CIRCOLARE N° 10 DEL 12 – 6 – 2019

Oggetto: decreto “crescita” (Per il testo del decreto clicca ( QUI)

Nelle more della conversione in legge che dovrà avvenire entro il 29 giugno vi illustriamo le principali disposizioni contenute nel Decreto Legge 34⁄2019

Art. 1 – maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi

Viene riproposta la misura c.d. del superammortamento che consente di maggiorare il costo di acquisto dei beni strumentali nuovi ai fini del calcolo degli ammortamenti fiscali. La percentuale di maggiorazione, però, non è più del 40% bensì del 30%. Per i beni acquistati precedentemente si continua a calcolare il superammortamento con la percentuale del 40%. Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto.

Il nuovo superammortamento si applica ai beni acquistati dal 1° aprile al 31⁄12⁄19, ovvero entro il 30⁄6⁄20 a condizione che entro il 31⁄12⁄19 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e che venga pagato un acconto pari almeno al 20%.

La maggiorazione del costo di acquisto non si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccede il limite di 2,5 milioni.

Art. 2 – revisione mini IRES

L’articolo in esame abroga la disciplina c.d. mini–IRES che era stata introdotta dalla Legge 145⁄18 (legge di bilancio 2019) che non è mai stata applicata La nostra Circolare N° 6⁄2019 sulla legge finanziaria clicca QUI. Lo scopo della nuova normativa è sempre quello di agevolare (riducendola) la tassazione degli utili d’impresa che rimangono nell’azienda. In modo tutto sommato abbastanza semplice viene previsto che l’aliquota agevolata possa essere applicata sulla parte di reddito corrispondente agli utili che vengono accantonati in una riserva diversa da quelle non disponibili e che incrementa il patrimonio netto dell’impresa.

L’aliquota dell’IRES viene ridotta, anno per anno, nelle seguenti misure

per il 2019 riduzione di 1,5 punti, quindi aliquota IRES al 22,5%

per il 2020 riduzione di 2,5 punti, quindi aliquota IRES al 21,5%

per il 2021 riduzione di 3 punti, quindi aliquota IRES al 21%

dal 2022 riduzione di 3,5 punti, quindi aliquota IRES al 20,5%

Il meccanismo si applica già con riferimento ai redditi del 2018 che, ove accantonati nel 2019, potranno concorrere a ridurre per un pari importo il reddito del 2019 la cui dichiarazione dei redditi verrà presentata nel 2020. Si verifica quindi una sorta di slittamento del beneficio fisclae all’anno successivo.

In definitiva, quindi, i parametri da monitorare sono:

Non viene richiesto alcun confronto con gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi e⁄o in nuova occupazione. Poiché la norma fa riferimento al “reddito dichiarato” si ritiene che eventuali maggiori redditi accertati successivamente non possano usufruire di alcuna riduzione anche in presenza di eccedenze di utili portati a nuovo. Nel caso in cui il reddito accantonato non trovi capienza nell’incremento del patrimonio netto, l’eventuale eccedenza non perde l’agevolazione ma potrà usufruirne negli esercizi successivi al verificarsi della condizione di incremento del patrimonio netto.

Il nuovo meccanismo di tassazione ridotta si applica anche ai soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone) purché abbiano optato per la contabilità ordinaria.

La pratica attuazione della misura in esame è demandata ad un decreto ministeriale.

Art. 3 – maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

Viene incrementata la quota deducibile (ai fini delle imposte sui redditi, non dell’IRAP) dell’IMU che le imprese pagano sugli immobili strumentali. Fino al 2013 l’IMU era completamente deducibile nella determinazione del reddito del’impresa che la versava, poi dal 2014 al 2018 la deducibilità è stata ridotta al 20% e per il 2019 era già stato previsto l’incremento al 40%.

Ora la deducibilità dell’IMU verrà gradatamente incrementata con la seguente tempistica:

per il 2018 al 50%

per il 2020 ed il 2021 al 60%

dal 2022 al 70%

Nella cambia con riferimento alla TASI che resta deducibile nell’esercizio di pagamento.

