CIRCOLARE N° 8 DEL 23 – 5 – 2019
corrispettivi telematici – esoneri
Con un decreto del 10⁄5 pubblicato sulla Gazzetta Ufficale del 18⁄5 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le cessioni che sono esonerate dall’invio telematico giornaliero dei corrispettivi. Ricordiamo che dal 1° luglio 2019 entrerà in vigore tale nuovo adempimento per tutti i soggetti che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 Euro e che l’obbligo verrà ampliato a tutti i soggetti a partire dal 1° gennaio 2020. Sul punto vedasi la nostra circolare N° 12⁄18
È stato specificato che il nuovo adempimento non si applichi:
- alle operazioni che non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio e–commerce, tabacchi, cessioni di prodotti agricoli da parte di agricoltori in regime speciale, quotidiani e periodici, somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, prestazioni di custodia e amministrazione titoli e altri servizi da istituti di credito, parcheggio di veicoli, cessione di beni per corrispondenza, prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, );
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato,
- fino al 31⁄12⁄19 alle operazioni collegate e connesse a quelle sopra viste nonché alle attività di commercio al minuto effettuate in via marginale rispetto a quelle sopra viste. Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’esercizio 2018 (anche se superiore ad Euro 400.000). Si tratta ad esempio degli spacci collegati alle industrie alimentari ove vengono effettuate le cessioni degli scarti di lavorazione
- alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei e treni nel corso dei viaggi internazionali
- fino al 31⁄12⁄19 sono esonerati gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le cessioni di beni diversi dalla benzina o gasolio destinati all’autotrazione purché i relativi ricavi non siano superiori all’1% del volume d’affari complessivo del 2018 (anche se superiore ad Euro 400.000).
Gli esoneri di cui sopra sono temporanei, con appositi provvedimenti verranno individuate le date in cui gli esoneri cesseranno.