STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 21 DEL 14 – 10 – 2022 |
Oggetto: cinque per mille |
La presente circolare esamina due aspetti particolari della normativa del cinque per mille: quello relativo all’accreditamento per essere inseriti negli elenchi dei beneficiari e quello relativo agli adempimenti che gli enti devono rispettare qualora siano destinatari di somme loro attribuite dallo Stato a tale titolo. La normativa è mutata ed è stata ulteriormente complicata per effetto dell’attivazione del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che ha istituito la categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS) che sostituisce la precedente categoria degli Enti del volontariato. Alla data di redazione della presente circolare la situazione non è ancora definitiva, un buon numero di enti è “trasmigrato” automaticamente dai vecchi registri al nuovo RUNT, per altri la fase di tramigrazione è ancora in corso. Attualmente esistono due differenti elenchi relativamente al cinque per mille: 1) elenco permanente degli enti accreditati composto da: a) APS e ODV in trasmigrazione iscritte nell’elenco del cinque per mille 2021 b) ODV e APS di nuova costituzione che non devono transitare dai vecchi registri al nuovo RUNTS e che hanno “spuntato” il campo “accreditamento del 5/1000” in sede di iscrizione al RUNTS c) ODV e APS per le quali la procedura di trasmigrazione non si è ancora conclusa che possono accreditarsi al cinque per mille 2022 in seguito all’emissione del provvedimento di iscrizione al RUNTS spuntando il relativo campo “accreditamento” nella piattaforma 2) elenco permanente dello ONLUS composto dalle ONLUS già accreditate. Gli enti che hanno deciso di non iscriversi al RUNTS e che quindi non possono fregiarsi della qualifica di ETS e che erano già iscritti negli elenchi del cinque per mille 2021 hanno due alternative:
La domanda di accreditamento deve essere presentata alle amministrazione competenti che sono:
Il termine per presentare la domanda di accreditamento è fissato per tutti al 10 aprile di ogni anno, solamente per gli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e per gli enti gestori dei parchi il termine è fissato al 28 febbraio. Anche dopo i termini sopra indicati è ancora possibile presentare la domanda di accreditamento fino al 30 settembre, però bisogna pagare una sanzione di 250 Euro. L’accreditamento non deve essere ripetuto ogni anno, se l’ente mantiene i requisiti richiesti l’iscrizione è valida anche per gli esercizi successivi. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni competenti devono pubblicare l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi. Gli elenchi permanenti vengono poi trasmessi all’Agenzia delle entrate che provvede alla ripartizione delle somme disponibili che devono essere pubblicati entro sette mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Quindi ad esempio, per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2021 che devono essere inviate entro il 30 novembre 2022, il termine per la pubblicazione scade il 30 giugno 2023. Le somme destinate ad ogni singolo beneficiario vengono accreditate direttamente sul conto corrente indicato in sede di accreditamento ma le amministrazioni hanno a disposizione un lasso di tempo decisamente lungo. Per i redditi del 2021 le cui dichiarazioni vengono presentate nel 2022 (entro il 30/11) le amministrazioni devono effettuare il relativo bonifico entro il 31 dicembre 2025. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE. Tutti i beneficiari delle quote del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti la destinazione e l’impiego delle somme percepite, utilizzando l’apposito modulo. Entrambi i documenti devono essere conservati per 10 anni. Solamente gli enti che hanno percepito una somma pari o superiore a 20 mila Euro devono anche inviare il modulo e la relazione all’amministrazione competente e devono altresì pubblicare su proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto con la relazione illustrativa. SANZIONI Gli enti che sono obbligati alla pubblicazione sul sito web, qualora la omettano, verranno diffidati dall’amministrazione competente a provvedere entro 30 giorni, in caso di ulteriore omissione saranno assoggettati ad una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito. Vi sono inoltre violazioni che attribuiscono all’amministrazione il potere di revoca dell’attribuzione delle somme del cinque per mille:
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