STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 9 DEL 2– 5 – 2023
Oggetto: crediti da bonus edilizi: ulteriore dilazione

Facendo seguito alle nostre Circolare n° 2 e 6 relative al DL 11/23, che alla data attuale è stato convertito in legge, nella presente vi forniamo un’ulteriore informativa. A breve seguirà una circolare (in fase di predisposizione) relativa all’intero Decreto che in sede di conversione ha subito numerose e rilevanti modificazioni che richiedono un’approfondita analisi.

La modifica oggetto della presente circolare è relativa alla possibilità di diluire in 10 anni i crediti residui da bonus edilizi (contro i 4 o 5 anni originariamente previsti), al fine di consentire una maggiore utilizzabilità in capo ai contribuenti titolari dei crediti medesimi. In sostanza viene data la chance di riportare in avanti le quote di crediti fiscali che non sono state utilizzate negli F24. La norma riguarda tutti i contribuenti ma, probabilmente, saranno maggiorente interessate le imprese che hanno concesso lo sconto in fattura.

Ambito oggettivo

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni per i seguenti interventi effettuati nel 2022:

  • superbonus (art. 119 DL 34/2020)
  • bonus barriere architettoniche (art. 119 ter DL 34/2020)
  • sismabonus (art. 16, coi da 1 bis a 1 septies DL 63/2013)

La quota residua di ciascuna rata annuale può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili, anno per anno, a partire dall’esercizio successivo a quello della rata originaria.

A titolo di esempio: qualora la rata utilizzabile in compensazione nel corso del 2023 non venga utilizzata completamente, la parte non compensata può essere ripartita in dieci anni a partire dal 2024.

Fruizione dei crediti in dieci rate

Per ciascuna rata annuale la quota residua non utilizzata in compensazione può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo da utilizzare in compensazione a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Anche per le rate nascenti dalla nuova ripartizione vale la regola dell’utilizzo nell’anno di competenza senza possibilità di riportare l’eventuale residuo agli anni successivi o di richiederne il rimborso.

Le rate nascenti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute a terzi né ulteriormente ripartite.

La procedura di ripartizione può essere utilizzata nel modo seguente:

  • relativamente ai crediti da superbonus l’allungamento potrà essere richiesto per le rate utilizzabili dal 2022 e anni seguenti derivanti da cessioni e sconti in fattura comunicati all’Agenzia entro il 31 ottobre 2022
  • relativamente ai crediti da superbonus con comunicazione inviata all’Agenzia a partire dal 1° novembre 2022 fino al 31 marzo 2023 nonché per i crediti da sismabonus e barriere architettoniche, la diluizione in 10 annualità potrà essere richiesta con riferimento alle rate utilizzabile nel 2023 e anni seguenti.

Comunicazione

L’opzione per l’ulteriore ripartizione in dieci rate deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate con apposita pratica telematica da effettuarsi mediante accesso alla “Piattaforma cessione crediti” da parte del titolare del credito. Le comunicazioni potranno essere inviate a partire dal 2 maggio 2023. Qualora ci si intenda avvalere di un intermediario, la comunicazione potrà essere inviata a partire dal 3 luglio 2023.

Le comunicazioni di rateizzazione in dieci rate sono immediatamente efficaci e non possono essere modificate né annullate.




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