STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 22 DEL 22 – 5 – 2020 |
Oggetto: emergebza COVID – decreto legge “Rilancio” |
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19⁄5 il nuovo decreto legge (N° 34) denominato “Rilancio” ci cui avevamo anticipato alcuni contenuti sulla base delle bozze che circolavano. Nella presente circolare anticipiamo solamente alcune delle misure principali, mentre si rimanda a successive circolari l’analisi dettagliata dei decreti ministeriali e del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle misure di attuazione. Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento IRAP. Per i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di Euro il saldo dell’IRAP per il 2019 ed il primo acconto per il 2020 non sono dovuti. Si ritiene che, comunque, l’IRAP per il 2019 debba essere calcolata e stanziata nei bilanci al fine di permettere la compilazione della relativa dichiarazione ed il conteggio del secondo acconto per il 2020. L’importo del 1° acconto 2020 sarà comunque defalcato dal saldo IRAP 2020 da versare nel 2021, come se fosse stato effettivamente pagato. Sono esclusi da questa agevolazione:
Sul punto, comunque, riteniamo che l’Agenzia delle entrate provvederà ad emanare dei chiarimenti. Art. 25 – Contributi a fondo perduto I titolari di reddito d’impresa che nel corso del mese di aprile 2020 hanno avuto una riduzione di oltre il 33% del fatturato rispetto al mese di aprile 2019 hanno diritto ad un contributo a fondo perduto nelle seguenti misure:
Al verificarsi del calo di almeno il 33% il contributo a fondo perduto è comunque dovuto nella misura minima di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi. Il contributo non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione della base imponibile IRAP. Per ottenere il contributo occorre presentare apposita domanda all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. L’Agenzia delle entrate dovrà emettere un provvedimento per rendere note le modalità, il contenuto ed i termini di presentazione della domanda nonché le modalità di erogazione del contributo che sarà accreditato direttamente sul c⁄c bancario. Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 non viene richiesto il requisito della riduzione del fatturato Sono esclusi dal contributo:
Articolo 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Le disposizioni previste dall’articolo in esame si applicano alle seguenti società:
alle seguenti condizioni:
Ai soci che sottoscrivono l’aumento di capitale viene riconosciuto un credito d’imposta del 20%. Altro credito d’imposta (del 50%) è riconosciuto alle società che, dopo l’approvazione del bilancio relativo al 2020, registreranno una pedita d’importo superiore al 10% del patrimonio netto. L’articolo prosegue con una serie di altre disposizioni che non vengono esaminate nelle presente circolare in quanto il tutto è subordinato all’autorizzazione della commissione UE ed all’emanazione di apposito decreto del ministro dell’Economia che regolamenterà le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta previsti. Articolo 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Alle imprese ed ai professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro nel 2019, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione, leasing o concessione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Si tratta della riproposizione del credito già previsto per i negozi e le botteghe classificati nella categoria catastale C⁄1. Tuttavia non è chiaro (speriamo che l’Agenzia delle entrate chiarisca entro breve) se l’espressione “ad uso non abitativo” sia riferita all’uso che si fa dell’immobile o alla categoria catastale. Ad esempio un immobile di categoria A⁄1, A⁄2 etc (catastalmente ad uso abitativo) locato con un regolare contratto ad uso ufficio di un’impresa o di uno studio professionale, può usufruire del credito d’imposta? Per i contratti di servizi a prestazioni complesse il credito spetta nella misura del 30% Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta anche se l’ammontare dei ricavi è superiore ai 5 milioni. Il credito spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti Il credito è commisurato (singolarmente per ogni mensilità) ai canoni di locazione pagati con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2020, per le strutture turistico ricettive stagionali con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020. La fruizione del credito è subordinata alla seguente circostanza: per uno o più dei mesi di riferimento il credito spetta se il fatturato è diminuito di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla base imponibile IRAP ed è utilizzabile mediante compensazione nel Mod F24 a partire dal mese successivo a quello di pagamento del canone. Il credito non è cumulabile con l’analogo credito previsto dall’art. 65 del D. Lgs 18⁄2020 (credito d’imposta per negozi e botteghe). Articolo 38 – Rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative Fra le altre disposizioni, l’articolo in esame prevede un allungamento di un anno del periodo di permanenza delle start up innovative nella speciale sezione del Registro delle imprese . Nella legge 179⁄12 (che regolamenta le start up innovative) viene aggiunto l’articolo 29 bis che prevede incentivi agli investimenti nelle start up innovative. La pratica attuazione delle misure previste è demandata ad un decreto del ministro delle sviluppo economico. Articolo 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento Il superammortamento già vigente da alcuni anni che per il 2019 è stato ridotto al 130%, prevedeva la possibilità di applicazione anche ai beni acquistati nel 2019 ma consegnati entro il 30⁄60⁄2020 a condizione che nel 2019 fosse stato pagato un acconto di almeno il 20%. Tale termine del 30⁄6 viene ora prorogato al 