STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 15 DEL 16– 6 – 2023
Oggetto: modifiche al superbonus

Con una recente circolare l’Agenzia delle entrate ha illustrato le modiche che sono state apportate alla disciplina del Superbonus dai seguenti provvedimenti:

  • DL 176/2022 (Decreto Aiuti quater)
  • Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023)
  • DL 11/23 in materia di cessione dei crediti

Nella presente circolare vi forniamo un aggiornamento congiunto delle modifiche introdotte dai succitati provvedimenti legislativi.

Applicabilità del Superbonus con percentuali calanti

Il Superbonus 110% si applica:

  • alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi sui mini condomìni (da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario) nonché dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
  • alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o del mini condominio nonché alle spese effettuate su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
  • alle spese sostenute entro il 30 settembre 2023 dalle persone fisiche a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo

Nel 2023 la percentuale scende al 90% per:

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi sui mini condomìni nonché dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • le spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o del mini condominio nonché alle spese effettuate su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
  • interventi avviati dal 1° gennaio 2023, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che i contribuente abbia adibito l’immobile a propria abitazione principale e che il medesimo abbia un reddito di riferimento (vedasi oltre) non superiore a 15 mila Euro;

Nel 2024 la percentuale scende ulteriormente al 70% per:

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi sui mini condomìni nonché dalla ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
  • alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del mini condominio nonché alle spese effettuate su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

Nel 2025 la percentuale scende al 65% per:

  • le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi sui mini condomìni nonché dalla ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
  • alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del mini condominio nonché alle spese effettuate su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

Le disposizioni appena viste non si applicano:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati da condòmini per i quali la comunicazione di inizio lavori (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare sia stata adottata in data precedente al 18 novembre 2022
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 novembre edil 24 novembre 2022
  • agli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicebre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo

Pertanto, in queste ipotesi, le percentuali sono:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025

Variazioni alla CILA già presentata

La presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo già presentata non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’art. 1, comma 894, della legge di bilancio 2023. Parimenti non rileva l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variazione del progetto.

In definitiva, per l’identificazione della disciplina applicabile, bisogna far riferimento alla data di presentazione della originaria CILA o del diverso titolo abilitativo.

Interventi effettuati sulle villette

Per gli edifici unifamiliari (le c.d. villette) e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, il termine ultimo per il sostenimento delle spese che danno diritto al superbonus 110% è stato spostato dallì’originario 31 dicembre 2022 al 30 settembre 2023 a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023 è sempre possibile avvalersi degli altri bonus (Ecobonus, Sismabonus, interventi di recupero del patrimonio edilizio – 50%).

Interventi avviati dal 1° gennaio 2023

La detrazione del 90% spetta anche per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus avviati dal 1° gennaio 2023 alle seguenti condizioni:

  • le spese devono esser sostenute nel corso del 2023;
  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale
  • il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15 mila Euro.

L’avvio dell’intervento nel corso del 2023 è certo qualora la CILA sia stata presentata successivamente al 1° gennaio 2023; qualora la presentazione sia precedente, il contribuente deve dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2023 attraverso una certificazione del direttore lavori.

La determinazione del reddito di riferimento è regolamentata dal comma 8bis1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) nel modo seguente: il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese (quindi il 2022) dal contribuente e del suo nucleo familiare per i coefficienti stabiliti nella seguente tabella:

Contribuente: 1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente: si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sibi oresenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’art. 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Republic 22 dicembre 1986 N° 917, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

un familiare: si aggiunge 0,5

due familiari: si aggiunge 1

tre o più familiari: si aggiunge 2

Impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Mediante una modifica legislativa, viene previsto che la detrazione spetta anche per gli interventi realizzati dalle ONLUS, OdV e APS in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi diverse dagli immobili ove sono realizzati gli interventi rientranti nel Superbonus.

Territori colpiti da eventi sismici

La riduzione dell’aliquota della detrazione illustrata sopra non si applica (e quindi resta quella massima del 110%) alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La proroga della percentuale del 110% riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai seguenti soggetti:

  • condomìni
  • persone fisiche di cui al coma 9 lettera a, ovvero persone fisiche che effettuano interventi nei mini condomìni
  • ONLUS, OdV e APS

realizzati su edifici residenziali, compresi gli edifici unifamiliari (senza temer conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del coma 8 bis).

È necessario però che sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico

Ripartizione delle spese in dieci anni

Al fine di evitare la perdita parziale o totale dell’agevolazione in caso di incapienza fiscale, è stato modificato il periodo di ripartizione della detrazione che passa da quattro anni a dieci anni. La modifica riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2022 e si applica dal 2023. I contribuenti che intendono avvalersene devono esercitare apposita opzione nella dichiaazione dei redditi relativa all’annualità 2023 (che si presenterà nel 2024) ed è irrevocabile.




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