STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 3 DEL 24– 2 – 2023
Oggetto: legge di bilancio per il 2023 – incentivi agli investimenti

La legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022) contiene alcune proroghe di misure di aiuto agli investimenti a favore delle imprese.

Ne forniamo qui una sintetica carrellata.

Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi

La misura in esame è stata introdotta con la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) in sostituzione del superammortamento. In base alla normativa del 2020 i beni strumentali agevolabili sono distinti in quattro tipologie:

  • beni materiali “Industria 4.0” inclusi nell’Allegato A della legge 232/2016;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
  • beni immateriali “Industria 4.0” individuati nell’Allegato B della legge 232/2016
  • beni ordinari (non “Industria 4.0”).

Sulla base della legge di bilancio per il 2022 (legge 234/2021) che ha rimodulato le misure del credito d’imposta, per gli anni 2023/2025 il credito spetta nelle seguenti misure:

  • beni materiali di cui all’allegato A:
    • 20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni
    • 10% per gli investimenti eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni
    • 5% per la quota eccedente e fino a 20 milioni.
  • beni strumentali immateriali (Allegato B) con un massimale d’investimento di 1 milione
    • 20% nel 2023
    • 15% nel 2024
    • 10% nel 2025

Possono essere ricompresi anche gli investimenti effettuati fino al 30/6/2026 a condizione che entro il 31/12/25 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e che siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo.

Per quanto riguarda i beni ordinari (non 4.0) l’agevolazione è cessata il 31/12/22 a meno che il fornitore abbia accettato i relativo ordine entro il 31/12/22 e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo. In questo caso possono usufruire del credito d’imposta gli investimenti effettuati fino al 30/6/23 con le seguenti aliquote:

  • beni strumentali materiali: 6% con un ammontare massimo di investimenti di 2 milioni
  • beni strumentali immateriali: 6% con un ammontare massimo di investimenti di 1 milione

Ricordiamo che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili né ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità dei componenti negativi ex art. 109 TUIR.

Beneficiari della presente misura sono:

  • tutte le imprese con sede in Italia indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti
  • i professionisti, i soggetti in regime forfetario, le imprese agricole e le imprese marittime possono usufruire esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “ordinari”;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
  • le imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
  • le reti d’imprese (sia nella forma di reti contratto sia in quella di reti soggetto);
  • le società tra professionisti che siano titolari di reddito d’impresa;
  • le associazioni tra professionisti (gli studi associati);

Sono escluse le iprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo sena continuità aziendale, altre procedure concorsuali nonché le imprese destinatarie di misure interdittive ex art. 9, comma 2 D. Lgs. 213/2001.

Inoltre l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione per i beni ordinari
  • dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0

In caso di mancato utilizzo totale del credito, la parte non utilizzata potrà essere portata in avanti nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale ed andrà a sommarsi alla quota fruibile degli anni successivi.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Tale credito era stato inizialmente previsto nel 2016 e poi, di anno in anno, prorogato fino al 31/12/2023.

Il credito può essere usufruito in relazione ad investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature destinati a:

  • creazione di un nuovo stabilimento
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

La “Nuova Sabatini”

Le agevolazioni previste dalla normativa in esame consistono in finanziamenti ed in contributi in conto interessi nonché da garanzia pubblica del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento che deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili e d’importo compreso tra 20 mila Euro e 4 milioni.

L’agevolazione ha come destinatarie le micro, piccole e medie imprese ed ha la finalità di sostenere l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali, hardware e software.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni, fabbricati, beni usati o rigenerali, imobilizzazioni in corso ed acconti.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale, non è ammesso il finanziamento di singoli componenti o parti di macchinari;
  • correlazione dei beni rispetto all’attività produttiva svolta dall’impresa;
  • avvio successivo alla domanda di finanziamento;
  • capitalizzazione e permanenza nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

L’agevolazione è rivolta a tute le imprese escluse:

  • quelle in liquidazione volontaria;
  • quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il concordato preventivo con continuità)
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La concessione del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette né dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

La misura del credito d’imposta varia in funzione delle attività svolte:

  • attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico: 20% fino al 31/12/22, 10% fino al 31/12/2031
  • attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: 10% fino al 31/12/2023, 5% fino al 31/12/2025;
  • attività di innovazione tecnologia e green: 15% fino al 31/12/2022, 10% per l’anno 2023, 5% fino al 31/12/2025;
  • attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa: 10% fino al 31/12/2023, 5% fino al 31/12/2025.

Per le imprese che operano nel Mezzogiorno le suddette percentuali sono maggiorate fino al 31/12/2023 come segue:

  • 45% per le piccole imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 25% per le grandi imprese.



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