Gli immobili strumentali sono:

Sono quindi esclusi gli “immobili patrimonio” e gli “immobili merce”

Art. 4 – modifiche alla disciplina del Patent box

La disciplina del Patent box è già stata illustrata nella nostra circolare n° 8⁄2015 ed agevola, detassandoli parzialmente (al 50%), i redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali (esclusi i marchi d’impresa). In questa sede vengono apportate alcune modifiche:

Art. 5 – rientro dei cervelli

Mediante modifica dell’art. 16 del D. Lgs. 147⁄15 viene ora previsto che il reddito dei lavoratori dipendenti e assimilati, i redditi di lavoro autonomo nonché quelli delle nuove imprese aperte in Italia dei soggetti che trasferiranno la loro residenza in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% alle seguenti condizioni:

L’agevolazione si applica ai soggetti che rientreranno in Italia a partire dall’esercizio 2020 ed ha una durata di cinque anni.

Sono previste alcune ipotesi di rafforzamento dell’agevolazione:

In questi casi l’agevolazione spetta per un periodo di 10 anni e la quota di partecipazione al reddito complessivo viene elevata al 50% nel secondo quinquennio.

La percentuale di partecipazione al reddito complessivo è sempre ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza dall’estero in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Vengono altresì modificati i seguenti articoli:

mediante allungamento da 3 a 5 esercizi delle relative esenzioni parziali (ai fini IRPEF e IRAP) del reddito relativo. Analogamente a quanto detto sopra, le agevolazioni sono incrementate in presenza di figli minori o nel caso venga acquistato un immobile ad uso abitativo in Italia.

Art. 6 – modifiche al regime dei forfetari

Il regime forfetario già introdotto con la legge finanziaria per il 2015 (vedasi QUI la nostra circolare) era già stato oggetto di parziale revisione ad opera della legge 145⁄18 illustrata con la nostra circolare N° 6⁄2019 che, tra laltro, aveva abolito il limite di 5.000 Euro di costo del personale già presente nella versione precedente. Nulla era invece mutato con riferimento al settore ritenute: i compensi dei forfetari non sono soggetti a ritenuta d’acconto né i compensi dai medesimi pagati ad altri professionisti o ai dipendenti avrebbero dovuto sontare la ritenuta d’acconto.

Adesso viene previsto che, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario diventino sostituti d’imposta ma limitatamente ai compensi per lavoro dipendente o assimilati.

Art. 7 – incentivi per la valorizzazione edilizia

La tassazione delle transazioni aventi ad oggetto immobili (salve le agevolazioni per la prima casa) è molto onerosa: imposta di registro al 9% oltre all’imposta ipotecaria ed a quella catastale. Viene ora prevista l’applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e di quella catastale nella misura fissa di euro 200 all’acquisto e successiva rivendita di interi fabbricati alle seguenti condizioni:

La tassazione in misura fissa di Euro 200 ciascuna si applica agli atti di acquisto stipulati fino al 31⁄12⁄2021 ed a quelli successivi di rivendita.

Qualora le condizioni viste non vengano rispettate, le sopradette imposte sono dovute in misura piena ed è altresì applicata una sanzione del 30% oltre agli interessi.

Art. 8 – sisma bonus

La detraibilità delle spese per interventi antisismici è prevista a regime dall’art. 16 bis del TUIR nella misura del 36% della spesa sostenuta con un massimo di 48.000 Euro. Fino al 31⁄12⁄2019 (salvo ulteriori proroghe) la percentuale è aumentata al 50% e l’importo è raddoppiato a 96.000 Euro.

Accanto a questa misura il DL 63⁄2013 ha introdotto il c.d. sisma bonus prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne. In particolare viene prevista una detrazione del 75% della spesa qualora i lavori comportino una riduzione del rischio sismico ad una classe di rischio inferiore ed dell’85% se si verifica il passaggio a due classi inferiori.

Con il decreto in esame, fermo tutto il resto, viene modificato l’art. 16, comma 1 septies del D.L 63⁄16 mediante allargamento delle zone che possono usufruire del sisma bonus anche alle zone con rischio 2 e 3 (prima il sisma bonus era accessibile solo agli ammobili siti nelle zone con rischio 1). Si tratta quindi di un allargamento territoriale.

Art. 9 – trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili

Viene sancita l’irrilevanza fiscale (ai fini IRES ed IRAP) in capo all’emittente dei maggiori e minori valori degli strumenti finanziari diversi dalle azioni e similari che derivano da specifiche previsioni contrattuali.

Vengono previste numerose condizioni al cui soddisfacimento la sopra detta indifferenza fiscale viene condizionata.

Art. 10 – modifiche alla disciplina degli incentivi per gi interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Viene previsto che il soggetto che avrebbe diritto alla detrazione per gli interventi possa optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo. Lo sconto viene praticato dal venditore⁄prestatore il quale matura un credito d’imposta uguale allo sconto praticato da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

La suddetta opzione può essere esercitata nei seguenti casi:

Art. 11 – aggregazioni d’imprese

L’articolo in esame prevede il riconoscimento gratuito (fino a 5 milioni) del disavanzo da concambio che emerge dalle operazioni di fusione e scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nel caso di conferimento di azienda.

