CIRCOLARE N° 6 DEL 7 – 5 – 2019

Legge finanziaria per il 2019 (per il testo clicchi QUI

La legge finanziaria per il 2019 si compone di 19 articoli, di cui il primo a sua volta è articolato in 1143 commi. Nel seguito vi forniamo un sunto dei principali alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 8⁄E del 10⁄4⁄19:

Comma 3: aliquota IVA dispositivi medici

Reca un’interpretazione autentica della tabella A, parte III allegata al DPR 633⁄72 (beni e servizi soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%) nel senso che devono intendersi assoggettati all’aliquota ridotta tutti i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Comma 4: è relativo all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.

Viene meglio definita la locuzione “prodotti della panetteria ordinaria” ai fini dell’applicazione dell’IVA ridotta al 4% che, ora, è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria anche se contengono i seguenti ingredienti:

Precedentemente i suddetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine e pertanto assoggettati all’aliquota IVA del 10%.

Comma 7: modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi da parte delle società immobiliari

Come è noto l’art. 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi siano deducibili nel limite degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL. È prevista la possibilità di rimandare in avanti sia la quota di interessi eccedente il 30% del ROL sia lr eccedenze del ROL non utilizzato, senza alcun limite temporale.

Con il comma in esame si conferma che, per le società che svolgono attività immobiliare, i limiti e le regole previste dall’art. 96 del TUIR non si applichino agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Comma 9: modifiche al regime forfetario

Il regime forfetario istituito dalla legge 190⁄2014 con esclusivo riferimento alle persone fisiche viene modificato con riferimento alla soglia massima di ricavi nonché alle condizioni di accesso. Il nuovo limite massimo di ricavi è ora fissato ad Euro 65.000, indistintamente per tutte le categoria di imprese individuali e professionisti. Ogni anno bisogna verificare la possibilità di applicazione sulla base dei ricavi dell’anno precedente. La fuoriuscita dal regime forfetario si applica dall’esercizio successivo a quello in cui è stato superato il suddetto limite. Il regime forfetario è il regime “naturale” per i soggetti con ricavi annui non superiori ad Euro 65.000, pertanto solamente chi volesse uscirne deve fare l’apposita opzione.

Vengono eliminati gli ulteriori requisiti in precedenza previsti riguardanti il costo del personale (che non dovevano superare Euro 5.000) e quello per i beni strumentali (che non doveva superare Euro 20.000). Inoltre viene specificato che non rilevano eventuali ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini della normativa sugli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Sono state modificate altresì le cause di esclusione, ora non possono avvalersi del regime forfetario:

Tra le cause di esclusione (già previste dalla precedente normativa) restano:

I contribuenti che “naturalmente” sarebbero forfetari possono scegliere il regime di cassa (ex art. 18 DPR 600 e 66 TUIR) ma, in tal caso, occorre un’apposita opzione della durata di tre anni. Parimenti i soggetti che nel 2018 seguivano il regime per cassa, possono entrare nel regime forfetario al verificarsi dei requisiti richiesti.

Comma 12: incremento della deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi

Viene incrementata al 40% (prima era del 20%) la percentuale di IMU relativa agli immobili strumentali che può essere dedotta ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Gli immobili strumentali sono:

Sono sempre esclusi gli immobili utilizzati in uso promiscuo, gli immobili “patrimonio” ovvero quelli dello società immobiliari e gli immobili “merce” ovvero quelli costruiti o ristrutturati dalle imprese di costruzione che sono destinati alla rivendita. Come è noto l’imposta è deducibile “per cassa”.

Comma 13: imposta fissa sulle ripetizioni

I redditi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, nella misura del 15%, salva la facoltà di optare per le regole ordinarie. I redditi tassati con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ma sono invece rilevanti ai fini della determinazione dell’ISEE.

Comma 17: imposta sostitutiva per imprenditori e professionisti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi compresi tra 65 mila e 100 mila Euro possono applicare al reddito determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nonché dell’IRAP, con l’aliquota del 20%.

Al fine della determinazione del reddito valgono le seguenti regole:

Sono esclusi i seguenti soggetti:

I ricavi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto né ad IVA, resta, tuttavia, l’obbligo di fatturazione elettronica. I soggetti che applicano tare regime di imposta sostitutiva non sono sostituti d’imposta.

