STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
![]() Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa |
CIRCOLARE N° 19 DEL 30 – 6 – 2025 |
Oggetto: decreto legge 84/2025 – disposizioni urgenti in materia fiscale |
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno è stato pubblicato il DL in oggetto che apporta svariate modifiche alla normativa vigente, ne seguito ne foriamo una breve illustrazione Art. 1 – modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi Vengono apportate alcune modifiche in materia di imposte sui redditi:
Riepiloghiamo le suddette modificazioni sulla base della tipologia di reddito alle quali si riferiscono: Redditi di lavoro dipendente:
Redditi di lavoro autonomo
Redditi d’impresa
Art. 2 – modifiche al regime di riporto delle perdite La regola generale sull’utilizzabilità delle perdite fiscali prevede che le stesse possano essere utilizzate negli anni successivi per compensare utili fiscalmente rilevanti nel limite dell’80% degli utili stessi, quindi sottoponendo a tassazione almeno il 20% dell’utile. La regola generale sopra esposta non trova applicazione in caso di trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni a soggetti al di fuori del perimetro del gruppo societario ed in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria. La norma in esame modifica e semplifica la determinazione dell’ammontare delle perdite fiscali che possono essere utilizzate in compensazione dopo l’effettuazione della cessione del pacchetto di controllo o in seguito ad operazioni straordinarie di fusione o conferimento di azienda. Resta comunque ferma l’applicabilità del c.d. test di vitalità. Art. 3 – modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni Viene modificato il conteggio dell’incremento occupazionale che dà diritto alla maggiorazione del costo del lavoro in presenza di decrementi occupazionali delle società collegate. Art. 8 – decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore La legge 117/17 (Codice del Terzo Settore) reca numerose disposizioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore la cui entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea. Con la Confort Letter del 7 marzo 2025, che non costituisce formale decisione di autorizzazione, la Commissione esprime una preliminare valutazione di ammissibilità delle disposizioni in esame. Le norme interessate sono:
Pertanto, ora, vieene previsto che le norme richiamate si applichino a partire dal 1° gennaio 2026 o, per gli enti con esercizio non solare, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Altre norme non citate nella Confot Letter per le quali quindi si resta in attesa della formale autorizzazione da parte della Commissione UE riguardano:
Art. 9 – modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica L’articolo in esame reca alcune modifiche al regime di inversione contabile (in campo IVA) disciplinato0 dall’art. 17, sesto comma del DPR 633/1972 per prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni merci. Precedentemente il regime di inversione contabile si applicava ai contratti di appalto per la movimentazione di merci, ma erano previste delle eccezioni. Erano sottoposti all’inversione contabile solamente i contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dei committenti e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma. Scopo delle modifiche è quello di estendere il regime di applicazione dell’inversione contabile agli appalti per il trasporto merci. Art. 10 – disposizioni in materia di split payment L’art. 10 modifica la normativa sullo split payment. Come è noto in base al meccanismo dello split payment l’obbligo di versare l’IVA ricade direttamente sugli acquirenti (anziché sui cedenti) e si applica, in via generale, a tutte le pubbliche amministrazioni, le società controllate da pubbliche amministrazioni, e le società quotate in Borsa) Ora tale meccanismo non si applica più alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate in Borsa. La norma entra in vigore dal 1° luglio 2025 e si applica alle fatture emesse da tale data. Art. 13 – differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali Viene posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione del pagamenti delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA da parte dei soggetti ISA e dei forfetari. Parimenti viene posticipata ai 30 giorni successivi la possibilità di pagare con la maggiorazione dello 0,40%. Art. 14 – decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali L’articolo in esame disciplina le agevolazioni fiscali per le imprese sociali (art. 18 D Lgs 112/17) relativamente alle somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie. Viene ora fissato che l’esenzione da tassazione si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’articolo 18 citato prevede che:
non concorrono alla formazione del reddito imponibile. L’eventuale utilizzo delle riserve a copertura delle perdite non comporta la decadenza dal beneficio a condizione che non vengano distribuiti utili fino alla ricostituzione delle riserve. Resta invece sottoposta all’approvazione della Commissione UE la disposizione di cui all’art. 18, commi 3, 4, e 5 relativa alla deduzione per gli investitori nelle imprese sociali. |
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