CIRCOLARE N° 17 DEL 22 – 11 – 2019

Oggetto: agevolazioni per le imprese liguri

Nell’ambito dell’Asse 1 – Occupazione del Piano europeo POR FSE 2014–2020 la Regione Liguria ha deliberato la concessione di bonus assunzionali a favore delle persone disoccupate in carico ai Centri per l’Impiego che hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato (ex d. Lgs. 150⁄15) o il Patto per il Lavoro (ex Legge 26⁄2019).

Azioni finanziabili

L’agevolazione consiste in Bonus Assunzionali erogati a favore delle imprese che assumono o inseriscono con la qualità di socio lavoratore. Il contratto di assunzione può essere:

Non sono ammesse le seguenti forme contrattuali:

I lavoratori per i quali si chiede il bonus non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l’assunzione:

Le assunzioni che possono usufruire del bonus devono essere incrementali rispetto alla media degli assunti nell’anno precedente salvo che il posto di lavoro si sia reso disponibile per:

Destinatari

Sono destinatari le persone residenti o domiciliate in Liguria, disoccupati e⁄o in Cassa integrazione straordinaria che abbiano ricevuto la lettera di licenziamento e che:

Beneficiari

Sono beneficiarie del bonus le imprese private di qualunque tipologia e dimensione che assumano a decorrere dal 1⁄9⁄19 persone che rispettano i requisiti indicati sopra nel paragrafo Destinatari purché vengano impiegati presso un’unità operativa ubicata in Liguria. Parimenti possono beneficiarne le cooperative ed i consorzi che assumono con la qualità di dipendente o di socio lavoratore.

I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

Tempistica

Le domande possono essere presentate dal giorno 1⁄10⁄2019 fino al 30⁄12⁄2020 salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.

Importi

Il bonus ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto secondo la seguente tabella:

In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione:

Tutti i suddetti importi sono maggiorati del 30% se riguardano persone disabili iscritte al collocamento mirato assunte oltre l’obbligo previsto dalla legge 68⁄1990

Nel caso l’assunzione riguardi persona facente parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza, gli importi sono maggiorati del 10%