Comma 23: utilizzo delle perdite pregresse per i soggetti IRPEF

Cambia dal 2018 il regime di riportabilità delle perdite d’impresa per le persone fisiche e le società di persone. Le perdite possono essere utilizzate in compensazione con altri redditi d’impresa conseguiti nel medesimo esercizio e, in caso di incapienza, possono essere riportate negli anni successivi senza alcun limite temporale e utilizzate per compensare futuri utili. In tal modo il regime di riportabilità delle perdite per i soggetti IRPEF viene sostanzialmente a coincidere con quello previsto ai fini IRES.

In base al regime previgente le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone erano computabili in diminuzione dai redditi d’impresa conseguiti nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trovava capienza. Per le perdite delle imprese minori, invece, si poteva effettuare solamente la compensazione con eventuali altri redditi anche di natura diversa ma era vietato il riporto agli esercizi successivi. Con le modifiche in esame tutte le perdite d’impresa (soggetti IRES e IRPEF comprese le imprese minori) possono essere portate in compensazione degli utili degli esercizi successivi senza limite di tempo, fino a concorrenza dell’80% del reddito di ogni singolo esercizio.

Per le perdite realizzate in periodi precedenti al 2018 è possibile applicare già la nuova disciplina solamente se non si è ancora concluso il quinquennio previsto dalla precedente normativa. Con il presente comma si risolve altresì il problema delle imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che, quindi, hanno contabilizzato a costo le rimanenze iniziali al 1° gennaio 2017 senza peraltro rilevare le rimanenze finali al 31 dicembre del medesimo anno.

Le perdite d’impresa dei soggetti semplificati:

A partire dal 2021 tutte le perdite, anche quelle pregresse, potranno essere portate in compensazione degli utili fino all’80% dei medesimi.

Comma 27: detrazioni per i cani guida per ciechi

Le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida diventano detraibili nella misura forfetaria di 1000 Euro annui a fronte di quella già prevista di 516,46.

Comma 28: tassazione agevolata degli utili reinvestiti

A partire dal 2019 il reddito ai fini IRES può essere assoggettato all’aliquota del 15% anziché a quella ordinaria del 24% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente accantonati a riserva disponibile, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

Per investimenti si intende:

Sono esclusi gli investimenti in immobili ed in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Relativamente al costo del personale dipendente bisogna tener conto del costo del personale assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni:

La normativa appena esposta si applica anche alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità ordinaria.

Comma 35: imposta sui servizi digitali

Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con conseguente abrogazione (disposta dal comma 50) dell’imposta sulle transazioni digitali ex L 205⁄17.

Soggetti passivi sono gli esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano congiuntamente:

Per servizi digitali si intendono:

Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi relativi a servizi resi a soggetti collegati o controllati.

La base imponibile si determina al lordo dei costi ed al netto dell’IVA e di altre imposte indirette.

Il ricavo è tassabile in un determinato periodo d’imposta a condizione che l’utente sia localizzato in Italia. Vengono forniti i criteri per la definizione di soggetto localizzato in Italia.

L’imposta è pari al 3% dei ricavi tassabili realizzati in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione o di un numero di identificazione ai fini IVA in Italia che realizzano i presupposti impositivi, devono fare richiesta di un numero di Partita IVA

Comma 51: abolizione agevolazioni IRES per gli enti associativi

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 6 del DPR 601⁄73 viene meno il regime agevolato di tassazione consistente nell’abbattimento al 50% dell’aliquota IRES per:

In seguito alle numerose proteste degli operatori del settore, con il DL 135⁄18 si è provveduto a farce marcia indietro e l’abrogazione è stata rimandata. Si ricorda tuttavia che la riduzione dell’aliquota IRES è già sterilizzata per gli ETS (enti del terzo settore) di cui al D. Lgs 117⁄18. Sull’argomento vedasi la ns circolare 4⁄2019 (Circolare 4⁄2019

Comma 53: semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Limitatamente al 2019 viene eliminato l’obbligo di emettere fattura elettronica per soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema.

