STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 12 DEL 24 – 3 – 2020 |
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus – aggiornamenti |
Ad integrazione della circolare n° 11 riportiamo ulteriori notizie ufficiali: L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 5 del 20⁄3 ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini di pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi. Come è noto al ricevimento dell’avviso di accertamento il contribuente può:
Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute (sia a titolo definitivo sia a titolo provvisorio) entro 30 giorni dalla scadenza, la riscossione delle somme dovute viene affidata all’agente della riscossione (Agenzia delle entrate –riscossione). Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9⁄3, alla luce della sospensione dal 9⁄3 al 15⁄4 disposta dall’art.83 del Decreto 18⁄2020, anche il versamento delle somme sopra specificate è sospeso e rincomincia a decorrere dal 16⁄4. Per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 9⁄3, l’inizio del termine per presentare ricorso nonché per effettuare il pagamento in caso di acquiescenza, inizia a decorrere dal 16⁄4 *****L’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 6 del 23⁄3 in materia di sospensione dei termini e accertamento con adesione ha precisato che, per effetto dell’applicazione congiunta degli articoli 67 ed 83 del Decreto nonché della sospensione di 90 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione prevista dall’art. 6, comma 2 del D. Lgs 218⁄97, si verifica che:
A titolo di ulteriore chiarimento la circolare afferma che per un avviso di accertamento notificato il 21⁄1 e istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente il 20⁄2, il termine per la firma dell’eventuale atto di accertamento con adesione (ovviamente in caso di accordo tra le parti) scadrà il 27⁄7. Infine viene specificato che nel caso venga raggiunto l’accordo e quindi il contribuente debba provvedere al pagamento, il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento (previsto dall’art. 8 D. Lgs. 218⁄97) per effettuare il versamento non è interessato da alcuna sospensione. *****L’INPS con il messaggio n° 1321 del 23⁄3 ha comunicato che le domande di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legge 18⁄2020 devono essere inviate telematicamente entro entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Qualora la data di sospensione sia iniziata precedentemente alla pubblicazione del messaggio, la decorrenza dei quatro mesi inizia dalla data di pubblicazione, ovvero dal 23⁄3. Per presentare la domanda on line bisogna accedere al sito dell’INPS, sezione Servizi on line accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” alla voce “Servizi per aziende e consulenti” opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La causale dovrà essere “COVID–19 nazionale”, in tal modo si può evitare di allegare la documentazione salvo l’elenco dei lavoratori beneficiari. *****Il Ministero delle Finanze (MEF) con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha chiarito che l’azione sul fronte della liquidità si articola su quattro linee:
Fra le altre misure si segnalano:
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