Fra Luca Pacioli
Frà Luca Pacioli (1445-1517) il fondatore della moderna ragioneria in un ritratto di Jacopo de’ Barbari (1460⁄70 – prima del 1516)

STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI

LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall’articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria, di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno per il periodo 2016–2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall’articolo 10, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell’imposta di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all’ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo dell’informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l’erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l’utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 21 della Costituzione:

(omissis)

Si riporta il testo del comma 160 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016)“, come modificato dalla presente legge:

“160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riversate all’Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l’anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

a) all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;

b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l’assegnazione alla società RAI–Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014):

“261. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2014, 40 milioni di euro per l’anno 2015 e 30 milioni di euro per l’anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e digitale e all’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 162 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:

“162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.“.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

“Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168–bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168–bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

4. l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5–bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5–ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5–bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

5–quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

5–quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11–bis del decreto–legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3–bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26–quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10–ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“Art. 17. Regolamenti.

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis).“.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria):

“Art. 28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all’articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all’anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all’articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac–simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. [Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale]. [La classificazione delle stampe ai fini dell’applicazione della tariffa ridotta prevista dall’articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l’accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10]. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell’editoria, che ne riferisce al Parlamento nell’ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell’Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. l’importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.“.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria):

“Art. 11. Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell’articolo 9;

viene corrisposto a cura del Servizio dell’Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986–1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.“.

Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa)è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n. 199.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):

“Art. 23. Misure di sostegno della radiodiffusione.

(Omissis).

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , così come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.“.

Art. 2 Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;

3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero;

c) esclusione dai contributi:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l’edizione su carta;

4) obbligo per l’impresa di dare evidenza, nell’edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

3) previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola–lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto–legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell’istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l’introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l’accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1) competenze in materia di formazione;

2) procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall’attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

“Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. l’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.“.

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola–lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.

– Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 13 del decreto–legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale):

“Art. 13. (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23–bis e 23–ter del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23–bis e 23–ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

(Omissis).“.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive):

“Art. 9. Abuso di dipendenza economica.

1. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.

Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3–bis. Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica.“.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988:

“Art. 14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.“.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981:

“Art. 37. Esodo e prepensionamento.

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

(Omissis).“.

Si riporta il testo vigente dell’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):

“Art. 62. Deliberazioni del Consiglio nazionale. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell’albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.“.

Art. 3 Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici

1. All’articolo 2 del decreto–legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi dell’impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7–bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti, l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all’articolo 48–bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2016, le domande per l’ammissione al sostegno pubblico all’editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l’assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l’anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l’insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall’articolo 3, comma 11–ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il comma 7–bis dell’articolo 1 del decreto–legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;

c) all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3–bis. Per “quotidiano on line“ si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

Note all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto–legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2–bis, 2–ter e 2–quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3–ter, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi dell’impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo, è così calcolato:

a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza.

L’importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma 2–ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;

b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. l’importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera.

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all’articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d’informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

5–bis. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b–bis), del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all’anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.

6. All’articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «l’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

7. L’erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 48–bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

7–bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti, l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all’articolo 48–bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. Ai componenti della Commissione tecnica–consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 11–ter dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990:

“11–ter. A decorrere dall’anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l’impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 574 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006):

“574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11–ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008.“.

– Si riporta il testo vigente del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE):

“Art. 2. (Abilitazione all’esercizio della revisione legale)

1. L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

(Omissis).“.

– Si riporta il testo dell’articolo 1 del citato decreto–legge n. 63 del 2012, che verrà così modificato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

“Art. 1. Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all’editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2–bis, 2–ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, e 2–quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l’eventuale affitto o acquisto della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti.

Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi;

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all’articolo 20, comma 3–ter, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell’impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell’inoltro al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l’anno 2011, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

7–bis. (abrogato).

7–ter. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero».“.

– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), che verrà così modificato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

“Art. 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

3–bis. Per “quotidiano on line“ si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

Art. 4 Proroga dei termini per l’equo compenso

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione dura in carica fino all’approvazione della delibera che definisce l’equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

Note all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico), come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico

1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1;

f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce l’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.

4. La Commissione dura in carica fino all’approvazione della delibera che definisce l’equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3.

5. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.“.

Art. 5 Esercizio della professione di giornalista

1. L’articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. (Esercizio della professione)

1. Nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Art. 6 Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

1. All’articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascuna regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».

Note all’art. 6:

– Si riporta il testo dell’articolo 1 della citata legge n. 69 del 1963, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l’Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell’albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell’Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l’ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.“.

Art. 7 Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All’articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati».

2. Al comma 24 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell’ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati,».

Note all’art. 7:

– Si riporta il testo dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237 (Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l’estero negli esercizi 1951–52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), come modificato dalla presente legge:

“Art.2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati ad avvalersi dell’Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l’effettuazione dei servizi di cui all’art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.“.

– Si riporta il testo del comma 24 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:

“Art. 55. (Disposizioni varie).

(Omissis).

24. L’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell’ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

(Omissis).“.

Art. 8 Nuove disposizioni per la vendita dei giornali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

2. Le imprese di distribuzione, nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Note all’art. 8:

La legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) è pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43.

– Si riporta il testo vigente dell’articolo 16 della citata legge n. 416 del 1981:

“Art. 16. Distribuzione.

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.“.

Art. 9 Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

1. All’articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1–bis. L’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1–ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto–legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

1–quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1–ter non si applicano le esclusioni di cui all’articolo 23–bis del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1–quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l’annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l’annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull’esito della consultazione di cui al comma 1–bis, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l’annesso schema di convenzione. Il decreto e l’annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

1–sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1–septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1–quinquies, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

Note all’art. 9:

– Si riporta il testo dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla presente legge:

“Art. 49. Disciplina della RAI–Radiotelevisione italiana Spa

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 31 ottobre 2016, alla RAI–Radiotelevisione italiana Spa.

1–bis. L’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1–ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto–legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

1–quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1–ter non si applicano le esclusioni di cui all’articolo 23–bis del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1–quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l’annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l’annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull’esito della consultazione di cui al comma 1–bis, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l’annesso schema di convenzione. Il decreto e l’annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

1–sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1–septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1–quinquies, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI–Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI–Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

4–bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell’autorevolezza richiesta dall’incarico, l’assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

4–ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

4–quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall’ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell’articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati.

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) uno designato dall’assemblea dei dipendenti della RAI–Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell’azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

6–bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI–Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

6–ter. Per l’elezione del componente espresso dall’assemblea dei dipendenti della RAI–Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI–Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall’assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l’amministratore delegato su proposta dell’assemblea.

L’amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all’organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell’azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l’obbligo di sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all’attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall’articolo 18, comma 2, del decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all’approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull’attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all’articolo 49–quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l’ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all’articolo 49–ter;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

10–bis. L’amministratore delegato della RAI–Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI–Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

11. L’amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall’atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell’assemblea. l’amministratore delegato, qualora dipendente della RAI–Radiotelevisione italiana Spa, all’atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell’incarico di amministratore delegato.

Nell’anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI–Radiotelevisione italiana Spa.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell’assemblea, determina il compenso spettante all’amministratore delegato e, in caso di revoca, l’indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

12–bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI–Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell’amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all’articolo 23–bis, commi 5–bis e 5–ter, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12–ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell’approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI–Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l’elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

12–quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6–bis e 6–ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI–Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI–Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.“

Art. 10 Norme di coordinamento

1. All’articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d).

3. In sede di prima applicazione, per l’esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell’esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

4. Le risorse di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1 nell’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l’erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 2016



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