STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI


Fra Luca Bartolomeo de Pacioli, o anche Paciolo, è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione. Egli è riconosciuto come il fondatore della ragioneria – 1447 – 1517b qui ritratto in un dipinto di Jacopo dè Barbari(Venezia, 1460⁄70 – 1516 circa


CIRCOLARE N° 19 DEL 30 – 6 – 2025
Oggetto: decreto legge 84/2025 – disposizioni urgenti in materia fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno è stato pubblicato il DL in oggetto che apporta svariate modifiche alla normativa vigente, ne seguito ne foriamo una breve illustrazione

Art. 1 – modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

Vengono apportate alcune modifiche in materia di imposte sui redditi:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali ed artistiche non sono più redditi soggetti a tassazione separata bensì redditi diversi. Per effetto di questa modifica le suddette plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%
  • la normativa prevede già che, per i lavoratori dipendenti, il rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggi e trasporti non costituisce reddito se il relativo pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili. La modifica consiste nell’aggiunta delle parole “nel territorio dello Stato” escludendo così dall’obbligo di pagamento tracciato quelle sostenute all’estero. La nuova previsione si applica a partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • le modifica apportata dal comma 1, lettere c) numero 1) e d) intervengono sul trattamento fiscale delle spese di vitto , alloggio viaggi e trasporto sostenute in Italia dai lavoratori autonomi e addebitate analiticamente ai rispettivi committenti. Tali spese in capo al professionista che le sostiene sono indeducibili ed il relativo rimborso non costituisce reddito. Tuttavia per effetto di una sovrapposizione di norme si era verificato un’incoerenza tra le norme. Ora, in via definitiva, viene stabilito che:
    • i rimborsi analitici delle suddette spese ricevuti dai propri committenti sono imponibili qualora le spese siano state sostenute nel territorio dello Stato con mezzi non tracciabili
    • qualora le suddette spese non vengano rimborsate dal committente, le medesime sono deducibili dal reddito del professionista solamente ove pagate con mezzi tracciabili
  • sempre per i professionisti viene ora previsto che gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio dell’attività professionale costituiscono redditi di capitale;
  • le spese di rappresentanza dei professionisti, ferma restando la quota massima dell’1% dei compensi percepiti, sono deducibili solamente se pagate con mezzi tracciabili;
  • qualora i professionisti sostengano spese per vitto, alloggio e viaggi nel territorio dello Stato in qualità di committenti di incarichi conferiti ad altri professionisti e per quelle rimborsate analiticamente ai propri dipendenti, la deducibilità è subordinata a che il pagamento delle spese sia avvenuto con mezzi tracciabili;
  • le norme relative ai rimborsi spese a favore dei professionisti ed alla deducibilità in capo ai medesimi entrano in vigore dall’esercizio in corso all’entrata in vigore della legge, quindi dal 2025.
  • anche per le imprese viene ora previsto che i rimborsi per spese di viggio, vitto, alloggio e trasporti effettuate nel territorio dello Stato a favore dei dipendenti e dei professionisti siano deducibili solamente quando le spese sono state sostenute con mezzi tracciabili;
  • viene modificato l’art. 177 bis relativo alle “operazioni straordinarie e attività professionali”. Viene disposto che le operazioni straordinarie e la successiva cessione delle quote non costituiscono fattispecie di abuso del diritto;

Riepiloghiamo le suddette modificazioni sulla base della tipologia di reddito alle quali si riferiscono:

Redditi di lavoro dipendente:

  • la tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto è richiesta a pena di indeducibilità solamente per quelle sostenute in Italia

Redditi di lavoro autonomo

  • i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporti, per spese effettuate in Italia, ricevuti dai professionisti costituiscono reddito in capo ai medesimi qualora il relativo pagamento non sia stato effettuato con mezzi tracciabili
  • le suddette spese (sempre se sostenute in Italia), ove non rimborsate dal committente, sono deducibili solamente se pagate con mezzi tracciabili
  • il rimborso da parte dei professionisti delle suddette spese (sempre se sostenute in Italia) ai propri dipendenti o ad altri professionisti sono deducibili solamente se le spese sono state sostenute on mezzi tracciabili;
  • anche per le spese di rappresentanza viene introdotta la necessità di pagamento tracciato

Redditi d’impresa

  • i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggi e trasporti (sostenute in Italia) a favore dei dipendenti, degli amministratori e dei professionisti sono deducibili solamente se le spese sono state pagate con mezzi tracciabili

Art. 2 – modifiche al regime di riporto delle perdite

La regola generale sull’utilizzabilità delle perdite fiscali prevede che le stesse possano essere utilizzate negli anni successivi per compensare utili fiscalmente rilevanti nel limite dell’80% degli utili stessi, quindi sottoponendo a tassazione almeno il 20% dell’utile.