Comma 55: credito d’imposta per le spese di adeguamento alla fatturazione elettronica

Il comma in esame modifica la disciplina prevista per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi. Ora il credito è direttamente concesso ai soggetti che sono obbligati all’invio telematico, non più sotto forma di sconto obbligatorio da parte del fornitore lo strumento medesimo. Detto credito d’imposta viene concesso nella misura del 50% del costo di acquisto (con un massimo di Euro 250) o di adattamento (con un massimo di Euro 50).

Comma 56: fatturazione elettronica e contratti di sponsorizzazione

Viene abrogata la previsione, introdotta con il DL 119⁄18, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli artt. 1 e 2 Legge 398⁄91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65 mila Euro. Con la modifica in esame viene abolito il reverse charge che imponeva ai clienti delle suddette associazioni la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità.

Le associazioni in questione (che hanno optato il regime speciale), ove non abbiano superato il limite di 65.000 Euro di ricavi, sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica ai sensi del comma 01, dell’art. 10 del DL 119⁄18

Comma 59: cedolare secca ed affitto degli immobili ad uso commerciale

Viene esteso il regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%, ai canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili accatastati nella categoria C⁄1 aventi una superficie massima, al netto di eventuali pertinenze, di 600 mq.

Il nuovo regime non si applica ai contratti che erano già in essere il 15⁄10⁄18 e che sono stati disdettati e rifatti nel 2019 tra i medesimi soggetti.

Comma 60: iperammortamento

Viene prorogata, con alcune modifiche, la disciplina del c.d. iperammortamento introdotto dalla legge 232⁄16 e successivamente modificata dal D.L. 87⁄2018. Per maggiori delucidazioni sull’iperammortamento vedasi la nostra Circolare 5⁄2017 ).

Ricordiamo che l’iperammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini del conteggio delle imposte. Il comma in esame proroga l’applicabilità delle disposizioni fino al 31⁄12⁄19 e modifica la percentuale di maggiorazione nelle seguenti misure:

Le nuove percentuali di maggiorazione si applicano ai nuovi investimenti effettuati nel 2019, quelli precedenti continuano ad usufruire della percentuale del 150% prevista dalla normativa precedente.

Non tutti i beni possono usufruirne, solamente quelli ad altro contenuto tecnologico che siano destinati a strutture produttive in Italia. Permane qualche dubbio circa l’applicabilità del requisito della territorialità anche ai beni immateriali.

Viene inoltre previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti per i canoni di accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232⁄16 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta.

È altresì confermato il c.d. recapture nel caso i beni vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all’estero. Tale procedimento consiste in una variazione in aumento dell’imponibile fiscale dell’esercizio in cui si verifica l’effetto distrattivo, per un importo pari a tutti gli iperammortamenti dedotti fiscalmente negli esercizi precedenti. Tale meccanismo non si applica nel caso il bene venga ceduto e immediatamente sostituito con altro nuovo di fabbrica.

Comma 66: estromissione agevolata dal patrimonio d’impresa degli immobili strumentali

Viene nuovamente riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per gli imprenditori individuali, a condizione che i beni siano posseduti al 31⁄10⁄18. La scadenza è fissata al 31⁄5⁄2019.

L’imposta sostitutiva è confermata nella misura dell’8% ed i versamenti rateali alle seguenti scadenze: 30⁄11⁄19 e 16⁄6⁄2020. In materia di estromissione dei beni d’impresa vedasi la nostra Circolare 2⁄2016 commi 115-120

Comma 67: proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili

Vengono prorogate al 31⁄12⁄19 le seguenti detrazioni nella misura maggiorata rispetto a quella prevista dal TUIR:

Ricordiamo che per gli interventi relativi al risparmio energetico è necessario effettuare apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dell’intervento.

Comma 68: proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di sistemazione a verde

La detrazione in oggetto viene prorogata al 31⁄12⁄19. Ricordiamo che la detrazione spetta nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad una spesa massima di 5000 Euro per unità abitativa sostenuta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti. Sono quindi detraibili le spese sostenute per interventi di riqualificazione ex novo dell’area a verde o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

Comma 69: proroga del termine per l’iscrizione all’Albo degli intermediari da parte delle cooperative

L’art. 112 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385⁄93) prevedeva il termine del 31⁄12⁄14 per l’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari delle società cooperative esistenti alla data del 1⁄1⁄1996 non quotate in Borsa. La suddetta scadenza era già stata prorogata ed ora viene fissato un nuovo termine al 31⁄12⁄2023.

