STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 15 DEL 6 – 4 – 2020
Oggetto: Decreto Legge 18⁄2020 emergenza coronavirus – 4° aggiornamento

Agenzia delle entrate – circolare n° 8 del 3⁄4⁄2020

L’Agenzia delle entrate ha emanato una lunga circolare per illustrare la novità e le varie misure contenute nel DL 18, nel seguito la illustriamo brevemente:

Con la modalità delle risposte a specifiche domande l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti con riferimento agli articoli 60 (rimessione in termini per i versamenti), 61 (sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, 62 sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, 71 (menzione per la rinuncia).

Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

Il versamento della tassa annuale è prorogato al 20⁄3. Solamente per le imprese che hanno sede negli undici Comuni individuati dal Decreto del ministro dell’economia del 25⁄2 la proroga è fissata al 31⁄5 o in cinque rate mensili.

Imprese turistiche facenti parte di un “gruppo IVA”

La sospensione dei versamenti di cui all’art. 61, comma 3 si applica anche alle società controllate dal Gruppo IVA.

Holding: comunicazioni all’Anagrafe tributaria

L’articolo 62, comma 6 prevede che la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno. Tale disposizione vale anche per l’intero settore delle holding relativamente alle comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari in scadenza dall⁄8 marzo al 31 maggio

Emissione delle fatture

Per le imprese che hanno dovuto obbligatoriamente sospende l’attività a far data dall’8 marzo, l’emissione delle fatture per operazioni effettuate prima della suddetta data, qualora non emessa contestualmente, deve essere emessa ed inviata allo SDI entro gli ordinari 12 giorni in quanto (tra le altre cose) la medesima è necessaria al destinatario per esercitare i propri diritti fiscalmente riconosciuti (ad esempio la detrazione dell’IVA). L’Agenzia (che cita alcune decisioni della Cassazione) ritiene che non sia applicabile l’esimente contenuta nell’articolo 6 del D. Lgs 472⁄97 che prevede la non punibilità per causa di forza maggiore.

Relativamente alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che normalmente è contestuale alla memorizzazione ed emissione del documento commerciale, l’Agenzia ritiene che non possa essere oggetto di sospensione, salvo il caso già previsto dalla normativa ordinaria di impossibilità dell’invio per assenza di rete internet o di problemi di connettività del dispositivo.

Rientra, invece, nella sospensione la trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi attualmente prevista per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila Euro che non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Parimenti rientra nella sospensione il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Ovviamente non sono tenuti alla trasmissione gli operatori la cui attività sia sospesa per ordine dell’autorità o per ragioni connesse al verificarsi di eventi calamitosi.

Obblighi in materia di ritenute e compensazioni per i contratti di appalto e subappalto

Il DL 18⁄2020 agli articoli 61 e 62 dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23 e 26 del DPR 600⁄73 per le seguenti categoria di contribuenti:

  • categorie dei contribuenti già indicate nel medesimo art. 61, commi 2 e 3 nonché all’art. 8, comma 1 del DL 9⁄2020
  • soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni di Euro
  • soggetti che hanno la sede nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo.

Solamente per i predetti soggetti sono sospesi gli obblighi di versamento delle ritenute e, conseguentemente, i controlli previsti a carico dei committenti in materia di appalti e subappalti previsti dall’art. 17 bis del D. Lgs. 241⁄1997. Nei suddetti casi il committente non può sospendere il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore .

Gli obblighi di controllo riprenderanno a decorrere alle scadenze previste dai citati articoli 61 e 62.

Modelli Intrastat

La scadenza del 25⁄3 prevista per l’invio dei modelli Intrastat relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa fino a 20⁄6 senza applicazione di sanzioni. La data del 20⁄6 è testualmente indicata nella circolare in esame ma sembrerebbe in contrasto con quanto indicato nell’art. 62, 6° comma del decreto 18⁄2020 che indica la data del 30⁄6. Potrebbe trattarsi di un refuso tipografico?

Sospensione per i condomìni di operare le ritenute d’acconto e dell’invio all’Agenzia delle certificazioni

Non sono assoggettate alla ritenuta d’acconto solamente le somme che i condomìni hanno pagato tra il 17⁄3 ed il 31⁄3 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito ricavi d’importo non superiore a 400 mila Euro e che nel mese precedente al pagamento non avevano dipendenti.

Le certificazioni (modelli CU) relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31⁄10 mentre la consegna ai percipienti deve essere effettuata entro il 31⁄3. Restano salve le disposizioni previste per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto di cui al Decreto del Ministro dell’economia del 24⁄2 che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l’8 marzo ed il 31⁄3 che devono essere effettuati entro il 30⁄4.

Dichiarazione di successione

Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo tra l’8 marzo ed il 31⁄5, vale la proroga al 30⁄6.

Comunicazione oneri detraibili per il 730 precompilato

Le scadenze per la comunicazione all’Agenzia delle entrate degli oneri detraibili e per le Certificazioni (Modello CU) sono già state prorogate al 31⁄3 dal DL 9⁄2020 e non subiscono ulteriori proroghe.

Richiesta documentazione in sede di controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni ex art 36 ter DPR 600⁄73 viene esercitato previa richiesta della documentazione al contribuente. Qualora il termine per la consegna scada nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, lo stesso è automaticamente prorogato al 30 giugno.

