STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 9 DEL 4 – 4 – 2024
Oggetto: decreto legislativo 1 del 2024

Il decreto legislativo (clicca qui per i testo 1/2024 ) ha introdotto misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Nel seguito ve ne diamo un rapido sunto.

Art. 1 – semplificazione delle dichiarazioni dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

L’Agenzia delle entrate, al fine di consentire di verificare la redazione della dichiarazione dei redditi precompilata, metterà a disposizione dei dipendenti e pensionati le informazioni in proprio possesso che possono essere confermate o modificate. Le informazioni saranno messe a disposizione dei contribuenti in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia e che confluiranno nella dichiarazione dei redditi.

Art. 2 – estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di P. IVA

La dichiarazione del redditi semplificata (modello 730) potrà essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di P. IVA che abbiano redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione (ad esempio redditi di natura finanziaria). Con vari decreti ministeriali verranno identificati, gradualmente, le tipologie di redditi che potranno essere dichiarati.

Il secondo comma prevede che detti soggetti, anche in presenza di un sostituto d’imposta, possano chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione ovvero pagare tramite modello F24 l’eventuale debito d’imposta.

Art. 3 – eliminazione della Certificazione Unica relativa a soggetti forfetari e ai soggetti in regme fiscale di vantaggio

A partire dall’esercizio 2024 i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai soggetti forfetari (art.1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) o a quelli che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2 DL 98/2011) sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica.

L’esonero è una conseguenza del fatto che i soggetti forfetari ed in regime di vantaggio, a paritre dal 2024, devono emettere la fattura elettronica e trasmetterla allo SDI.

Art. 4 – procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili.

Viene integrato l’art. 35 del DPR 633/72 relativo alle comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività. Detto articolo prevede che il soggetto che affida a terzi la tenuta delle scritture contabili debba comunicare il luogo di conservazione delle scritture contabili. In caso di cessazione del rapporto professionale, entro 30 giorni, il contribuente deve comunicare il nuovo luogo di conservazione.

Viene ora previsto che in caso di inattività, il professionista incaricato della tenuta della contabilità, possa provvedere lui stesso, entro i successivi 60 giorni, alla comunicazione della cessazione dell’incarico professionale.

Art. 5 – riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

L’attività di revisione degli ISA deve tener conto delle analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione dei medesimi, al fine di rappresentare adeguatamente la realtà dei componenti economici e cogliere l’evoluzione della classificazione delle attività economiche di cui ai Codici ATECO.

Art. 6 – incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Viene previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai soggetti tenuti alla compilazione degli ISA gli elementi e le informazioni in suo possesso per l’applicazione degli indici.

Art. 7 – disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Per l’anno 2024 i programmi per la compilazione degli ISA dovranno essere resi disponibili entro il 30/4, per gli anni successivi entro il 15/3.

Art. 8 – scadenza dei versamenti rateali delle imposte

Viene midificato l’art. 2 del D Lgs. 241/97:

  • il saldo delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili di pari importo entro il 16 dicembre dell’anno;
  • tutti i contribuenti (non pù solamente i titolari di P. IVA) devono effettuare i versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese (per i non titolari di P. IVA il termine era il 30 del mese);

La nuova scadenza si applica a partire dal saldo delle imposte dovute per il periodo in corso al 31 dicembre 2023.

Art. 9 – ampliamento soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Vengono introdotte alcune modifiche in tema di versamenti delle imposte:

  • il limite per il versamento dell’IVA mensile/trimestrale viene innalzato da 50.000 lire a 100 Euro. L’eventuale somma non pagata si somma con quella del periodo successivo;
  • entro il 16/12 di ciascun anno deve essere comunque versata l’IVA dovuta, anche se inferiore a 100 Euro

Le suddette innovazioni si applicano con riferimento alle liquidazioni periodiche del 2024 ai seguenti soggetti:

  • imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e professionisti con volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire
  • imprese che hanno per oggetto altre attività con volume d’affari non superiore a 1 miliardo di lire

Anche per le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e di agenzia e similari viene previsto che se l’importo dovuto non è superiore a 100 Euro si cumula con quello del periodo successivo e comunque deve esser versato entro il 16 dicembre (anche se inferiore a 100 Euro). Questa disposizione si applica a partire dalle ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi con scadenza 16/2/24.