La regola generale sopra esposta non trova applicazione in caso di trasferimento del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni a soggetti al di fuori del perimetro del gruppo societario ed in caso di operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria.

La norma in esame modifica e semplifica la determinazione dell’ammontare delle perdite fiscali che possono essere utilizzate in compensazione dopo l’effettuazione della cessione del pacchetto di controllo o in seguito ad operazioni straordinarie di fusione o conferimento di azienda.

Resta comunque ferma l’applicabilità del c.d. test di vitalità.

Art. 3 – modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Viene modificato il conteggio dell’incremento occupazionale che dà diritto alla maggiorazione del costo del lavoro in presenza di decrementi occupazionali delle società collegate.

Art. 8 – decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore

La legge 117/17 (Codice del Terzo Settore) reca numerose disposizioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore la cui entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea.

Con la Confort Letter del 7 marzo 2025, che non costituisce formale decisione di autorizzazione, la Commissione esprime una preliminare valutazione di ammissibilità delle disposizioni in esame.

Le norme interessate sono:

  • disciplina dei titoli di solidarietà (Art. 77)
  • la disposizione prevista all’art. 79 comma 2 bis relativa alla “non commercialità” ai fini delle imposte sui redditi delle attività d’interesse generale qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi
  • le disposizioni sul regime forfetario degli ETS non commerciali (Art. 80)
  • il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalla APS e dalle ODV (Art. 86)

Pertanto, ora, vieene previsto che le norme richiamate si applichino a partire dal 1° gennaio 2026 o, per gli enti con esercizio non solare, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Altre norme non citate nella Confot Letter per le quali quindi si resta in attesa della formale autorizzazione da parte della Commissione UE riguardano:

  • regime del fiscal lending (Art. 78)
  • social bonus (Art. 81)
  • imposte indirette e tributi locali (Art. 82)
  • detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali (Art. 83)
  • esenzione IRES degli immobili istituzionali delle ODV (Art. 84 comma 2)
  • esenzione IRES degli immobili istituzionali delle APS (Art. 85 comma 7)
  • abrogazione delle seguenti norme del Testo Unico Imposte Dirette(Art. 102, comma 1, lettere e), f) e g):
    • art. 100, comma 2, lettera l) relativo agli oneri di utilità sociale
    • aer. 15, comma 1, lettere i bis) e i quater) relativo alle detrazioni per oneri

Art. 9 – modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica

L’articolo in esame reca alcune modifiche al regime di inversione contabile (in campo IVA) disciplinato0 dall’art. 17, sesto comma del DPR 633/1972 per prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni merci.

Precedentemente il regime di inversione contabile si applicava ai contratti di appalto per la movimentazione di merci, ma erano previste delle eccezioni. Erano sottoposti all’inversione contabile solamente i contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dei committenti e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Scopo delle modifiche è quello di estendere il regime di applicazione dell’inversione contabile agli appalti per il trasporto merci.

Art. 10 – disposizioni in materia di split payment

L’art. 10 modifica la normativa sullo split payment.

Come è noto in base al meccanismo dello split payment l’obbligo di versare l’IVA ricade direttamente sugli acquirenti (anziché sui cedenti) e si applica, in via generale, a tutte le pubbliche amministrazioni, le società controllate da pubbliche amministrazioni, e le società quotate in Borsa)

Ora tale meccanismo non si applica più alle operazioni effettuate nei confronti delle società quotate in Borsa. La norma entra in vigore dal 1° luglio 2025 e si applica alle fatture emesse da tale data.

Art. 13 – differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

Viene posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine di effettuazione del pagamenti delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA da parte dei soggetti ISA e dei forfetari. Parimenti viene posticipata ai 30 giorni successivi la possibilità di pagare con la maggiorazione dello 0,40%.

Art. 14 – decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali

L’articolo in esame disciplina le agevolazioni fiscali per le imprese sociali (art. 18 D Lgs 112/17) relativamente alle somme destinate alle riserve per lo svolgimento delle attività statutarie. Viene ora fissato che l’esenzione da tassazione si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

L’articolo 18 citato prevede che:

  • le somme destinate al contributo per l’attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali effettuata dal Ministero del Lavoro
  • le somme destinate alle riserve di capitale per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio

non concorrono alla formazione del reddito imponibile. L’eventuale utilizzo delle riserve a copertura delle perdite non comporta la decadenza dal beneficio a condizione che non vengano distribuiti utili fino alla ricostituzione delle riserve.

Resta invece sottoposta all’approvazione della Commissione UE la disposizione di cui all’art. 18, commi 3, 4, e 5 relativa alla deduzione per gli investitori nelle imprese sociali.




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