STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 8 DEL 27– 4 – 2023
Oggetto: bonus edilizi e certificazione SOA

L’art. 10 bis del DL 21/2022 ha previsto che le opere relative ai bonus edilizi d’importo superiore a 516 mila euro, ai fini del riconoscimento dei bonus fiscali, debbano essere eseguite da imprese in possesso della certificazione SOA. Con una recente circolare l’Agenzia delle entrate ha diramato le istruzioni operative.

La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici d’importo superiore a 150 mila Euro e attesta che l’impresa è in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

La nuova disposizione riguarda i lavori di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), e si applica dal 1° gennaio 2023. Da questa data le imprese devono essere in possesso della certificazione SOA. E’ prevista tuttavia una fase transitoria fino al 30 giugno 2023: in questo periodo i contratti di appalto per le opere di ristrutturazione possono essere sottoscritti anche dalla imprese (appaltatrici o in subappalto) che abbiano sottoscritto un contrato finalizzato al rilascio della certificazione.

Riepilogando: al fine di ottenere i bonus fiscali, i contratti di appalto e subappalto devono essere stipulati con imprese:

  • fino al 30/6/2023 che siano in possesso della certificazione SOA o che abbiano stipulato un contratto per ottenerla;
  • dal 1/7/2023 che siano in possesso della certificazione SOA

Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori già iniziati alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 maggio 2023) nonché ai contratti con data certa stipulati prima del 21/5.

Diversamente, per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022 relativi a lavori che si protraggono nel 2023, è necessario acquisire la certificazione SOA o almeno documentare l’avvenuta sottoscrizzione del contratto per ottenerla.

Quadro di sintesi

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21/5/22 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati pria di tale data, aventi data certa, è sempre possibile usufruire degli sconti fiscali a prescindere dal possesso della certificazione SOA;
  • per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21/5/22 e fino al 31/12/22 è possibile fruire degli incentivi fiscali per le spese sostenute:
    • fino al 31/12/22 anche se manca la certificazione SOA
    • tra il 1° gennaio 2023 ed il 31/6/23 qualora le imprese siano in possesso della certificazione o abbiano stipulato un contratto per ottenerla
    • dal 1° luglio 2023 solamente se l’impresa esecutrice abbia la certificazione SOA
  • per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile usufruire degli incentivi fiscali per le spese sostenute:
    • tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023 qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano già la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto per ottenerla
    • dal 1° luglio 2023 solo se le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 le imprese devono già essere in possesso della certificazione al omento della sottoscrizione del contratto.

Interventi

Gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 sono:

  • tutti gli interventi che danno al superbonus 110%
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 bis, comma 1, lettere a), b) e d) TUIR
  • efficientamento energetico ex art. 14 DL 63/2013
  • sismabonus ex art. 16, commi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013
  • recupero o restauro delle facciate ex art. 1, commi 219 e 220 Legge 160/2016
  • installazione di impianti fotovoltaici ex ex art. 16 bis, comma 1, lettera h) del TUIR
  • colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ex art. 16 ter DL 63/2013
  • barriere architettoniche ex art. 119 ter DL 34/2020



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