STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 20 DEL 11 – 5 – 2020
Oggetto: Bozza di Decreto Legge “Decreto Rilancio”

Circola in questi giorni una bozza del decreto legge in corso di predisposizione, quello che avrebbe dovuto essere emesso in aprile e che ora viene denominato “Decreto Rilancio”. Con tutte le cautele derivanti dalla provvisorietà del testo che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vi forniamo un rapido sunto delle principali disposizioni di più immediato interesse.

ART. 28 – Contributo a fondo perduto

Viene istituito un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito d’impresa e dei lavoratori autonomi titolari di P. IVA

Il contributo non spetta ai soggetti che:

  • hanno cessato l’attività entro il 31⁄3⁄2020
  • ai soggetti di cui all’art. 162 bis del TUIR (intermediari finanziari)
  • ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27,38, o 44 del D. Lgs. 18⁄2020.
  • ai soggetti che nell’esercizio 2019 hanno conseguito ricavi superiori a 5 milioni

I contributo spetta esclusivamente ai soggetti che nel mese di aprile 2020 hanno conseguito corrispettivi o un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello conseguito nel mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è determinato in funzione del calo dei ricavi fra i due mesi di aprile 2020 e 2019 con le seguenti percentuali:

  • 25% per i soggetti che nell’esercizio 2019 non hanno superato 100 mila Euro di ricavi
  • 20% per il soggetti che nell’esercizio precedente hanno avuto ricavi tra 100 mila e 400 mila Euro
  • 15% per i soggetti che nell’esercizio precedente hanno avuto ricavi tra 400 mila e 5 milioni

Spetta comunque un contributo minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non fa reddito ai fini IRPEF né concorre alla base imponibile IRAP.

Il contributo viene elargito su richiesta (telematica) dei contribuenti entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica (che ovviamente per adesso non è ancora attiva).

ART. 29 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni,

Per l’anno 2020 viene istituita una detrazione dal reddito delle persone fisiche pari al 20% delle somme investite nel capitale sociale di spa e srl con un ammontare massimo dell’investimento di Euro 2 milioni. L’eventuale eccedenza della detrazione rispetto all’imposta effettivamente dovuta può essere riportata agli esercizi successivi ma non oltre il terzo . La distribuzione di riserve da parte della società entro il 31⁄12⁄2023 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’importo con gli interessi.

Analoga misura viene prevista a favore delle società soggette ad IRES che potranno usufruire di un credito d’imposta del 20% delle somme investite nel capitale sociale di altre società.

Le Spa e le Srl ed i loro soci hanno diritto alle misure previste dall’articolo in esame alle seguenti condizioni:

  • abbiano un fatturato non superiore a 5 milioni
  • abbiano un fatturato compreso tra 10 e 50 milioni relativamente alla misura prevista nel comma 12
  • abbia subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione del fatturato pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo del 2019
  • abbiano eseguito nel corso del 2020 un aumento di capitale a pagamento non inferiore a 250 mila Euro (solamente per la misura prevista dal comma 12)

Le misure agevolative previste dall’articolo in esame sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea e sono alternative ruspetto alle misure agevolative previste per gli investimenti in start up innovative di cui al D.L 179⁄2012, art. 29 ed in PMI innovative di cui al D. L. 3⁄2015, art. 4.

Le Srl e le Spa che nel 2020 (quindi in sede di approvazione del relativo bilancio ad aprile 2021) hanno registrato perdite in misura superiore al 10% del patrimonio netto e che nel corso del 2020 hanno aumentato il capitale sociale a pagamento, potranno usufruire di un credito d’imposta del 50% delle perdite con le seguenti limitazioni:

  • il credito d’imposta spetta per la parte di perdita che eccede il 10% del capitale netto
  • il credito d’imposta spetta fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale sociale.

Viene istituito un Fondo finalizzato alla sottoscrizione entro il 31⁄12⁄2020 di strumenti finanziari aventi le caratteristiche indicate nel Regolamento allegato alla bozza di DL.

ART. 31 – Agevolazioni per gli affitti

Per le imprese ed i professionisti con ricavi fino a 5 milioni nel 2019 spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destnati allo svolgimento dell’attività

Il credito spetta alle imprese alberghiere indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari registrato nel 2019.

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è commisurato al canone dei mesi di aprile, maggio e giugno a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di aprile 2019.

