STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 12 DEL 24 – 3 – 2020
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus – aggiornamenti

Ad integrazione della circolare n° 11 riportiamo ulteriori notizie ufficiali:

L’Agenzia delle entrate con la circolare n° 5 del 20⁄3 ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini di pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi. Come è noto al ricevimento dell’avviso di accertamento il contribuente può:

  • prestare acquiescenza, ovvero accettare l’avviso, e pagare quanto richiesto
  • proporre ricorso alla Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute (sia a titolo definitivo sia a titolo provvisorio) entro 30 giorni dalla scadenza, la riscossione delle somme dovute viene affidata all’agente della riscossione (Agenzia delle entrate –riscossione).

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9⁄3, alla luce della sospensione dal 9⁄3 al 15⁄4 disposta dall’art.83 del Decreto 18⁄2020, anche il versamento delle somme sopra specificate è sospeso e rincomincia a decorrere dal 16⁄4.

Per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 9⁄3, l’inizio del termine per presentare ricorso nonché per effettuare il pagamento in caso di acquiescenza, inizia a decorrere dal 16⁄4

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 6 del 23⁄3 in materia di sospensione dei termini e accertamento con adesione ha precisato che, per effetto dell’applicazione congiunta degli articoli 67 ed 83 del Decreto nonché della sospensione di 90 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione prevista dall’art. 6, comma 2 del D. Lgs 218⁄97, si verifica che:

  • per gli avvisi notificati prima del 9 marzo, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9⁄3 al 15⁄4 e riprende a decorrere dal 16⁄4
  • per gli avvisi notificati tra il 9⁄3 ed il 15⁄4 l’inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione, quindi inizia a decorrere dal 16⁄4
  • si applica anche la sospensione di 90 giorni

A titolo di ulteriore chiarimento la circolare afferma che per un avviso di accertamento notificato il 21⁄1 e istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente il 20⁄2, il termine per la firma dell’eventuale atto di accertamento con adesione (ovviamente in caso di accordo tra le parti) scadrà il 27⁄7.

Infine viene specificato che nel caso venga raggiunto l’accordo e quindi il contribuente debba provvedere al pagamento, il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento (previsto dall’art. 8 D. Lgs. 218⁄97) per effettuare il versamento non è interessato da alcuna sospensione.

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L’INPS con il messaggio n° 1321 del 23⁄3 ha comunicato che le domande di Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legge 18⁄2020 devono essere inviate telematicamente entro entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Qualora la data di sospensione sia iniziata precedentemente alla pubblicazione del messaggio, la decorrenza dei quatro mesi inizia dalla data di pubblicazione, ovvero dal 23⁄3.

Per presentare la domanda on line bisogna accedere al sito dell’INPS, sezione Servizi on line accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” alla voce “Servizi per aziende e consulenti” opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La causale dovrà essere “COVID–19 nazionale”, in tal modo si può evitare di allegare la documentazione salvo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

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Il Ministero delle Finanze (MEF) con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha chiarito che l’azione sul fronte della liquidità si articola su quattro linee:

  • moratoria sui prestiti: le micro, piccole e medie imprese ed anche i professionisti e le ditte individuali beneficiano di una moratoria sulle linee di credito in c⁄c, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, fino al 30 settembre
  • potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia attraverso:
    • la gratuità della garanzia del Fondo con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al Fondo stesso
    • l’ammissibilità alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione del debito
    • l’allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento
    • la previsione di procedure semplificate per operazioni d’importo fino a 100 mila Euro
    • estensione della garanzia da 2,5 a 5 milioni
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprenditori individuali
  • garanzia dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti per fornire provvista alle banche che finanziano imprese medio grandi che non beneficiano del Fondo PMI
  • incentivo alle imprese bancarie e industirali a cedere i loro crediti incagliati o deteriorati mediante la conversione delle loro Attività Fiscali Differite (DTA) in crediti d’imposta

Fra le altre misure si segnalano:

  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione
  • estensione anche ai lavoratori autonomi del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
  • sospensione dei rimborsi in scadenza nal 2020 dei finanziamenti SIMEST



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