Comma 70: credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo (ex DL 145⁄13) viene modificata in senso restrittivo:

Comma 73: credito d’imposta per i prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

Si tratta di un nuovo credito d’imposta che viene previsto per gli anni 2019 e 2020 per le imprese che acquistano:

Il credito spetta nella misura del 36% delle spese, nel limite massimo annuo di Euro 20 mila. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e può essere utilizzato in compensazione senza diritto al rimborso nell’esercizio successivo a quello in ci sono stati effettuati gli acquisti. Il nuovo credito d’imposta di cui al presente comma sostituisce analoga misura prevista dalla legge 205⁄17.

Comma 78: credito d’imposta per le spese di formazione 4.0

Il credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0 (introdotto con la legge di bilancio 2018 – vedasi qui la nostra circolare sull’argomento Circolare 4⁄2018 viene prorogato con riferimento alle spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31⁄12⁄18.

Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

Comma 82: Enti del Terzo Settore ed attività non commerciali

Il comma in esame introduce una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività d’interesse generale svolte in alcuni settori dalle fondazioni delle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

I settori interessati sono i seguenti:

È necessario che gli eventuali utili derivanti dalle suddette attività siano interamente reinvestiti nelle medesime e che non venga deliberato alcun compenso agli organi amministrativi degli enti stessi.

Comma 103: accesso dei veicoli elettrici nelle ZTL

Viene concesso il libero accesso nelle ZTL ai veicoli elettrici e ibridi.

Comma 156: credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di bonifica ambientale su immobili pubblici

Viene introdotto un credito d’imposta del 65% per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito viene concesso ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a partire dal 1° gennaio 2019 nelle seguenti misure:

Il credito spetta anche qualora beneficiari della donazione siano i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto dell’intervento.

Il credito deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e, per i titolari di reddito d’impresa, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e può esclusivamente essere utilizzato in compensazione. I beneficiari delle donazioni debbono comunicare mensilmente l’ammontare delle erogazioni ricevute e debbono pubblicare sul proprio sito internet la destinazione e l’utilizzo di quanto ricevuto.

Comma 184: stralcio cartelle esattoriali

Viene introdotta la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica risultanti da ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Deve trattarsi di debiti risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate o da avvisi di accertamento.

La definizione si attua mediante il pagamento:

Lo stato di grave e comprovata difficoltà economica si verifica quando l’ISEE del nucleo familiare sia non superiore ad Euro 20 mila. Il pagamento delle somme dovute è calibrato in base al risultato dell’ISEE secondo la seguente tabella:

16% del dovuto se l’ISEE non supera Euro 8.500

20% del dovuto se l’ISEE non supera Euro 12.500

35% in tutti gli altri casi

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica si verifica sempre qualora il contribuente abbia aperto una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (ex art. 14 ter Legge 3⁄2012). Per tali soggetti la norma prevede l’aliquota del 10%.

La richiesta di adesione alla procedura di stralcio deve esser redatta su apposita modulistica e deve essere presentata entro il 30⁄4⁄19. L’Agente della riscossione, entro il 31⁄10⁄19, deve comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute o l’eventuale rigetto della domanda per carenza dei requisiti. In caso di rigetto parziale o totale della domanda, i debiti tributari non ammessi alla procedura di stralcio vengono, ove sussistano gli specifici requisiti, automaticamente inseriti nella procedura di rottamazione 2018 (c.d. rottamazione ter) con conseguente ripartizione in 17 rate. Sulla rottamazione ter vedasi la ns. Circolare 12⁄2018

Le somme dovute devono essere versate in un’unica soluzione entro il 30⁄11 o a rate alle seguenti scadenze:

La possibilità di aderire alla procedura di saldo e stralcio dovrebbe essere riaperta con un prossimo provvedimento legislativo.

