile andrà garantita la separazione dei redditi prodotti fuori dalla medesima rispetto a quelli prodotti all’interno.

Sono escluse le imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e quelle che sono state oggetto di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231⁄2001.

Sono altresì escluse le imprese ed i professionisti che applicano i seguenti regimi fiscali agevolati:

Non possono richiedere le agevolazioni di cui all’art. 8 del decreto nemmeno le imprese che hanno già richiesto i benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 109⁄18. Questa esclusione non si applica alle sole imprese che hanno avviato l’attività nella ZFU dopo il 14⁄8⁄18 o che si impegnano ad avviarla entro il 31⁄12⁄19.

Riduzione del fatturato

Tutti i soggetti che intedano presentare la domanda di agevolazione devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato almeno del 25% nel periodo dal 14⁄8⁄18 al 30⁄9⁄18 rispetto al valore medio del corrispondente periodo relativo al triennio 2015⁄2017.

Il predetto requisito non di applica a:

Agevolazioni

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

a) esenzione dalle imposte sui redditi

b) esenzione dall’IRAP

c) esenzione dall’imposta municipale propria

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Le predette agevolazioni ai applicano nel modo seguente:

I titolari di redditi di lavoro autonomo possono beneficiare esclusivamente dell’agevolazione di cui alla lettera d) – esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le retribuzioni di lavoro dipendente.

a) Esenzione dalle imposte sui redditi

L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di Euro 100 mila per ogni periodo d’imposta

Ai fini della determinazione del reddito che beneficia dell’agevolazione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze né le sopravvenienze attive e passive. Parimenti non rilevano i componenti positivi o negativi di reddito la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR

Il limite di Euro 100 mila è maggiorato, per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari ad Euro 5.000 ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU, assunto a tempo indeterminato e che incrementa il numero dei dipendenti.

Nel caso l’impresa richiedente svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate fuori dalla ZFU sussiste l’obbligo di tenere apposita contabilità separata. Vengono dettare regole particolari per la ripartizione dei costi promiscui.

b) Esenzione dall’IRAP

Per ogni periodo d’imposta ammesso all’agevolazione il valore della produzione è esentato fino ad un massimo di Euro 200 mila

Valgono regole analoghe a quelle già viste per l’esenzione dalle imposte sui redditi

c) Esenzione dall’imposta municipale propria – IMU

L’esenzione spetta per gli immobili situati nella ZFU posseduti ed utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività

d) Esonero dal versamento dei contributi sulle retricuzioni da lavoro dipendente

Ai soggetti beneficiari è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell’assicurazione obbligatoria infortunistica (INAIL), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente

L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato ed a quelli a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi, impiegati nelle sedi all’interno della ZFU.

Per effetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis ciascun soggetto può usufruire delle agevolazioni fino ad un massimo di Euro 200 mila con le seguenti eccezioni:

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in via telematica da parte del legale rappresentante dell’impresa o da parte del lavoratore autonomo, anche mediante delega a soggetto terzo.

Le istanze possono essere presentate dalle ore 12,00 del 16⁄4⁄19 alle ore 12 del 21⁄5⁄19. L’ordine temporale di presentazione non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle domande.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero pubblicato sul suo sito istituzionale e varrà comunicato ai beneficiari esclusivamente tramite PEC.

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I signori clienti che ritengano di essere interessati dovrebbero cortesemente comunicarcelo al fine di permetterci di operare tempestivamente rispetto alla scadenza prevista

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