CIRCOLARE N° 11 DEL 12 – 7 – 2019

Oggetto: investimenti nelle start up e PMI innovative

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5⁄7 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle sviluppo economico recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start up innovative e PMI innovative” previsto dalla Legge 3⁄2015 (art. 4)

In materia di start up innovative vedasi le seguenti nostre circolari: N° 17⁄2012; N° 8⁄2014, N° 10⁄2014.

Le agevolazioni previste dal decreto si applicano agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle società di capitali in start up innovative o PMI innovative a partire dall’esercizio 2017, anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative.

Sono esclusi i seguenti:

Per investimento agevolato si intendono i conferimenti in denaro che vengono iscritti a capitale sociale o a riserva da sovraprezzo delle azioni o quote anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che, alla fine di ogni esercizio, detengono azioni o quote di start up innovative e PMI innovative di valore almeno pari al 70% del totale dell’attivo. Si considerano conferimenti in denaro anche le compensazioni di crediti (con alcune eccezioni) effettuate in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale.

Relativamente alle start up innovative o PMI innovative con sede all’estero che abbiano in Italia una stabile organizzazione, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni sono quelli che incrementano il fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia.

Le agevolazioni fiscali sono differenti in relazione alla natura del soggetto investitore.

Nel caso di investitore assoggettato all’IRPEF viene ammessa la detraibilità dall’imposta lorda del 30% dei conferimenti effettuati fino a 1 milioni per ogni esercizio

Per i soci delle società di persone l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed il limite di 1 milione si applica all’importo conferito dalla società.

Qualora l’importo della detrazione spettante sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza puà essere riportata negli anni successivi ma non oltre il terzo.

Per i soggetti IRES viene riconosciuta la deducibilità ai fini della determinazione del reddito del 30% dei conferimenti effettuati fino a 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta. Qualora l’importo deducibile sia superiore al reddito, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo.

Per le società e gli enti che redigono il bilancio consolidato fiscale nazionale la deduzione è ammessa per ogni società nel limite di 1,8 milioni come già visto per i soggetti IRES. L’eventuale eccedenza rispetto al reddito complessivo delle singole partecipanti al consolidato fiscale è ammessa in deduzione dal reddito complessivo del gruppo. L’eventuale ulteriore eccedenza rispetto al reddito consolidato del gruppo deve essere computata in aumento dell’importo deducibile dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo delle singole società partecipanti al consolidato fiscale. Le eccedenze manifestatesi in esercizi precedenti all’adesione al consolidato fiscale non possono essere attribuite al gruppo e continuano ad essere deducibili dal reddito della società che ha effettuato l’investimento con le usuali regole.

Nel caso il soggetto IRES che ha effettuato l’investimento abbia optato per la trasparenza fiscale, l’eventuale eccedenza rispetto al reddito complessivo è deducibile in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione. L’eventuale ulteriore eccedenza è riportabile agli anni successivi nella determinazione del reddito di ogni singolo socio, ma non oltre il terzo.

Eventuali eccedenze verificatesi in capo alla società prima dell’opzione per la trasparenza fiscale restano in capo alla medesima e possono essere dedotte negli esercizi successivi ma non oltre il terzo.

La deduzione⁄detrazione spetta agli investitori nel limite di 15 milioni di conferimenti annui per ogni società beneficiaria.

Per poter usufruire della detrazione occorre altresì che le società beneficiarie dell’investimento trasmettano agli investitori:

Ovviamente i suddetti documenti devono essere conservati da parte dei soggetti investitori.

Qualora l’investimento da parte del privato avvenga tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio, le attestazioni che legittimano la detrazione devono essere rilasciate ad opera dell’organismo medesimo su richiesta dell’investitore, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’investitore decade dall’agevolazione qualora entro tre anni dall’investimento:

Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

Nell’esercizio in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, l’investitore: