STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 11 DEL 16 – 4 – 2024
Oggetto: sostegno alla capitalizzazione delle imprese che intendono effettuare investimenti

Con decreto ministeriale del 19/1/24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5/4 sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 21. Comma 3 del DL 34/19. Il suddetto articolo prevede che i contributi previsti dell’articolo 2, comma 5 del DL 69/2013 vengano riconosciuti anche alle micro, piccole e medie società che effettuino investimenti supportati da una ricapitalizzazione sociale. Il termine iniziale di presentazione delle domande di contributo verrà fissato con decreto della Direzione generale per gli incentivi alle imprese entro il 1° luglio 2024.

In definitiva si tratta di contributi a fronte dell’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

Beneficiari

Sono beneficiari le micro, piccole e medie imprese che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
  • non abbiano ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE
  • non si trovino in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” secondo la definizione comunitaria
  • non siano imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO
  • abbiano la sede legale o un’unità locale in Italia
  • siano costituite in forma di società di capitali
  • non abbano tra gli amministratori o i soci persone condannate per il reato di cui all’art. 2632 C.C. (Formazione fittizia del capitale)
  • non abbiano cause ostative ai sensi della disciplina antimafia;

Aumento di capitale

Le società che intendano presentare domanda di contribuzione devono aver preventivamente deliberato un aumento di capitale a pagamento in misura non inferiore al 30% dell’investimento programmato. L’aumento di capitale deve essere sottoscritto entro 30 giorni dalla concessione del contributo. Nel medesimo termine dovrà essere versato l’intero sopraprezzo ed almeno il 25% dell’aumento. Per le società unipersonali e per le Srls, l’aumento dovrà essere interamente versato.

Misura del contributo

Il contributo previsto dall’art. 11 del decreto 22/4/22 viene incrementato come segue:

  • 5% per le micro e piccole imprese
  • 3,575% per le medie imprese.
  • Il suddetto articolo 11 prevede un contributo in conto impianti pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, in misura variabile, in relazione al tipo di investimento, tra il 2,75 % ed il 3,575%.




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