STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 30 DEL 11 – 12 – 2023 |
Oggetto: bozza della legge finanziaria per il 2024 |
In data 30 ottobre è stato trasmesso al Senato il Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024” ossia la c.d. Legge Finanziaria per il 2024 che contiene molte disposizioni in materia di imposte, tasse, etc. La legge dovrà essere approvata dalle Camere e probabilmente subirà molte modifiche, tuttavia alcune misure di particolare interesse meritano un’anticipazione anche per l’eventuale presa in considerazione da parte delle imprese. Art. 2 – Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta “Dedicata a te” Vengono rifinanziate le seguenti misure:
I beneficiari vengono scelti sulla base dei seguenti criteri di priorità decrescente:
Art. 3 – Mutui prima casa La scadenza del Fondo di garanzia per ‘acquisto della prima casa è prorogata al 31 dicembre 2024. Si ricorda che la garanzia viene concessa sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. La misura della garanzia spetta fino all’80% della quota capitale qualora l’acquirente abbia un ISEE non superiore a 40 mila Euro e per mutui d’importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile. Art. 4 – Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico Ai titolari del bonus sociale elettrico viene concesso un contributo straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. I criteri di assegnazione e le modalità sono i medesimi dell’analogo contributo già riconosciuto per il quarto trimestre 2023 ed è crescente in relazione al numero di componenti del nucleo familiare. Art. 5 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti Per l’anno 2024 ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a loro carico del 6% a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 Euro. Se la retribuzione imponibile è non superiore a 1.923 Euro l’esenzione viene aumentata al 7%. Art. 6 – Misure fiscali per il welfare aziendale L’art. 6 prevede che per il solo anno 2024 si applichi una disciplina più favorevole rispetto a quella ordinaria (prevista dall’art. 51 del TUIR) in materia di esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti per i beni ceduti ed i servizi prestati dal datore di lavoro (fringe benefits). La soglia di esenzione ordinaria (Euro 258,23) viene elevata a:
Vengono inoltre incluse le somme erogate per il pagamento delle utenze del serivizio idrico, dell’energia elettrica, del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi del mutuo prima casa (sempre nei limiti di importi sopra detti). Qualora l’importo dei beni e servizi concessi superi i suddetti importi, l’intera ammontare rientri nell’imponibile fiscale Art. 7 – Detassazione dei premi di risultato L’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa è ridotta, per il 2024, al 5%. La disciplina riguarda il settore privato ed è applicabile se l’importo complessivo delle voci sopra identificate non supera 3.000 Euro, elevato a 4.000 Euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Sono esclusi i lavoratori dipendenti che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito superiore a 80 mila Euro. Art. 8 – Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Per l’anno 2024 il canone RAI è ridotto a 70 Euro Art. 9 – Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere Per il primo semestre 2024 viene riconosciuta un’integrazione pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi ai seguenti:
La maggiorazione ai applica ai lavoratori che hanno un reddito 2023 non superiore a 40 mila Euro, viene anticipata dal datore di lavoro che poi la compensa nel mod F24 Art. 11 – Misure in materia di imposte Vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 12 – Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati La normativa sulla rivalutazione delle partecipazioni (negoziate e non negoziate) e dei terreni (edificabili ed agricoli) di cui agli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 viene estesa anche ai beni posseduti al 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva viene fissata al 16% e potrà essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30/6/2024. Entro la stessa data deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima Art. 13 – Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni (Eliminato) Art. 14 – Tax credit cinema Viene modificata la normativa di cui alla legge 220/2016 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e per quelle di esercizio cinematografico Gli articoli della legge 220/16 che vengono ora modificati sono:
Art. 16 – Modifiche al regime delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti Il regime PEX (Participation Exemption) viene esteso alle partecipazioni detenute da soggetti esteri purché residenti in Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazioe economico europeo (SEE). Art. 17 – Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati ed opereranno congiuntamente per la lotta all’evasione fiscale nel lavoro domestico. Art. 18 – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili L’aliquota della cedolare secca del 21% è innalzata al 26% nel caso in cui il proprietario destini alla locazione breve più di un appartamento. Viene inoltre previsto che i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, debbano operare una ritenuta d’acconto della cedolare secca del 21%. Si ricorda che la destinazione alla locazione breve di cinque o più unità immobiliari configura esercizio di attività d’impresa. Viene anche modificata la normativa sulla cedolare secca nel caso ci sia l’intervento di un intermediario estero e di un portale telematico con sede all’estero. Il comma 2 aggiunge tra i redditi diversi delle persone fisiche che non esercitano imprese arti o professioni (Artt. 67e 68 del TUIR) una nuova fattispecie di plusvalenza tassabile. Si tratta delle plusvalenze realizzate in conseguenze della vendita di immobili sui quali siano stati realizzati interventi di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (Superbonus). La plusvalenza è tassabile se la cessione avviene prima del decorso di dieci anni dalla fine dei lavori Non è tassabile se:
Anche le modalità di calcolo della plusvalenza sono state modificate:
Alle plusvalenze di cui sopra si può applicare l’imposta sostitutiva del 26% La nuova normativa si applica alle cessioni poste in essere dopo il 1° gennaio 2024. Art. 19 – Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea Viene abbassato da 300 mila Lire a 70 Euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla medesima UE, che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. In pratica i turisti non pagano l’IVA se acquistano per più di 70 Euro Art. 20 – Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR Per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali vene ammessa la possibilità di effettuare l’adeguamento delle rimanenze mediante:
In caso di eliminazione bisognerà:
In caso di integrazione del valore delle rimanenze occorrerà versare un’imposta sostitutiva del 18% da calcolare sul valore incrementativo. Dette imposte dovranno essere versate in due rate in coincidenza con il versamento del saldo delle imposte sui redditi per l’anno 2023 e del secondo acconto per l’anno 2024. Art. 21 – Misure in materia di variazione dello stato dei beni Per gli immobili sui quali siano stati effettuati interventi edilizi di cui all’art. 119 del DL 34–2020 (Superbonus) l’Agenzia delle entrate può verificare se sia stata presentata al Catasto (ove prevista) la dichiarazione di variazione dello stato dei beni. Art. 23 – Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti La ritenuta che le banche operano al momento dell’accredito dei bonifici alle imprese che hanno effettuato lavori per i quali i contribuenti hanno diritto a deduzione o detrazione passa dall’8% all’11%. La decorrena della norma è fissata al 1° marzo 2024. L’aliquota dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) passa dallo 0,76% all’1,06% L’aliquota dell’IVAFE (imposta sui prodotti finanziari detenuti all’estero) vien elevata dal 2 per mille al 4 per mille per i prodotti finanziari detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato. Vengono infine apportate alcune modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi:
La disciplina sugli adempimenti da eseguire pe l’immatricolazione di autoveicoli provenienti da Paesi UE viene estesa anche a San Marino ed alla Città del Vaticano L’obbligo di utilizzo del mod F24 elettronico (attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) viene esteso all’utilizzo in compensazione di crediti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. Viene disposto che gli effetti preclusivi previsti in caso di soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA (presentazione di fideiussione) anche nel caso un contribuente abbia cessato la partita IVA e intenda riaprila entro 1 mesi. Art. 35 – Incremento della misura di supporto per le rette relative alla frequenza di asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche. L’incremento riguarda i nuclei familiari in relazione ai figli nati dal 1° gennaio 2024 a condizione che nel nucleo medesimo sia presente almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni e che l’ISEE del nucleo familiare sia non superiore a 40.000 Euro. Art. 36 – Misure in materia di congedi parentali Art. 37 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrici madri con tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 Euro annui. Art. 38 – Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo ISEE Ai fini del calcolo dell’ISEE i titoli di Stato (fino ad un massimo di 50.000 Euro) non vengono computati nel patrimonio. Art. 49 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributi al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici Viene introdotta una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria per i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio Sanitario Nazionale e per alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera. |
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