STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 14 DEL 12– 6 – 2023
Oggetto: modifiche al regime della cessione dei crediti fiscali

In sede di conversione del D.L 11/2023 (vedasi le nostre circolari n° 2/2023, 6/2023, 8/2023 e 9/2023) sono state apportate numerose e significative modificazioni che necessitano di un’approfondita analisi

Art. 01: proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche

L’articolo in esame proroga dal 31/3 al 30/9/1923 il termine per avvalersi della detrazione 110% per le spese connesse ad interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Art. 1: modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del DL 34/2020

L’articolo in esame reca una molteplicità di disposizioni:

  • viene confermato il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d’imposta
  • viene introdotta una nuova norma che consente alle banche ed agli intermediari finanziari che abbiano acquistato crediti d’imposta di utilizzarli per sottoscrivere BPT con scadenza non inferiore a 10 anni con delle limitazioni relativamente all’importo utilizzabile;
  • salve le ipotesi di dolo o colpa grave, viene introdotta una causa di esclusione dal reato di concorso in violazione della normativa sul bonus 110% a favore di tutti gli acquirenti di crediti fiscali (non solo operatori finanziari ma anche società e privati).

Questa nuova normativa è però sottoposta a precise condizioni di verifica documentale a carico degli acquirenti che devono entrare in possesso della seguente documentazione:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi
  • per gli interventi in edilizia libera è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale oppure, ove questa non sia necessaria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la mancanza dell’obbligo della suddetta notifica;
  • visura catastale ante operam
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute con i relativi bonifici;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con le relative ricevute di presentazione presso gli uffici competenti;
  • nel caso di interventi sulle parti comuni di condomìni, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione
  • nel caso di interventi energetici diversi dal superbonus, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1 lett. a) e c) del Decreto ministeriale 6 agosto 2020, ovvero:
    • relazione tecnica
    • attestato di prestazione energetica
  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • un’attestazione rilasciata dal cedente il credito di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D. Lgs 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela e di normativa antiriciclaggio;
  • nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico la documentazione attestante l’efficacia degli interventi effettuati
  • contratto di appalto

Nel caso il credito d’imposta venga ceduto da un intermediario finanziario, l’acquirente deve farsi rilasciare apposita attestazione del possesso, da parte del cedente, di tutta la suddetta documentazione.

Art. 2: modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

L’articolo 2, che prevede molti limiti (a far data dal 17/2/23) alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, viene ora modificato nel senso di escludere dalle limitazioni gli interventi di eliminazione della barriere architettoniche.

In definitiva, allo stato attuale, sono esclusi dal divieto di cessione i seguenti bonus:

  • interventi diversi da queli effettuati dai condomìni;
  • interventi effettuati dai condomìni se approvati dall’assemblea condominiale;
  • interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici se risulta depositata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus a condizione che alla data del 17/2/2023:
  • sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo;
  • per gli interventi che non necessitano di titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati o sia stato stipulato il relativo contratto e venga resa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante tale circostanza
  • gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale)
  • interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei Comuni dove sia stato proclamato lo stato di emergenza
  • interventi su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei Comuni dove sia stato proclamato lo stato di emergenza.

In sede di conversione viene infine aggiunta la previsione dell’allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus, agli interventi finalizzati al superamento delle barriere e architettoniche.

A condizione che la comunicazione di cessione del credito sia stata inviata all’Agenzia entro il 31 marzo 2023 è possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Quest’ultima disposizione ha trovato pratica attuazione con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023 che stabilisce:

  • la ripartizione può essere effettuata per la quota residua dei crediti;
  • i crediti devono essere relativi a spese sostenute negli anni 2022 e seguenti
  • le comunicazioni di cessione del credito all’Agenzia devono essere state inviate entro il 31/10/2022 o il 31/3/2023 se relative all’anno 2023 e seguenti;
  • le rate risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute a terzi né ulteriormente ripartite;
  • l’opzione per la nuova ripartizione deve essere effettuata in via telematica e può essere anche parziale
  • dopo la prima comunicazione di cui sopra il contribuente può presentarne altre relativamente alla quota di credito ulteriormente residua;
  • la comunicazione di rateizzazione in 10 anni non è modificabile né annullabile.

Viene infine prevista la possibilità di diluire in dieci anni anche la detrazione delle spese sostenute nel 2022 relative al Superbonus, anche in questo caso è necessaria apposita comunicazione telematica.

Art. 2 bis: norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolativi

Con efficacia retroattiva viene disposto che:

  • la presentazione di una variazione alla CILA non rileva ai fini del mantenimento della misura originaria dell’agevolazione al 110% rispetto alla differente misura del 90% prevista per il 2023;
  • parimenti non rileva l’eventuale nuova delibera condominiale di approvazione della variante.

Art. 2 ter: norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese

L’articolo in esame introduce alcune disposizioni volte a superare le incertezze precedenti in ordine a:

  • liquidazione spese per interventi diversi da quelli Superbonus;
  • inserimento delle spese per il rilascio del visto di conformità nel computo metrico;
  • remissione in termini per la presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi Sismabonus
  • requisiti delle imprese per i contratti di appalto oltre i 516 mila Euro.

Art. 2 quater: interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241

L’articolo in esame prevede la possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito nel caso in cui:

  • il contratto di cessione non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023
  • la cessione venga fatta a banche o intermediari finanziari

Per beneficiarne occorre:

  • pagare una sanzione di 250 Euro
  • inviare apposita dichiarazione telematica entro il 30 novembre 2023.

Art. 2 quinquies: comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito




Lo Studio Ghiglione Commercialisti Associati ha sede in Genova, Via Assarotti 38/16
P. IVA: 03273980106
Tel: 010⁄887786
mail: ghiglione@studioassociatoghiglione.it
PEC: studioghiglione@pec.studioassociatoghiglione.it





TI É PIACIUTO QUESTO SITO?
HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI?

CONSIDERA SE DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER IL SERVIZIO DI CUI HAI USUFRUITO