Si tratta di una misura già nota all’ordinamento nazionale essendo stata originariamente prevista dalla legge 296⁄2006, successivamente riproposta con il decreto legge 5⁄2009. È una deroga al principio dell’irrilevanza fiscale delle operazioni straordinarie che è subordinato al mantenimento nel bilancio della beneficiaria o della conferitaria dei medesimi valori fiscali già in capo alle società che partecipano all’operazione.

Non viene previsto alcun limite dimensionale delle imprese che possono usufruirne, l’unico limite riguarda il soggetto che risulterà dopo l’operazione: deve trattarsi di una società di capitali avente sede in Italia. Poiché invece non viene posto alcun limite agli altri soggetti che partecipano all’operazione ne consegue che in veste di conferenti⁄fusi⁄scissi potranno partecipare anche imprese individuali, società di persone, enti non commerciali, enti commerciali diversi dalle società, soggetti non residenti.

L’agevolazione si applica alle operazioni realizzate tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2022.

Vengono previste alcune condizioni al fine di evitare abusi, occorre che i partecipanti all’operazione:

Qualora le imprese beneficiarie, nei primi quattro esercizi successivi all’operazione di aggregazione, pongano in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cedano i beni rivalutati, si verifica la decadenza dall’agevolazione fatta salva la possibilità di presentare interpello disapplicativo (ex art. 11, comma 2 della legge 212⁄00 Statuto del contribuente)

La previsione della procedura di recupero del beneficio è prevista al fine di evitare che la società beneficiaria trasferisca il bonus ad altro soggetto privo dei requisiti. In occasione di una versione precedente di questo stesso bonus era stato precisato che la decadenza si verifica anche nel caso di atti dispositivi dei soci sulle proprie quote o azioni.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, l’impresa deve liquidare e versare l’imposta sul reddito e l’IRAP ricalcolata sui redditi degli esercizi in cui ha usufruito dell’agevolazione, senza sanzioni né interessi.

Art. 12 – fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

Viene previsto che la fatturazione nei confronti dei soggetti aventi sede a San Marino venga effettuata in via elettronica in conformità agli accordi con detto Stato.

Art. 13 – vendita di beni tramite piattaforme digitali

I gestori delle piattaforme di vendita on line dovranno trasmettere trimestralmente, per ciascun venditore, i seguenti dati:

Il primo invio deve essere effettuato nel mese di luglio 2019

Qualora la trasmissione dei dati venga omessa o effettuata in modo incompleto, il gestore della piattaforma è responsabile del versamento dell’IVA qualora non provi che la stessa è stata assolta dal venditore.

Le disposizioni appena viste si applicano fino al 31 dicembre 2020

Art. 14 – enti associativi assistenziali

All’art. 148 del TUIR al comma 3 dopo la parola “religiose” è aggiunta “assistenziali”. Il comma 3 è relativo alla definizione dei criteri per l’individuazione delle attività non commerciali esercitate dagli enti di tipo associativo che sono: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche ed ora anche assistenziali.

Art. 15 – estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

In base all’articolo in esame gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) possono prevedere la rottamazione delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 previa deliberazione dell’organo competente da assumersi entro 60 giorni.

Per i contribuenti il vantaggio consiste nell’azzeramento delle sanzioni mentre gli interessi restano dovuti integralmente.

Sono escluse le seguenti:

Gli enti territoriali devono stabilire:

In seguito alla presentazione dell’istanza i termini di prescrizione e di decadenza sono sospesi

Art. 16 – credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante.

La legge di bilancio 2018 (legge 205⁄17, comma 924) dispone che agli esercenti impianti di distribuzione di carburante spetti un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico. Ora con la disposizione in esame viene chiarito che il credito d’imposta spetta esclusivamente per le cessioni di carburanti e non a fronte di cessioni diverse.

Art. 17 – garanzia sviluppo media impresa

Viene istituito un fondo per la garanzia dei finanziamenti erogati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari a favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499

Art. 18 – norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

(omissis))

Art. 19 – rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

(omissis)

Art. 20 – modifiche alla Nuova Sabatini

Vengono apportate alcune modifiche alla legge 69⁄2013 (nuova Sabatini)

Art. 21 – sostegno alla capitalizzazione

I contributi previsti dall’art. 2, comma 5 del DL 69⁄2013 (per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature) sono riconosciuti anche alle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione.

