STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 22 DEL 19 – 10 – 2022
Oggetto: decreto sostegni ter

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23/9 è stato pubblicato il Decreto sostegni ter che introduce e modifica molte misure di aiuto.

Art. 1 – contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

I bonus (sotto forma di credito d’imposta) a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono prolungati di due mesi. Viene potenziata la misura del credito spettante e viene ridotto il requisito della potenza minima disponibile che passa da 16,5 kW a 4,5 kW.

Ricordiamo che l’ultima versione del credito d’imposta era stata disciplinata dall’art. 6 del DL 115/22 che distingueva in:

  • imprese energivore;
  • imprese non energivore
  • imprese gasivore
  • imprese non gasivore

In sintesi:

  • il credito d’imposta per le imprese non gasivore (art. 4 DL 21/22) passa dal 20% al 25%
  • il credito d’imposta per le imprese gasivore (art. 5 DL 17/22) passa dal 20% al 25%
  • il credito d’imposta per le imprese non energivore (art. 3 DL 21/22) passa dal 12% al 15%.
Inoltre:
  • è riconosciuto un credito d’imposta del 40% alle imprese energivore il cui costo al kWh abbia subito un incremento superiore al 30% anche in caso di energia autoprodotta;
  • è riconosciuto alle imprese gasivore un credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas per usi energetici diversi da quello termoelettrico qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30%;
  • è riconosciuto un credito d’imposta del 30% alle imprese non energivore con contatore disponibile superiore a 4,5 kW, qualora il prezzo dell’energia abbia subito un incremento superiore al 30%;
  • è riconosciuto un credito d’imposta del 40% alle imprese non gasivore per il gas acquistato per usi diversi dal termoelettrico qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30%.

I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successiva cessione (con alcune eccezioni). Le imprese cedenti devono richiedere il visto di conformità.

Art. 2 – Estensione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca ed alle imprese esercenti l’attività agromeccanica (codice ATECO 1.61) è riconosciuto un credito d’imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante utilizzato per la trazione dei mezi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Art. 3 – Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia

Le garanzie della SACE spa per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono concesse a titolo gratuito.

Art. 7 – Disposizioni urgenti in materia di sport.

Vengono stanziati 50 milioni per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Le modalità di determinazione dei contributi verranno stabiliti con apposito decreto.

Art. 8 – Disposizioni urgenti a favore degli enti del terzo settore

L’articolo istituisce due agevolazioni specificamente per gli enti del Terzo settore:

  • un Fondo con una dotazione di 120 milioni per l’erogazione di contributi agli enti del Terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia elettrica nel terzo e quarto trimestre 2022;
  • un fondo di dotazione di 50 milioni per gli enti iscritti al RUNTS, le OdV e le APS per il riconoscimento di un contributo per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale, in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.

I due contributi non sono cumulabili e le relative modalità di erogazione verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11 – Contributo energia e gas per cinema, teatri e luoghi di cultura

Vengono stanziati 40 milioni per fronteggiare l’aumento dei costi di fornitura di enegia elettrica e gas sostenuti dalle sale teatrali, sale da concerto, cinema ed altri istituti e luoghi della cultura. Le modalità di erogazione verranno stabilite con apposito decreto ministeriale.v

Art. 13 – Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie

Anche per l scuole paritarie viene costituito un fondo con una provvista di 30 milioni.

Art. 18 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Viene riconosciuto un bonus di 150 Euro ai lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che non siano beneficiari di pensione, trattamento di accompagnamento alla pensione, reddito di cittadinanza.

Il bonus verrà riconosciuto direttamente dai datori di lavoro unitamente alla retribuzione di novembre, nel caso di plurimi rapporti di lavoro spetta comunque una sola volta. Il bonus spetta se la retribuzione del mese di novembre non supera Euro 1.528

Il bonus non costituisce reddito e non influisce sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

I datori di lavoro, a fronte del bonus, maturano un credito di pari importo nel confronti dell’INPS.

Art. 19 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie

Anche i seguenti soggetti:

  • pensionati
  • lavoratori domestici
  • coloro che per il mese di novembre riceveranno l’indennità di disoccupazione Naspi
  • coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca
  • lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità connesse all’emergenza Covid (Art. 10, commi da 1° a 9 del DL 41/2021 ed art. 42 DL 73/2021);
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri
  • lavoratori autonomi privi di P. IVA iscritti alla Gestione separata INPS, incaricati alle vendite a domicilio titolari di P. IVA
  • nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

hanno diritto al bonus da 150 Euro a condizione che il reddito non superi 20 mila Euro.

Art. 20 – Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti all’INPS o alle Casse previdenziali private il bonus di 150 Euro spetta a condizione che il reddito del 2021 sia non superiore a 20 mila Euro.

Art. 25 – Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

Viene istituito un Fondo per l’housing universitario con una dotazione di 660 milioni. I fondi saranno destinati alle imprese, agli operatori economici ed agli altri soggetti privati firmatari delle proposte che saranno state selezionate da un’apposita commissione.

I soggetti assegnatari dei fondi avranno i seguenti benefici:

  • i corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei posti letto non concorrono alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
  • esenzione dall’imposta di bollo e di registro per i contratti degli immobili destinati ad alloggi universitari
  • credito d’imposta d’importo pari all’IMU versata

Art. 38 – Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo

I termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre.

Le somme dovute dovranno essere versate entro il 16/12 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, non è ammessa la compensazione in F24.

Ricordiamo che le fattispecie che hanno originato l’indebito utilizzo del credito d’imposta e per le quali ora è ammessa la procedura di riversamento dei crediti illegittimamente utilizzati sono:

  • svolgimento di attività che totalmente o in parte non sono qualificabili come di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione;
  • sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • hanno applicato la norma in maniera non conforme all’interpretazione autentica dalla legge 145/2018, art. 1, comma 72, secondo cui i soggetti residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Europa, per il calcolo del bonus spettante rilevano solamente le spese relative alle attività svolte direttamente in laboratori situati sul territorio nazionale e non anche all’estero.

La sanatoria non è comunque utilizzabile in presenza di condotte fraudolente, simulate o di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi.




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