STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 40 DEL 22 – 12 – 2020
Oggetto: novità per la fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove regole per la redazione delle fatture elettroniche.

Le modifiche riguardano:

• i codici dei tipo documento • i sotto codici delle operazioni non soggette, non imponibili, inversione contabile • le tipologie di ritenute

Nel seguito riportiamo le nuove tabelle.

TABELLA DEI CODICI TIPO–DOCUMENTO

TD01: fattura

TD02: acconto⁄anticipo su fattura

TF03: acconto⁄anticipo su parcella

TD04: nota di credito

TD05: nota di debito

TD06: parcella

TD07: fattura semplificata

TF08: nota di credito semplificata

TD10: fattura di acquisto intracomunitario di beni

TD11: fattura di acquisto intracomunitario di servizi

TD12: documento riepilogativo (art. 6 DPF 695⁄1996)

TD16: integrazione fattura reverse charge interno

TD17: integrazione⁄autofattura per acquisto servizi all’estero

TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19: integrazione⁄autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 DPR 633⁄72

TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, commi 8 e 9 bis D. Lgs. 471⁄97 o art. 46 c. 5 DL 331⁄93)

TD21: autofattura per splafonamento

TD22: estrazione beni da deposito IVA

TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24: fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a) DPR 633⁄72

TD24: fattura differita ex art. 21, comma 4, terzo periodo, lett b) DPR 633⁄72

TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633⁄72)

TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Ricordiamo che nei confronti dei soggetti esteri, l’emissione della fattura elettronica non è obbligatorio, tuttavia qualora si proceda con l’emissione della FE non è più obbligatorio compilare l’esterometro. La compilazione dell’esterometro resta invece obbligatorio con riferimento alle fatture estere ricevute (non elettroniche).

TABELLA DEI SOTTOCODICI IVA PER LE OPERAZIONI NON SOGGETTE, NON IMPONIBILI E CON REVERSE CHARGE

Relativamente alle operazioni non soggette, non imponibili o con l’inversione contabile, sono stati meglio dettagliati i codici N2, N3 e N6:

N2.1 non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7–septies DPR 633⁄72

N2.2 non soggette – altri casi

N3.1 non imponibili – esportazioni

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazione d’intento

N3.6 non imponibili – altre operazioni

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi

Infine viene risolto il problema delle ritenute previdenziali che non erano previste nel precedente tracciato xml. Nella successiva tabelle vengono esposti tutti i codici delle ritenute (fiscali e previdenziali).

RT01 ritenuta persone fisiche

RT02 ritenuta persone giuridiche

RT03 contributo INPS

RT04 contributo ENASARCO

RT05 contributo ENPAM

RT0

6 altro contributo previdenziale




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