Versamento imposta di registro in sede di registrazione dei contratti di locazione

Qualora il contribuente si avvalga della sospensione degli adempimenti tributari scadenti nel periodo dall’8⁄3 al 31⁄5, anche il relativo pagamento dell’imposta di registro, solamente per la casistica di registrazione di nuovi contratti di locazione, slitta al 30⁄6. Sono esclusi dalla proroga gli adempimenti delle annualità successive.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Per poter usufruire del credito d’imposta occorre che il canone di locazione del mese di marzo sia stato pagato

Bonus ai dipendenti per le giornate lavorate nel mese di marzo e credito d’imposta

Il bonus di 100 Euro rapportato alle giornate lavorate presso l’abituale sede di lavoro viene rimborsato al datore di lavoro attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo. Tale credito d’imposta non è soggetto agli altri limiti previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. Il relativo codice tributo è 1699

Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa.

L’articolo 66 prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica nel corso del 2020.

Il solo vincolo previsto è che l’erogazione venga effettuata nel corso del 2020. In particolare non viene posto alcun rapporto tra l’importo dell’erogazione ed i reddito dell’impresa. Pertanto la deduzione spetta ai fini della determinazione del reddito (al pari degli altri costi) anche se poi il risultato economico dell’esercizio sarà una perdita.

INPS – circolare n° 50 del 4⁄4

Trattasi di una circolare in materia di decorrenza dei termini decadenziali previsti dall’art. 34 del DL 18⁄2020. L’INPS chiarisce che dal 23⁄2 al 1⁄6 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per esperire le azioni giudiziarie e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, quelli per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l’accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia.

INPS – Messaggio n° 1447 del 1⁄4⁄2020 – bonus asilo nido e bonus baby sitting

Con il messaggio in esame l’INPS ha chiarito che il bonus asili nido (disciplinato dal DPCM 17⁄2⁄2017 art. 3) non è incompatibile con l’erogazione del bonus disciplinato dal DL 18⁄2020 relativo all’acquisto di servizi di baby sitting.

Si ricorda che per l’ottenimento del bonus asili nido occorre dimostrare l’effettivo sostenimento da parte del genitore mediante i documenti giustificativi della spese (fatture, ricevute etc. emesse dall’asilo) mentre il bonus baby sitting verrà erogato sul libretto di famiglia ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore (la baby sitter).

INPS – Messaggio N° 1464 del 2⁄4

L’INPS comunica che è operativa la procedura di richiesta dell’indennità di 600 Euro e che la domanda può esser presentata da:

  • liberi professionisti titolari di P. IVA alla data del 23⁄2 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla medesima data;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  • lavoratori dello spettacolo.

Vengono fornite le modalità operative per la compilazione della domanda.

INPS – Messaggio n° 1465 del 2⁄4 – bonus per i genitori con figli piccoli

L’INPS comunica che è operativa la procedura on line per la richiesta del bonus previsto dagli articoli 23 e 25 del DL 18⁄2020 a favore delle famiglie per fronteggiare la sospensione dei servizi educativi e scolastici. Il bonus può essere richiesto in alternativa al congedo, da parte delle seguenti categorie:

  • dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi ed alle Casse professionali, lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’INPS, per un importo di 600 Euro
  • dipendenti del settore sanitario pubblico (e privato accreditato) nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per un importo di 1.000 Euro

Vengono fornite le modalità operative per la compilazione della domanda.

Ricordiamo che il bonus viene accreditato sul Libretto di famiglia (non viene elargito in denaro) e che il beneficiario, entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, dovrà procedere alla cosiddetta “appropriazione telematica” per poi procedere all’acquisto di servizi di baby sitting.

INPS – Messaggio n° 1478 del 2⁄4

Vengono apportate alcune modifiche alla Circolare n° 47 relativa ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al’art. 17 del DL 9⁄2020 in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti

Decreto interministeriale del 28⁄3⁄2020

Nonostante non sia ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ne illustriamo brevemente il contenuto che, comunque, orami è ampiamente conosciuto attraverso gli organi di stampa.

Anche i professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza possono richiedere il bonus di 600 Euro alle seguenti condizioni:

  • il reddito dell’anno 2018 non deve essere superiore a 35.000 Euro
  • se il reddito si colloca nella fascia da 35.001 a 50.000 Euro occorre che i professionisti abbiano cessato o ridotto o sospeso l’attività
  • per cessazione della p. IVA si intende la chiusura della medesima nel periodo compreso tra l 23⁄2 ed il 31⁄3 del 2020
  • per riduzione o sospensione si intende una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.
  • le domande devono essere presentate alle rispettive casse previdenziali di appartenenza. A tal proposito si precisa che sui siti di gran parte delle casse sono già presenti le funzionalità per la presentazione;
  • le domande devono esser presentate entro il 30 aprile
  • l’indennità non costituisce base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1⁄4

E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il già largamente noto DPCM del 1° aprile il quale prevede che le disposizioni dei vari decreti emergenziali (DPCM 8, 9, 11 e 22 del 2020; ordinanze del Ministro della salute del 20⁄3 e del 28⁄3) sono prorogate fino al 13 aprile;




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