Comma 210: agevolazioni in materia di Venture Capital e di PIR (Piani Individuali di Risparmio)

I PIR sono stati introdotti nel 2017 ad opera della legge 232⁄16 e prevedono un’agevolazione fiscale a favore delle persone fisiche che aderiscono. L’agevolazione consiste nell’esenzione fiscale dei redditi generati dagli investimenti agevolati e, ove applicabile, dall’esenzione dell’imposta sulle successioni. Negli anni 2017 e 2018 si sono susseguite alcune modifiche alla normativa originariamente prevista.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina dei PIR vedasi la nostra circolare Circolare 5⁄2017

Le modifiche apportate dal comma in esame consistono in una più analitica regolamentazione degli investimenti che possono essere effettuati da parte dell’intermediario finanziario.

Comma 218: agevolazioni fiscali per gli investimenti in PMI e start up innovative

Come è noto i soggetti (persone fisiche e società) che investono in start up innovative e Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative possono usufruire di una detrazione ragguagliata all’investimento effettuato. Sulla materia vedasi le nostre circolari Circolare 8⁄2014; Circolare 10⁄2014.

Per effetto della norma in esame la detrazione, già fissata al 30%, viene elevata per il solo 2019 al 40%. Inoltre qualora l’investimento venga effettuato da altra società di capitali mediante l’acquisizione dell’intero capitale sociale della start up innovativa la percentuale di detrazione viene elevata al 50%.

Comma 228: contributi alla micro e piccole imprese per l’acquisto di prestazioni di consulenza finalizzate al sostenimento dei processi di trasformazione tecnologica e digitale

Per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31⁄12⁄18 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni di consulenza di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da “Industria 4.0” e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa.

Il contributo, per ogni periodo d’imposta, è riconosciuto:

Comma 236: raccolta fondi tramite piattaforme on line per PMI ed imprese sociali

Viene modificato l’art. 1 del decreto legislativo 58⁄98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che contiene le “definizioni” utilizzate nel decreto.

Comma 237: proroga termine di iscrizione dei consulenti in materia di investimenti nell’Albo unico del consulenti finanziari

Comma 238: riserva a investitori professionali della raccolta di capitali attraverso portali

Comma 239: conflitto di interessi negli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICVR)

Comma 245: utilizzo del contante e turismo

Viene innalzato da 3000 a 15 mila Euro il limite all’utilizzo del contante da parte delle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l’acquisto di beni e di prestazioni legati al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto e assimilati ed agenzie di viaggio e turismo. Vengono previsti degli adempimenti a carico dell’esercente italiano.

Comma 273: pensionati e trasferimento nel Mezzogiorno

Viene introdotto un nuovo articolo (24 ter) nel TUIR che prevede un’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche, titolari di redditi di pensione di fonte estera, che si trasferiscono in un Comune con popolazione non superiore alle 20.000 unità situato in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata al 7% e si applica a tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero per un periodo di cinque anni

Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che:

Comma 283: indennizzo rottamazione licenze commerciali

A decorrere dal 2019 l’indennizzo già previsto dall’art. 1, D. Lgs. 207⁄96 viene posto a regime. Detto articolo prevede un indennizzo a favore dei commercianti che cessano l’attività e riconsegnano la licenza al Comune.

Comma 291: assunzione conducenti nel settore dell’autotrasporto

Viene introdotto, per il biennio 2019⁄2020, un rimborso in caso di assunzioni di conducenti di età inferiore a 35 anni e che siano inquadrati nelle qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL “Logistica, trasporto merce e spedizione” da parte di imprese di autotrasporto merci per c⁄terzi attive sul territorio italiano e regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c⁄terzi.

Il rimborso ammonta al 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’attività di autotrasporto e deve essere corrisposto dalle imprese che li hanno assunti. Queste ultime, a fronte dei rimborsi effettuati, possono usufruire di una detrazione fiscale fino ad un importo massimo di Euro 1500 per ciascun periodo d’imposta.

Comma 354: fatture elettroniche e consumatori finali

Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili sul sito dello SDI solo su richiesta dei medesimi.

Comma 445: sanzioni amministrative in campo lavoristico

Vengono incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative:

Le maggiorazioni sopra viste sono raddoppiate qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia già stato destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti.

