STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 17 DEL 23 – 6 – 2025
Oggetto: novità in materia di adempimenti tributari

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12/6 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 81 che reca numerose nuove disposizioni e modifiche in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni. Nel seguito vi illustriamo le norme principali.

Art. 1: disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

Viene previsto che, nonostante siano stati emanati i codici ATECO 2025, la classificazione da utilizzare per la determinazione della percentuale di redditività ai fini del regime forfetario, si basa ancora sui codici ATECO 2007

Art. 2: fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali

Dopo svariate reiterazioni viene reso definitivo il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche consumatori finali.

Art. 4: modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA

Con decorrenza dal 2026 vengono modificati i termini per la trasmissione delle Comunicazioni Uniche che i sostituti d’imposta predispongono con riferimento ai redditi di lavoro autonomo ed alle provvigioni. Il nuovo termine è fissato al 30 aprile di ogni anno (precedentemente era 31 marzo).

In conseguenza di questo differimento anche il termine per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata per i percettori di redditi di lavoro autonomo e di provvigioni predisposta dall’Agenzia delle entrate viene spostato al 20 maggio (precedentemente era 20 aprile).

Art. 5: termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

A partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria provvedono con cadenza annuale ansiché semestrale.

Art. 6: semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari

I soggetti che aderiscono al regime forfetario e che effettuano acquisti intracomunitari o altre tipologie di acquisti per i quali si rende applicabile l’inversione contabile, versano la relativa imposta con cadenza trimestrale (entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre).

Art. 7: abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario

Per i contribuenti forfetari, il concordato preventivo era stato previsto per il solo anno 2024 in via sperimentale. Dal 2025 viene abrogato

Art. 8: disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale

Per i contribuenti che aderiscono per la prima volta al concordato preventivo biennale per il periodo 2025/2026 viene previsto un inasprimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nel caso la differenza tra il reddito concordato ed il reddito del periodo d’imposta precedente sia superiore a 85.000 Euro

Art. 9: introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale

Viene introdotta un’ulteriore causa di esclusione dal concordato preventivo per i professionisti titolari di P. IVA individuale che, contemporaneamente, partecipano ad un’associazione professionale o a società tra professionisti ovvero ancora a società tra avvocati.

Il divieto non è assoluto, il professionista potrà accedere al concordato preventivo biennale qualora l’associazione o la società alla quale partecipa abbia optato per l’adesione al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi.

Parimenti l’associazione professionale o la società tra professionisti non potrà aderire al concordato preventivo biennale se tutti i soci con P. IVA individuale non avranno a loro volta aderito.

In pratica le associazioni professionali ed i singoli professionisti con P. IVA individuale devono tutti aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025/2026.

Viene inoltre previsto che l’associazione professionale che abbia aderito al concordato preventivo biennale decade qualora anche uno solo dei professionisti che ne fanno parte decada dalla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, qualunque sia la causa.

Art. 11: modifiche del termine di adesione al concordato preventivo biennale

Il termine per aderire al concordato preventivo biennale viene spostato al 30 settembre (precedentemente era 31 luglio) o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro nove mesi alla chiusura del periodo d’imposta (precedentemente era di sette mesi).

Art. 13: deduzione del costo del lavoro incrementale

Vengono apportate alcune modificazioni alla determinazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato in conseguenza dell’introduzione della maggiorazione del costo del lavoro dipendente ex art. 4 D Lgs 216/23

Art. 14: introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborato nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

Viene modificato l’art. 9 del D. Lgs 13/2024 attraverso l’introduzione di maggiori limiti all’ammontare del reddito concordto che viene proposto dall’Agenzia delle entrate. In particolare:

il reddito proposto dall’Agenzia non può essere superiore al reddito dell’esercizio precedente con le seguenti maggiorazioni:

  • del 10% se nell’esercizio precedente il livello di affidabilità fiscale era pari a 10
  • del 15% se il livello di affidabilità fiscale era pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
  • del 25% se il livello di affidabilità fiscale era pari o superiore a 8 ma inferiore a 9

Art. 15: modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale

In caso di omesso versamento delle somme dovute in base al concordato che venga accertato da parte dell’Agenzia con avviso ex art. 36 bis/600 è ammesso il versamento entro 60 giorni.

Art. 21: modificazioni in materia di accertamento con adesione

Vengono ulteriormente limitate le possibilità di reiterazione dell’istanza di accertamento con adesione nel caso la prima presentazione non abbia portato ad alcun accordo.




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