Il credito d’imposta può essere ceduto al proprietario dell’immobile a fronte di uno sconto di pari ammontare o ad altri soggetti compresi gli istituti di credito.

ART. 33 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Vengono previste delle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, limitatamente alle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, limitatamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

ART. 58 – Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Nel caso di condanna alla restituzione di aiuti illegittimi decisa dalla Commissione europea vige il divieto di riceverne di nuovi finché quelli vecchi non sono stati interamente restituiti. Questo divieto viene ora rimosso

ART. 73 – Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

La CIGD viene allungata da 9 a 18 settimane

ART. 75 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Il congedo parentale di cui all’articolo 23 comma 1 del DL 18⁄2020 (congedo per i genitori con figli di età inferiore a 12 anni) viene allungato da 15 a 30 giorni e il periodo per usufruirne viene sposta al 31⁄7⁄2020.

Il diritto ad astenersi dal lavoro (senza stipendio) per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni (previsto dal comma 6 dell’art. 23 del DL 18⁄2020) viene ora allargato a tutti i genitori con figli di età inferiore a 16 anni

Sempre nel medesimo articolo 23, al comma 8, il bonus di 600 Euro riconosciuto in alternativa al congedo parentale, per l’acquisto di servizi di baby sitting viene aumentato a 1.200 Euro.

All’articolo 25 relativo al bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting per i genitori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, viene aumentato da 1.000 a 2.000 Euro.

ART. 76 – Modifiche all’art. 24 in materia di permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n° 104.

Vengono riconosciute ulteriori dodici giornate di congedo per i mesi di maggio e giugno.

ART. 85 – Modifiche all’art. 64 in materia di credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore

Il credito d’imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro viene ora riconosciuto anche agli enti del terzo settore.

ART. 87 – Reddito di emergenza

Viene istituito il Reddito di emergenza (REm) a favore dei nuclei familiari che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia
  • valore del reddito familiare nel mese di aprile inferiore all’ammontare stesso del Rem spettante
  • valore del patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore ad Euro 10.000 accresciuto di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e comunque non superiore ad Euro 20.000 o ad Euro 25.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave;
  • valore dell’ISEE inferiore ad Euro 15.000

Non possono percepire il Rem:

  • i soggetti nel cui nucleo familiare si trovino altre persone che hanno percepito una delle indennità di cui agli artt. 27 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO), 29 (indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (reddito di ultima istanza) del DL 18⁄2020 nonché una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del decreto in esame.
  • i soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  • presenza nel nucleo familiare di lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda superiore alla soglia del Rem medesimo
  • presenza nel nucleo familiare di percettori del reddito di cittadinanza

La determinazione del valore del Rem è piuttosto complicata e può variare da 400 a 840 Euro.

ART. 89 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica dal COVID–19

Per i soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 27 del DL 18⁄2020 (professionisti iscritti all’INPS) l’indennità di 600 Euro verrà pagata anche per il mese di aprile. Ai medesimi professionisti che nel secondo bimestre 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto al medesimo periodo del 2019 verrà riconosciuta un’indennità per il mese di maggio di 1.000 Euro.

Il reddito deve essere calcolato con il criterio di cassa comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto deve presentare domanda all’INPS.

Per i co.co.co non titolari di pensione né iscritti ad altra foema previdenziale obbligatoria che abbiano cessato l’attività alla data di entrata in vigore del DL in esame, viene riconosciuta un’indennità di 1.000 Euro per il mese di maggio.

L’indennità di 600 Euro riconosciute ai soggetti di cui all’art. 28 del DL 18⁄2020 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’AGO – Artigiani e Commercianti) ed qa quelli di cui all’art. 29 (lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali) vengono rinnovate per il mese di aprile.

L’indennità viene riconosciuta, ora, anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 ed il 17⁄3⁄2020 che non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente o NASPI.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 17⁄3⁄2020 non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI viene riconosciuta un’indennità per il mese di maggio di 1.000 Euro.