Art. 22 – tempi di pagamento tra le imprese

Nel D. Lgs. 231⁄2002 viene aggiunto l’art. 7 ter relativo alla evidenza nel bilancio sociale dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno evidenziando gli eventuali ritardi

Art. 23 – cartolarizzazioni

(omissis)

Art. 24 – sblocca investimenti idrici nel sud

(omissis)

Art. 25 – dismissioni immobiliari enti territoriali

(omissis)

Art. 26 – agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolante

(omissis)

Art. 27 – società di investimento semplice – SIS

(omissis)

Art. 28 – semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area

(omissis)

Art. 29 – nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation

La c.d. misura “Nuove imprese a tasso zero” prevista dal D. Lgs. 185⁄2000 che prevede misure per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile viene modificata in modo da renderla maggiormente attrattiva e flessibile.

Art. 30 – contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

(omissis)

Art. 31 – marchi storici

All’interno del D. Lgs. 30⁄2005 (Codice della proprietà industriale) vengono inserite apposite disposizioni allo scopo di far emergere i marchi storici ovvero quelli registrati da almeno 50 anni o per i quali sia dimostrabile l’uso ininterrotto per pari periodo.

Art. 32 – contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi

I consorzi nazionali che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani possono usufruire di un’agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti. L’agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di Euro 30.000

Vengono apportate parecchie modificazioni al Codice della proprietà industriale

Viene inoltre prevista l’assegnazione di un apposito voucher, denominato “Voucher 31 – Investire In Innovazione” alle start up innovative per l’acquisizione di servizi specialistici volti a verificare la brevettabilità di un’invenzione, la ricerca di anteriorità preventive, la stesura della domanda di brevetto e di deposito all’Ufficio Italiano Brevetti, l’estensione all’estero della domanda di brevetto.

Art. 33 – assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

(omissis)

Art. 34 – piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali

(omissis)

Art. 35 – obblighi informativi erogazioni pubbliche

Con l’articolo in esame vengono apportate modifiche sostanziali all’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 124⁄2017 con l’aggiunta di alcuni commi che impongono obblighi informativi legati alle erogazioni pubbliche.

Soggetti destinatari dei nuovi adempimenti sono:

Per i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa i dati devono essere inseriti nella medesima, per quelli che invece non la redigono i dati debbono essere inseriti (entro il 30⁄6 di ogni anno) sul proprio sito internet o in mancanza sul sito delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli obblighi informativi riguardano:

L’obbligo trova già applicazione con riferimento ai bilanci d’esercizio 2018 e deve essere adempiuto entro il 30⁄6⁄18. Resta confermato che non rientrano nell’obbligo di pubblicazione le erogazioni d’importo inferiore a 10.000 Euro.

Un adempimento ancora più oneroso viene previsto per le cooperative sociali che ai sensi del nuovo comma introdotto sono tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

La mancata pubblicazione sarà sanzionata in misura pari all’1% delle somme ottenute con un minimo di Euro 2.000.

Art. 36 – banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori

(omissis)

Art. 37 – ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia

(omissis)

Art. 38 – debiti enti locali

(omissis)

Art. 39 – modifica al decreto legge 28 gennaio 2019 n 4

(omissis)

Art. 40 – misure di sostegno al reddito per chiusura della SS 3–bis Tiberina E45

(omissis)

Art. 41 – misure in materia di aree di crisi industriale complessa

(omissis)

Art. 42 – controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea

(omissis)

Art. 43 – semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

Vengono apportate alcune modifiche al D L 149⁄13 ed alla legge 3⁄2019 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.)

Art. 44 – semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

(omissis)

Art. 45 – proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali

(omissis)

Art. 46 – modifiche all’art. 2, comma 6 del DL 1⁄2015

(omissis)

Art. 47 – alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti

(omissis)

Art. 48 – disposizioni in materia di energia

(omissis)

Art. 49 – credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Alle PMI italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019 che parteciperanno nel corso del 2019 a fiere internazionali è riconosciuto un credito d’imposta del 30% fino al un massimo di Euro 60.000 a fronte delle seguenti spese:

Il credito è riconosciuto in tre quote annuale ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Poiché è previsto un tetto massimo globalmente sfruttabile di 5 milioni, le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione.

Art. 50 – disposizioni finanziarie

(omissis)