STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI |
CIRCOLARE N° 30 DEL 27–7–2020 |
Oggetto: credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione |
Gli articoli 120 e 125 del Decreto Legge 34⁄2020 prevedono due distinti crediti d’imposta:
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120) Ambito soggettivo Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comprese gli Enti del Terzo Settore. Allegato alla circolare viene fornito l’elenco delle attività ammesse ammesse al beneficio del credito d’imposta in esame: 55.10.00 alberghi 55.20.10 villaggi turistici 55.20.20 ostelli della gioventù 55.20.30 rifugi di montagna 55.20.40 colonie marine e montane 55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 gestione di vagoni letto 55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.11 ristorazione con somministrazione 56.10.12 attività di ristorazione connesso alle aziende agricole 56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 56.10.30 gelaterie e pasticcerie 56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.10.42 ristorazione ambulante 56.10.50 ristorazione su treni e navi 56.21.00 catering per eventi, banqueting 56.29.10 mense 56.29.20 catering continuativo su base contrattuale 56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina 59.14.00 attività di proiezione cinematografica 79.11.00 attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 attività dei tour operator 79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventoi ricreativi e d’intrattenimento 79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 79.90.20 attività delle guide e degi accompagnatori turistici 82.30.00 organizzazione di convegni 90.01.01 attività nel campo della recitazione 90.01.09 altre rappresentazioni artistiche 90.02.01 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 90.02.02.attività nel campo della regia 90.02.09 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 91.01.00 attività di biblioteche ed archivi 91.02.00 attività di musei 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici 93.29.20 gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali 96.04.20 stabilimenti termali Per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che l’attività sia esercitata “abitualmente”. Quindi sono esclusi tutti gli occasionali non titolari di P. IVA. Relativamente al regime fiscale dei contribuenti, è stato specificato che il credito spetta a prescindere dal regime adottato Ambito oggettivo Le spese che possono far accedere al beneficio del credito d’imposta sono suddivise in due gruppi:
Modalità e termini di utilizzo L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad una massima di 80 mila Euro (di spesa) anche se sostenute precedentemente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto. L’importo agevolabile deve essere assunto al netto dell’IVA. La nozione di spese sostenute deve essere applicata con le seguenti regole:
Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta può esclusivamente essere utilizzato in compensazione o in alternativa può essere ceduto. Il tutto entro il 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui a quella data sono perduti. Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125) Il credito previsto dall’art. 125 in esame sostituisce l’analogo credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del DL 18 del 2020 . In via generale il credito spetta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 60 mila, quindi per una spesa massima di 100 mila Euro. Ambito soggettivo Il credito d’imposta spetta a:
Il regime contabile adottato non riveste alcuna rilevanza, occorre, invece, che l’attività venga esercitata in maniera abituale. Ambito oggettivo Il credito spetta per le seguenti spese se sostenute nel corso del 2020:
Utilizzo del credito d’imposta Valgono le stesse regole per il credito d’imposta ex art. 120 |
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