Comma 485: misure di conciliazione vita lavoro

Viene modificato l’art. 16 del D. Lgs. 151⁄2001 prevedendo la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che venga esibita attestazione rilasciata dal medico che dichiari che tale opzione non arreca danno alla salute della gestante e del nascituro.

Comma 486: smart working post maternità e per figli in condizioni di disabilità

Viene modificato l’art. 18 della legge 81⁄2017 con la previsione che venga riconosciuta priorità alle domande di lavoro in modalità agile ai genitori con figli in condizioni di disabilità.

Comma 488: bonus asili nido

Il bonus asili nido ex L 232⁄16, comma 355, per gli anni 2019, 20 e 21 è elevato a 1500 Euro annui.

Comma 508: regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali

Comma 533: retribuzioni disabili

Viene previsto il rimborso da parte dell’INAIL ai datori di lavoro del 60% delle retribuzioni corrisposte alle persone con disabilità da lavoro che siano destinatarie di un progetto di reinserimento.

Comma 534: infortuni domestici

Viene modificata la legge 493⁄99 relativamente all’età delle persone che possono assicurarsi, alla percentuale di inabilità, alla misura del premio, alle prestazioni erogate in caso di inabilità.

Comma 601: Io resto al Sud

La misura di sostegno “Io resto al Sud” viene ampliata. Ora possono usufruirne i soggetti fino a 45 anni (prima il limite era 35) e le attività libero professionali che prima invece erano escluse.

Comma 604: card cultura per i diciottenni

La card cultura viene concessa a chi compie 18 anni del corso del 2019.

Comma 621: sport bonus

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 65% ai soggetti che nel corso del 2019 effettuino erogazioni liberali in denaro per:

Il credito spetta anche qualora beneficiari della donazione siano i soggetti concessionari o affidatari degli impianti pubblici.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nelle seguenti misure:

I beneficiari delle donazioni debbono effettuare apposite comunicazioni all’Agenzia delle entrate al fine di permettere il monitoraggio contro gli abusi.

Comma 654: sviluppo socio economico delle aree rurali

Viene prevista l’assegnazione gratuita per un periodo minimo di 20 anni dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai seguenti soggetti:

Comma 675: previsione di un DPCM per la revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo.

Comma 686: esclusione dall’applicazoine della Direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Comma 692: imposta prodotti non legnosi

Viene introdotta (con decorrenza dal 2019) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi prodotti da persone fisiche attraverso lo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. L’imposta è determinata in Euro 100 e deve essere versata entro il 16⁄2 dell’anno di riferimento.

È esclusa la raccolta per uso proprio e si considera occasionale l’attività che genera corrispettivi di vendita non superiori ad Euro 7.000.

Comma 698, lettera a) regime IVA raccoglitori occasionali

Viene introdotto un regime IVA speciale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro.

Comma 698, lettere b) e c) aliquota IVA tartufi

L’aliquota del 5% si applica ai tartufi freschi o refrigerati, quella del 10% ai tartufi congelati, essicati o preservati immersi in acqua salata.

Comma 699: regime forfetario per la produzione di prodotti selvatici non legnosi

I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio ... ) possono applicare il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della L. 190⁄2014 ferma restando la determinazione del reddito su base catastale. Tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% ed è applicabile ai soggetti che dichiarano corrispettivi annui d’importo non superiore a 7.000 Euro.

Comma 700: vendita prodotti agricoli

Viene prevista la possibilità per i produttori agricoli di rivendere al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, anche prodotti non di diretta produzione a condizione che:

Comma 706: bonus occupazionale giovani eccellenze

Viene introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;

per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuata nel 2019 di:

Comma 784: alternanza scuola lavoro

Il numero di ore obbligatorie per la “scuola lavoro” viene ridotto come segue:

210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali

150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici

90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei

Comma 806: credito d’imposta per le vendite al dettaglio di giornali

Per gli anni 2019 e 2020 viene introdotto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel campo della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali ove viene svolta l’attività fino ad un massimo di 2.000 Euro all’anno. Possono usufruirne anche i rivenditori non esclusivi a condizione che la predetta attività rappresenti l’unico punto di vendita al dettaglio di giornali e riviste. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Come è noto l’attività di rivendita di giornali e riviste può affiancarsi alle seguenti:

Comma 810: contributi editoria – progressiva riduzione e abolizione.

