STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 25 DEL 11–6–2020
Oggetto: emergenza COVID – Contributi a fondo perduto per il mese di maggio

Con provvedimento del 10⁄6 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modulo di richiesta per il bonus a fondo perduto (ex art. 25 DL 34⁄2020) spettante per il mese di maggio. Si tratta di un bonus differente rispetto a quello di 600 Euro previsto per il mese di marzo, successivamente ampliato anche per il mese di aprile.

La richiesta deve essere compilata direttamente dal richiedente on line attraverso i canali telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel o mediante l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi), in alternativa è possibile delegare ad un intermediario ma solamente previo conferimento della delega alla consultazione del Cassetto fiscale ovvero al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 15⁄6 fino al 13⁄8

L’erogazione del contributo avviene direttamente sul c⁄c bancario indicato nell’istanza che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente altrimenti l’istanza viene scartata.

L’illustrazione del contributo a fondo perduto è già stata fatta nelle nostre precedenti circolari, nella presente ripetiamo solamente alcune note relative ai beneficiari ed alla determinazione dell’importo.

Beneficiari

Il contributo spetta:

  • ai titolari di Partita IVA
  • a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo ma per questi ultimi solo per fattispecie particolari ad esempio ai professionisti titolari di P.IVA iscritti alla gestione separata INPS e contemporaneamente pensionati che essendo stati esclusi dai bonus dei precedenti decreti ora almeno beneficiano di questa misura per il mese di maggio;
  • a chi ha conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni.

Inoltre deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguiti requisiti:

  • ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore di oltre un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi

(quindi la riduzione di fatturato non è richiesta se l’attività è stata avviata da gennaio 2019).

Alcune regole vengono fissate relativamente alla determinazione dei ricavi: bisogna far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Pertanto nel caso di cessione di beni bisogna far riferimento alla data del DDT

Per i rivenditori di generi di monopolio o comunque non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di giornali e riviste) devono essere considerati gli aggi relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile

Sono esclusi i seguenti soggetti:

  • soggetti che hanno cessato l’attività prima della richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30⁄4⁄2020
  • intermediari finanziari e società di partecipazione
  • professionisti iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, commercialisti etc.)
  • soggetti d cui all’art. 27 DL 18⁄2020 (Cura Italia) cioè i professionisti titolari di P. IVA iscritti alla gestione separata INPS che hanno percepito l’indennità di 600 Euro per i mesi di marzo e aprile 2020.

Misura del contributo

Il contributo viene determinato in misura percentuale sul calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 applicando le seguenti percentuali:

  • 20% se i ricavi annui del 2019 sono inferiori a 400 mila Euro
  • 15% se i ricavi si collocano tra 400 mila ed un milione
  • 10% oltre un milione e fino a 5 milioni.

Il contributo è comunque fissato in un importo minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

.

Vedasi QUI il modulo

Vedasi QUI le istruzioni per la compilazione




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