Le scadenze per il versamento della ritenuta d’acconto del 4% operata dai condomini sui corrispettivi pagati per le prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi vengono così modificate:

16 giugno anziché 30 giugno

16 dicembre anziché 20 dicembre

16 gennaio dell’anno successivo per le ritenute sui compensi pagati nel mese di dicembre (anziché 30 giugno dell’anno successivo)

Art. 10 – sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

Viene prevista la sospensione dell’invio dei seguenti atti nei mesi di agosto e dicembre:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali ex art. 36 ter DPR 600873
  • comunicazioni degli esiti delle liquidazioni delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ex art. 1, comma 412 L 311/2004
  • inviti all’adempimento ex art. 1, commi da 634 a 636 L 190/2014

Art. 11 – revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Con effetto dal 2 maggio 2024 sono apportate le seguenti variazioni dei termini di presentazione delle dichiarazioni:

  • termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i soggetti IRPEF: anticipato dal 30 novembre al 30 settembre
  • termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP per i soggetti IRES: anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale all’ultimo giorno del nono mese.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni dell’esercizio precedente a quello in corso al 31/12/23 scade successivamente al 2 maggio 2024 si applica, per l’ultima volta, il termine di undici mesi.

Art. 12 – semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni precompilate verrà fatta semestralmente alle date che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Art. 13 – esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione

Fermo restando l’bbligo di indicazione nelle dichiarazione dei redditi, l’eventuale mancata indicazione non comporterà più la decadenza dal beneficio stesso. La nuova disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni relative al 2023.

Art. 14 – innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

Per i soggetti con un punteggio ISA pari o superiore a nove, i limiti al di sotto dei quali non occorre il visto di conformità al fine della compensazione nel Mod F24 vengono incrementati:

  • da 50.000 a 70.000 Euro per l’IVA
  • da 20.000 a 50.000 Euro per le imposte sui redditi e l’IRAP.
  • da 50.000 a 70.000 Euro per i rimborsi IVA.

Art. 15 – semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi all’IRAP e all’IVA

Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate verranno eliminate dal modelli dichiarativi le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte o che, comunque, possono essere acquisite dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni. Parimenti verranno ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni.

Vengono ridotte alla metà le sanzioni relative a:

  • violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
  • violazioni relative alla dichiarazione IVA
  • violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA

per i soggetti con ricavi fino a 5 milioni a condizione che vengano utilizzati, per tutte le operazioni (sia attive sia passive), strumenti di pagamento diversi dal contante.

Art. 16 – semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta

In via sperimentale e facoltativa sarà possibile indicare, in sede di versamento tramite F24 delle ritenute d’acconto per i redditi di lavoro dipendente ed autonomo, ulteriori dati rispetto a quelli indicati attualmente, in modo da evitare la compilazione del mod. 770. I dati che concretamente verranno richiesti nella compilazione del mod. F24 saranno identificati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno 2025.

Art. 17 – addebito in conto dell’F24 con scadenze future

Sarà possibile, previa emissione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, effettuare la “prenotazione” in pagamento degli F24 delle imposte e contributi.

Art. 18 – pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA

Sarà possibile pagare gli F24 con PagoPA dopo l’emissione di apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Art. 19 – dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA

L’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile di ogni anno (quindi la prima volta entro il 30/4/2024 con riferimento ai redditi del 2023) dovrà rendere disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione. Sono compresi quindi i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa:

Art. 20 – comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

Si tratta di una norma organizzativa, nel senso che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia, per la definizione dei dati che i soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate anche con riferimento ai redditi percepiti dai contribuenti da indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Art. 21 – Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia

Viene semplificato il sistema di attribuzione delle deleghe ai professionisti per l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Verrà istituito un nuovo modello di delega per la presentazione telematica delle dichiarazioni, per l’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate–riscossione.

Tutte le deleghe conferite avranno durata di cinque anni, incluso l’anno di conferimento e scadranno il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.

Gli intermediari potranno rinunciare alla delega, sempre con modalità telematiche.

Art. 22 – rafforzamento dei servizi digitali

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti i servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza
  • consentire la registrazione delle scritture private
  • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia
  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e Agenzia delle entrate nonché lo scambio di documentazione
  • consentire il calcolo ed il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento

Tutto questo verrà realizzato con l’emissione di decreti del Ministro dell’economia

Art. 23 – rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale

L’Agenzia delle entrate dovrà potenziare i servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione degli atti e delle comunicazioni riguardanti i contribuenti, anche con riferimento agli atti dell’Agenzia delle entrate–riscossione.

Art. 24 – memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software

Viene prevista un’ulteriore evoluzione dell’obbligo, già in vigore, di memorizzazione elettronica e relativa trasmissione dei dati dei corrispettivi incassati dagli operatori commerciali al minuto e attività assimilate.

Art. 25 – semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari

Si tratta di normativa relativa alle comunicazioni che l’Agenzia delle entrate farà ai Comuni in materia di adempimenti conseguenti ai trasferimenti immobiliari

Art. 26 – disposizioni finanziarie

Art. 27 – entrata in vigore

Le norme entrano in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 12/1/2024.




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