STUDIO GHIGLIONE COMMERCIALISTI ASSOCIATI





CIRCOLARE N° 30 DEL 27–7–2020
Oggetto: credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione
Gli articoli 120 e 125 del Decreto Legge 34⁄2020 prevedono due distinti crediti d’imposta:
  • per gli interventi e gli investimenti necessari per l’adeguamento dei posti di lavoro
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
  • per gli interventi e gli investimenti necessari per l’adeguamento dei posti di lavoro
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120)

Ambito soggettivo

Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comprese gli Enti del Terzo Settore.

Allegato alla circolare viene fornito l’elenco delle attività ammesse ammesse al beneficio del credito d’imposta in esame:

55.10.00 alberghi

55.20.10 villaggi turistici

55.20.20 ostelli della gioventù

55.20.30 rifugi di montagna

55.20.40 colonie marine e montane

55.20.51 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence

55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.10 gestione di vagoni letto

55.90.20 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11 ristorazione con somministrazione

56.10.12 attività di ristorazione connesso alle aziende agricole

56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 gelaterie e pasticcerie

56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 ristorazione ambulante

56.10.50 ristorazione su treni e navi

56.21.00 catering per eventi, banqueting

56.29.10 mense

56.29.20 catering continuativo su base contrattuale

56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 attività di proiezione cinematografica

79.11.00 attività delle agenzie di viaggio

79.12.00 attività dei tour operator

79.90.11 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventoi ricreativi e d’intrattenimento

79.90.19 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

79.90.20 attività delle guide e degi accompagnatori turistici

82.30.00 organizzazione di convegni

90.01.01 attività nel campo della recitazione

90.01.09 altre rappresentazioni artistiche

90.02.01 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02.attività nel campo della regia

90.02.09 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.01.00 attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 attività di musei

91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20 gestione di stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali

96.04.20 stabilimenti termali

Per poter beneficiare del credito d’imposta occorre che l’attività sia esercitata “abitualmente”. Quindi sono esclusi tutti gli occasionali non titolari di P. IVA.

Relativamente al regime fiscale dei contribuenti, è stato specificato che il credito spetta a prescindere dal regime adottato

Ambito oggettivo

Le spese che possono far accedere al beneficio del credito d’imposta sono suddivise in due gruppi:

  • interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie tra cui:
    • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spezi medici, di ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza
    • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza
  • investimenti agevolabili : sono quelli connessi ad atttività innovative, quali ad esempio l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (termoscanner).

Modalità e termini di utilizzo

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad una massima di 80 mila Euro (di spesa) anche se sostenute precedentemente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto. L’importo agevolabile deve essere assunto al netto dell’IVA.

La nozione di spese sostenute deve essere applicata con le seguenti regole:

  • secondo l’effettiva data di pagamento (regime di cassa) per: esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata. Per i soggetti nel regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del DPR 600⁄73 il pagamento si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile
  • per i soggetti in contabilità ordinaria si fa riferimento al criterio della competenza

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può esclusivamente essere utilizzato in compensazione o in alternativa può essere ceduto. Il tutto entro il 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui a quella data sono perduti.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Il credito previsto dall’art. 125 in esame sostituisce l’analogo credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del DL 18 del 2020 .

In via generale il credito spetta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché per gli altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 60 mila, quindi per una spesa massima di 100 mila Euro.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta a:

  • imprenditori individuali e società di persone, indipendentemente dal regime contabile adottato
  • società di capitali
  • stabili organizzazione di soggetti non residenti
  • persone fisiche ed associazioni che producono reddito professionale
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti

Il regime contabile adottato non riveste alcuna rilevanza, occorre, invece, che l’attività venga esercitata in maniera abituale.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le seguenti spese se sostenute nel corso del 2020:

  • spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sia se appaltate a terzi sia se effettuate in economina all’interno dell’azienda. Nel caso gli interventi di sanificazione vengano effettuati con personale interno, l’ammontare della spesa agevolabile può essere calcolato sulla base del costo orario del personale impiegato e dei materiali utilizzati.
  • spese sostenute per l’acquisto di:
    • dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute e calzari che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
    • prodotti detergenti e disinfettanti
    • dispositivi di sicurezza quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti
    • dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi

Utilizzo del credito d’imposta

Valgono le stesse regole per il credito d’imposta ex art. 120




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