Viene istituita una nuova indennità di 600 Euro mensili per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dipendenti ed autonomi nei seguenti casi:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31⁄1⁄2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31⁄1⁄2020
  • lavoratori autonomi privi di P. IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 23⁄2⁄2020 siano stati titolari di contratti occasionali e che non abbiano alcun contratto in essere alla data del 23⁄2⁄2020.
  • incaricati alle vendite a domicilio titolari di P. IVA, iscritti alla Gestione separata INPS che hanno un reddito derivante dalla suddetta attività nel 2019 superiore ad Euro 5.000 e che non siano iscritti ad altra frma previdenziale obbligatoria
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

Le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e sono erogate dall’INPS previa domanda

ART. 90 – Indennità per i lavoratori domestici

Viene istituita un’indennità per i lavoratori domestici (non conviventi con il datore di lavoro) che alla data del 23⁄2 avevano in corso uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità verrà riconosciuta per i mesi di aprile e maggio per la cifra di 500 Euro al mese, previa domanda da presentare agli Istituti di Patronato

ART. 128 – Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione COVD

Non c’è ancora alcun testo

ART. 128 bis – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Alle imprese, ai professionisti in luoghi aperti al pubblico, agli enti del Terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta nella misura dell’80% delle spese per investimenti finalizzati alla diversa organizzazione del lavoro e all’adeguamento degli ambienti per far rispettare le prescrizioni sanitarie, compresi quelli edilizi necessari al rifacimento degli spogliatoi, mense, realizazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza o per l’acquisto di tecnologie necessarie e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito sarà utilizzabile in 10 anni ed è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti bancari.

ART. 131 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del DL 23⁄2020 sono ulteriormente sospesi fino al 16⁄9⁄2020 e possono essere rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili con inizio dal 16⁄9.

Si tratta dei versamenti relativi a:

  • ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  • IVA relativa al 1° trimestre 2020 per i trimestrali e relativa al mese di aprile per i mensili
  • Contributi previdenziali ed assistenziali

dei contribuenti che che mesi di marzo o aprile 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di oltre il 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno precedente.

L’importo può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili a partire dal 16⁄9.

ART. 134 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19

Alla tabelle A, parte II bis, relativa ai beni soggetti all’IVA al 5% vengono aggiunti i seguenti beni:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • romografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine FFP2, FFP3,
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile, in nitrile
  • visiere ed occhiali protettivi
  • tute di protezione
  • calzari e sovrascarpe
  • cuffia copricapo
  • camici impermeabili
  • camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID 19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Le suddette cessioni effettuate fino al 31⁄12⁄2020 sono esenti da imposta.

ART. 144 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari

La disposizioni della legge 448⁄2001, artt. 5 e 7 si applicano anche alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive sono dovute entro il 30⁄9⁄2020 o in tre rate annuale di pari importo di cui la prima alla medesima data.

ART. 148 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

Vengono uniformati i termini per l’approvazione delle delibere comunali in materia di TARI e IMU. Il termine attuale fissato al 30⁄6 viene prorogato al 31⁄7.

ART. 151 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico.

ART. 154 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’entrata in vigore della procedura di conteggio automatico dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle entrate viene spostata al 1° gennaio 2021.

ART. 160 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Viene disposta la proroga al 30⁄9 o in 5 rate mensili del versamenti in scadenza nel periodo tra il 9⁄3 ed il 31⁄5 relativi a:

  • atti di accertamento con adesione
  • accordo conciliativo ex art. 48 e 48 bis del D. Lgs. 546⁄92
  • accordo di mediazione ex art. 17 bis del D. Lgs. 546⁄92
  • atti di liquidazione a seguito dell’attribuzione di rendita catastale
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione
  • atti di recupero ex at. 1, comma 421 legge 311⁄2004
  • avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni

Per i medesimi pagamenti la proroga si applica anche alle rate in scadenza nel periodo indicato.

ART. 183 – Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze

Viene instituito un credito a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 35. 000 Euro per il pagamnto dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico–ricettive.

Il credito è utilizzabile nel periodo dal 1° luglio al 31⁄12⁄2020 nelle seguenti misure:

  • Euro 500 per ogni nucleo familiare
  • Euro 300 se il nucleo familiare è composto di due sole persone
  • Euro 150 se il nucleo è formato da una sola persona.

ART. 192 – bonus una tantum per le edicole

Alle persone fisiche esercenti punti di vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 Euro previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito

ART. 193 – Credito d’imposta per i servizi digitali

Per l’anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.

La pratica attuazione della misura è demandata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell’informazione e l’editoria da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (quindi probabilmente non prima di quattro mesi da oggi).

ART. 247 – Modifiche all’art. 62 del DL 18⁄2020

Viene disposta la sospensione fino al 31⁄5 per gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali




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