STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 24 DEL 8 – 6 – 2020
Oggetto: emergenza COVID – credito d’imposta locazioni

Sabato 6 giugno l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare 14⁄E con i chiarimenti sul credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34⁄2020 (Rilancio) che ripropone, ampliandola, una misura già prevista dei precedenti decreti, consistente nel riconoscere un credito d’imposta ai titolari di contratti di locazione relativamente ai locali ove viene esercitata l’attività. Precedentemente questa misura era stata prevista solamente per le botteghe ed i negozi (Cat. C⁄1).

Beneficiari

Possono beneficiarne tutti i titolari di reddito d’impresa, i professionisti e gli artisti con ricavi non superiori a 5 milioni nel 2019. La recentissima circolare dell’Agenzia delle entrate che disciplina il credito d’imposta cita espressamente i seguenti:

  • imprenditori individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato (sono inclusi quindi i forfetari e le imprese agricole anche se determinano il reddito su base catastale);
  • società di capitali
  • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
  • persone fisiche ed associazioni (ad esempio gli studi associati) che esercitano arti e professioni.

Sono esclusi i soggetti che esercitano l’attività solo occasionalmente.

Le strutture alberghiere e agrituristiche non sono soggette al limite di 5 milioni, quindi possono usufruirne anche se hanno avuto ricavi d’importo superiore.

Tra i beneficiari vengono espressamente inclusi gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti anche se contestualmente all’attività istituzionale esercitano delle attività commerciali purché non siano prevalenti rispetto a quella istituzionale.

Misura

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% o del 30% per:

  • canoni di locazione e di leasing operativo di immobili destinati allo svolgimento dell’attività: 60%
  • contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda comprensivi di almeno un immobile: 30%.

Il credito d’imposta spetta sulla base della destinazione effettiva dell’immobile, a prescindere dalla categoria catastale e, per gli immobili destinati ad uso promiscuo (casa ed ufficio) spetta sul 50% del canone purché il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività.

I soggetti che hanno già usufruito del credito d’imposta per negozi e botteghe per il mese di marzo potranno usufruire del nuovo credito d’imposta solamente con riferimento ai mesi di aprile e maggio.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24.

Condizioni

Per aver diritto al credito d’imposta occorre soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

  • il fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 deve essere singolarmente inferiore rispetto ai quello dei corrispondenti mesi del 2019 di almeno il 50%. La circolare evidenzia che per determinare i ricavi fatturati occorra anche verificare la “data di effettuazione dell’operazione” non semplicemente la data di emissione della fattura. Così ad esempio, una vendita di merci effettuata in data 28⁄2 e documentata da regolare DDT ma fatturata il 3⁄3, non rientra nel fatturato di marzo. Per le strutture turistico–ricettive la riduzione del fatturato andrà verificata con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
  • il canone deve essere stato pagato. Nel caso il canone non sia stato corrisposto, il credito d’imposta sarà fruibile dopo la data del pagamento.

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I signori clienti che intendano usufruire di questa misura devono inviarci le contabili bancarie che attestino l’avvenuto pagamento delle mensilità indicate




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