Comma 912: deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori d’importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Vengono modificate le soglie per l’affidamento diretto e per la procedura negoziata.

Comma 917: disposizioni in materia di acquisizione di somme a titolo di maggiorazione sull’imposta comunale di pubblicità.

I rimborsi che i Comuni devono effettuare per la restituzione della maggiorazione dell’imposta sula pubblicità per gli anni dal 2013 al 2018 vengono rateizzati in cinque anni.

Comma 919: aumenti dell’imposta di pubblicità

A decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed i diritti relativi all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato.

Comma 940: rivalutazione beni d’impresa e quote societarie

Anche la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui al presente comma costituisce una proroga di disposizioni precedenti. Vedasi sull’argomento le nostre precedenti circolari: Circolare 4⁄2018; Circolare 2⁄2016; Circolare 6⁄2015; Circolare 10⁄1014; Circolare 3⁄2014; Circolare 10⁄2013.

Come è noto uno dei criteri per l’iscrizione in bilancio delle attività consiste nel criterio del costo (il più comunemente usato) che presenta l’inconveniente di sottovalutare i beni allo scorrere del tempo, specialmente in presenza di inflazione. Il valore di tali beni può essere adeguato (aumentato) solo in presenza di apposita previsione di legge mentre in caso di riduzione del valore la società proprietaria è obbligata alla svalutazione.

I beni strumentali immateriali seguono il procedimento di ammortamento “in conto”, può quindi succedere che il bene, ancorché presente in azienda, non compaia in bilancio in quanto il relativo valore è azzerato per effetto dell’ammortamento. Per poter effettuare la rivalutazione occorre che il bene sia ancora tutelato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

A fronte della rivalutazione deve essere istituita un’apposita riserva di rivalutazione “schiava d’imposta”, questa può essere affrancata mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Comma 954: incentivi per gli impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli

Comma 985: esenzione IMU sisma Emilia

Per i Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 l’esenzione IMU viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31⁄12⁄2019.

Comma 986: ISEE ed immobili inagibili

Gli immobili distrutti o inagibili a seguito di calamità naturali sono esclusi nel calcolo dell’ISEE.

Comma 991: proroga di termini degli adempimenti tributari

Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi alle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e viene elevato a 120 il numero massimo di rate mensili per i versamenti con decorrenza 1° giugno 2019.

Comma 993: proroga di termini degli adempimenti tributari

Vengono prorogate fino al 2020 le agevolazioni fiscali previste per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia in materia di imposte sui redditi e dell’Imposta municipale propria.

Comma 994: proroga della notifica della cartelle di pagamento

Comma 997: esenzioni da imposte comunali per le zone terremotate

Viene prevista l’esenzione dall’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione e per la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24⁄8⁄16.

Comma 1020: Zona Franca urbana di Genova

Vedasi la nostra circolare Circolare 3⁄2019

Comma 1031: veicoli elettrici e strutture di ricarica

Viene riconosciuto un contributo per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Deve trattarsi di autoveicoli con emissioni di CO2 inferiori a 70 g⁄km e con prezzo risultante dal listino ufficiale inferiore ad Euro 50.000 IVA esclusa. Il contributo viene riconosciuto agli acquirenti da parte dei venditori sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici, a loro volta, riconoscono il contributo al venditore e lo recuperano mediante compensazione con le imposte dovute in Italia.

Il contributo varia da 1600 a 6000 Euro sulla base di due fasce di emissioni ed alla circostanza che l’acquisto avvenga con contestuale consegna per la rottamazione di veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4.

Comma 1048: veicoli storici

La tassa automobilistica viene ridotta del 50% per i veicoli d’interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione tra 20 e 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica.

Comma 1039: detrazione per infrastrutture di ricarica elettrica.

Viene prevista una detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici acquistate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 ad uso privato. Possono beneficiare della detrazione i soggetti IRES ed IRPEF che effettuano l’acquisto e sono possessori dell’area ove installarla e di un veicolo elettrico.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 3000 Euro anche nel caso gli acquirenti siano più di uno. Rientrano tra le spese agevolabili: il costo di acquisto, le spese di installazione ed i costi di allaccio fino ad una potenza di 7 KW.