31⁄12⁄2020. Articolo 68 – Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario L’Articolo 18 del D. L. 18⁄2020 viene modificato: la cassa integrazione ordinaria viene incrementata di altre cinque settimane (che si aggiungono alla nove già previste) utilizzabili nel periodo dal 23⁄2 al 31⁄8 nonché di ulteriori quattro settimane utilizzabili nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre. Articolo 69 – Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario d’integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria Anche per queste aziende viene previsto l’allungamento della cassa integrazione per ulteriori nove settimane. Articolo 70 – Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga Anche la cassa integrazione in deroga viene prolungata di 5 settimane entro il 31⁄8 e di altre 4 dal 1° settembre al 31⁄10. Articolo 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti Il congedo per i genitori che lavorano ed hanno figli di età inferiore a 12 anni viene allungato a 30 giorni complessivi ed hanno diritto ad un’indennità pari al 50% dello stipendio. Articolo 78 – Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID 19 L’indennità ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private viene estesa ai mesi di aprile e maggio. Articolo 82 – Reddito di emergenza Viene istituito il Redito di emergenza a favore dei nuclei familiari che soddisfano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
Il Redito di emergenza può variare in funzione del numero dei componenti tra un minimo di 400 Euro ed un massimo di 840 Euro Articolo 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica dal COVD 19 L’indennità di 600 Euro giù prevista dall’art. 27 del DL 18⁄2020 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (sia co.co.co. sia professionisti titolari di partita IVA) viene riconosciuta anche per il mese di aprile. Invece per il mese di maggio il bonus spetta solamente ai professionisti titolari di partita IVA ed iscritti alla gestione separata e sarà pari a 1.000 Euro solo ed esclusivamente se il reddito del secondo bimestre del 2020 è inferiore di almeno il 33% rispetto al reddito del corrispondente periodo del 2019., Ai titolari di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS questa indennità per il mese di maggio solamente se hanno cessato il rapporto entro il 19⁄5. L’indennità per il mese di aprile viene erogata in automatico, per il mese di maggio gli interessati dovranno presentare apposita domanda all’INPS. L’indennità di Euro 600 di cui all’art. 28 (artigiani e commercianti etc.) del DL 18⁄2020 è riconosciuta in automatico anche per i mese di aprile. L’indennità di Euro 600 cui all’articolo 29 (lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali) del DL 18⁄2020 è riconosciuta in automatico anche per il mese di aprile. L’indennità per il mese di maggio è riconosciuta a questi ultimi solamente se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. L’indennità di cui all’articolo 30 (lavoratori del settore agricolo) del DL 18⁄2020 è riconosciuta anche per il mese di aprile per 500 Euro. Infine viene riconosciuta un’indennità di 600 Euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per i seguenti settori:
Articolo 85 – Indennità per i lavoratori domestici Per la prima volta viene prevista un’indennità mensile di 500 Euro per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici titolari alla data del 23⁄2 di uno o più contratti per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità viene erogata dietro presentazione di apposita domanda presentata tramite i Patronati Articolo 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro Alle imprese (anche individuali) che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure di contenimento del rischio da contagio attraverso l’acquisto di:
l’INAIL concede dei contributi nelle seguenti misure:
Articolo 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Per le seguenti spese effettuate dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione spetta una detrazione del 110% dell’ammontare delle spese sostnute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
Analoga detrazione del 110% spetta per:
Queste ultime due detrazioni spettano solamente se gli interventi vengono eseguiti contestualmente ad uno degli interventi di cui ai tre punti precedenti. La detrazione spetta in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione si applica anche alle case possedute in eccesso rispetto alla prima casa (ulteriori appartamenti posseduti comprese le seconde case) ma solamente se non si tratta di edifici unifamiliari. Le modalità operative sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Articolo 120 – Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute (fino ad un massimo di 80 mila Euro) nel 2020 per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie. Soggetti beneficiari sono le imprese ed i lavoratori autonomi nonché le associazioni le fondazioni e gli enti del terzo settore che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico.. Gli interventi ammissibili sono:
Detto credito spetta anche in presenza di altre agevolazioni fino a concorrenza con l’ammontare sostenuto, può essere ceduto a sggetti terzi e non è rimborsabile. La pratica attuazione della misura prevista è demandata ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Articolo 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. I soggetti che negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per:
possono alternativamente optare:
Occorre porre mota attenzione relativamente alla trasformazione in credito d’imposta in quanto l’eventuale parte di credito non utilizzata nell’esercizio non può essere rimandata alle annualità successive né chiesta a rimborso e, quindi, si perde. Le modalità operative per la determinazione e l’utilizzo del credito d’imposta sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Articolo 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID 19 I titolari dei seguenti crediti d’imposta:
possono cederli entro il 31⁄12⁄2021 ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito. I cessionari possono utilizzare i crediti acquisiti in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato da parte del soggetto cedente senza possibilità di rimandare agli anni successivi eventuali crediti non utilizzati e senza possibilità di richiederne il rimborso. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi in via telematica. Articolo 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. La cessione dei seguenti beni:
sono esenti dall’IVA fino al 31⁄12⁄2020. Resta comunque il diritto alla detrazione dell’IVA pagata. A partire dal 1° gennaio 2021 saranno assoggettate all’aliquota Iva del 5% Articolo 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione Viene riconosciuto un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale effettuate dai seguenti soggetti:
Sono ammissibili le seguenti spese:
Il credito d’imposta non può superare l’importo di Euro 60 mila ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute, quindi nella dichiarazione relativa al 2020 che si presenterà nel 2021. Sono abrogati gli articolo 64 del DL 18⁄2020 (avente analogo contenuto) e l’art. 30 del Dl 23⁄2020 (idem). Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né della base imponibile IRAP, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate verranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito. Articolo 126 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi. I seguenti versamenti:
già prorogati al 30⁄06⁄2020 per effetto dell’articolo 18 del DL 23⁄2020 vengono ora ulteriormente prorogati (senza sanzioni né interessi) al 16⁄09⁄2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo. La proroga al 16⁄9 riguarda solo ed esclusivamente i versamenti sopra elencati, nessun’altra proroga è stata disposta salvo quanto previsto al successivo art. 127. In particolare non sono stati rimandati i versamenti relativi a:
Quindi, a titolo di esempio: Saldo IRPEF e IRES 2019, 1° acconto IRPEF e IRES 2020, saldo e acconti contributi INPS eccedenti il minimale per artigiani e commercianti, cedolare secca, IVIE e IVAFE, imposta sostitutiva dei forfetari devono essere versati entro l’ordinaria scadenza del 30⁄6. Come tutti gli anni il pagamento delle imposte in scadenza il 30⁄6 potrà essere posticipato al 30⁄7 mediante il pagamento degli interessi in misura dello 0,4% (4 Euro ogni 1.000 Euro da pagare). Per le società che hanno approvato il bilancio usufruendo della proroga del termine di 180 giorni (quindi entro il 28⁄6) anziché i canonici 120 giorni, il termine per il pagamento è il 31⁄7 o eventualmente i 30⁄8 con la maggiorazione dello 0,4%. Non è stata disposta alcuna proroga nemmeno per le rate di qualsiasi tipo in scadenza dopo il 31⁄5 che, quindi, devono essere pagate regolarmente. Nessuna proroga nemmeno per l’IMU che scade il 16⁄6⁄2020. Articolo 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del DL 18⁄2020 È relativo a particolari settori. Il termine per il versamento di cui all’art. 62, comma 5 è sospeso fino al 16⁄9 o in quattro rate mensili. Articolo 133 – Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate. L’entrata in vigore della “sugar tax” e della “plastic tax” è differita al 1° gennaio 2021. Articolo 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari La possibilità di effettuare la rivalutazione prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 448⁄2001 relativamente ai terreni edificabili ed alle partecipazioni non quotate viene estesa ai beni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Il pagamento della relativa imposta sostitutiva sarà dovuto entro il 30⁄9⁄2020 o in tre rate annuali di pari importo con gli interessi del 3%. Articolo 140 – Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri Per i soggetti che non sono in grado di dotarsi di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi telematici il termine per l’adeguamento slitta dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. Articolo 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni I versamenti dovuti in seguito al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600⁄73 e dell’art. 54 bis DPR 633⁄72 in scadenza tra l’8 marzo ed il 18⁄5 possono essere effettuati entro il 16⁄9 o in quattro rate mensili. Articolo 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione I pagamenti relativi a:
in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31⁄8 sono sospesi. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30⁄9 o in quattro rate mensili. Articolo 176 – Tax credit vacanze Per l’anno 2020 è riconosciuto un credito di Euro 500 in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 Euro utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre. Per le famiglie composte di due persone il credito è ridotto a 300 Euro e per quelle unipersonali a Euro 150 Articolo 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico Non è dovuta la prima rata dell’IMU del 2020 da parte di:
Articolo 182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico Viene previsto un fondo di 25 milioni per sostenere le agenzie di viaggio ed i tour operator. Le modalità di ripartizione ed di assegnazione agli operatori verranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Articolo 186 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari Per il solo anno 2020 il credito d’imposta viene concesso nella misura del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari. Articolo 189 – Bonus una tantum edicole Viene concesso un bonus di 500 Euro alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste. |
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