Comma 1042: ecotassa

Viene introdotta, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata alle emissioni di CO2 a carico degli acquirenti di un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g⁄km. L’imposta non si applica ai veicoli ad uso speciale quali autoambulanze, camper, veicoli blindati, veicoli con accesso per sedia a rotelle ...

L’imposta resta a carico del soggetto che effettua l’acquisto e può essere versata dal medesimo o per il tramite del concessionario, in questo caso dovrà essere evidenziata in fattura come esclusa dalla base imponibile ex art. 15 DPR 633⁄72 e dovrà essere allegato l’originale del mod F24 di versamento, intestato all’acquirente.

Comma 1053: rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e della partecipazioni

Viene nuovamente riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2019 ai fini della determinazione dei redditi diversi. La perizia deve essere effettuata entro il 30⁄6⁄19 così come il pagamento dell’imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

da applicarsi sul maggior valore attribuito al bene rispetto al costo storico.

Anche per questa misura vedasi le nostre precedenti circolari già citate al comma 940

Comma 1055: abrogazione IRI

Viene abrogata l’IRI ex art. 55 bis del Testo Unico Imposte Dirette che avrebbe dovuto consentire alle imprese individuali, società di persone e srl trasparenti la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa con l’aliquota IRES. Per effetto di varie proroghe e dell’attuale eliminazione il suddetto regime non è mai entrato in vigore.

Comma 1056: crediti DTA

Viene rinviata all’esercizio 2026 la deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi ex art. 16 DL 82⁄2015. È relativa alle perdite su crediti delle banche e delle assicurazioni

Comma 1057: veicoli non inquinanti

Viene riconosciuto un contributo del 30% (con un massimo di 3000 Euro) per l’acquisto in Italia di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1 e L3 con contestuale rottamazione di altro veicolo delle categorie euro 1 o 2.

Comma 1067: perdite su crediti e IFRS 9

Riguarda le banche e le imprese assicurative.

Comma 1070: principi contabili internazionali

In materia di obbligo e⁄o facoltà di applicare i principi contabili internazionali.

Comma 1079: ammortamento avviamento e altri beni immateriali

È relativo all’ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali nel caso si sia provveduto all’iscrizione in bilancio delle DTA (imposte anticipate e differite). Si ricorda che la differente deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito prevista dalla normativa fiscale rispetto alla normativa civilistica fa sorgere differenze temporanee o definitive del reddito fiscale rispetto a quello di bilancio. Nel caso di differenze temporanee si verifica un pagamento anticipato delle imposte che può essere registrato nell’attivo patrimoniale a compensazione della voce dei debiti tributari.

Con il D. L. 225⁄2010 (art. 2, commi 55 s.s.) è stato consentito, a certe condizioni, di trasformare le imposte anticipate in credito d’imposta. Con il comma in esame viene rimodulata la deducibilità degli ammortamenti fiscali dei suddetti beni nel solo caso in ci siano state calcolate le imposte anticipate.

Comma 1080: soppressione ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

A partire dal 2019 viene eliminata l’ACE (aiuto alla crescita economica)

Comma 1085: IRAP

Viene abolita la deduzione di cui al n° 3) della lettera a) del comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 446⁄97 che prevede la deduzione di Euro 15.000 su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, importo aumentato ad Euro 21.000 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni.

Viene altresì abolito il credito d’imposta del 10% dell’IRAP, previsto per chi non si avvale di lavoratori dipendenti.

Comma 1092: estensione delle riduzione della base imponibile IMUe TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta.

Viene previsto che in caso di decesso del comodatario l’agevolazione spetti comunque in presenza di coniuge superstite con figli minori.

Comma 1127: cedolare secca

L’acconto della cedolare secca viene fissato nelle seguenti misure:

95% fino al 2020

100% dal 2021

Comma 1141: proroga in materia di adeguamento antincendio delle strutture ricettive

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I signori clienti che ritengano di essere interessati ad alcuno dei punti esaminati dovrebbero cortesemente comunicarcelo al fine di permetterci di operare tempestivamente rispetto ad eventuali scadenze previste.